Gruppo VI Prot. N. /123.11.01


Oggetto: L.R. 30/8/1997, n. 30 - Art. 5. Ditta XXXX snc di YYYY. Restituzione sgravi contributivi.




Allegati n...........................


ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLA EMIGRAZIONE
P A L E R M O




1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle modalità di restituzione di un credito vantato dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di una Ditta privata.
In particolare, la ditta XXXX di YYYY è stata erroneamente autorizzata a beneficiare di alcuni sgravi contributivi previsti dall'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 30. Successivamente, in sede di controllo, l'Ispettorato del lavoro di YYYY ha verificato il mancato possesso dei requisiti idonei a legittimare gli anzidetti sgravi, motivo per il quale la ditta è stata diffidata alla restituzione dei benefici.
Ciò posto viene chiesto allo scrivente se la somma dovuta possa essere restituita in 36 rate mensili, e, qualora si ritenga accoglibile tale richiesta, quale tasso di interesse sia applicabile.

2. In relazione al quesito posto, appare opportuno soffermarsi preliminarmente sull'istituto del "pagamento dell'indebito", che regola l'esecuzione di una prestazione non dovuta, secondo il disposto dell'art. 2033.C.C.
La norma citata dispone testualmente che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Il pagamento di indebito rappresenta una delle fattispecie idonee a produrre l'obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico: chi riceve un pagamento non dovuto è tenuto alla restituzione. Ed, invero, l'indebito dà luogo alla lesione di un interesse giuridicamente protetto per cui il suo fondamento va ricercato nella esigenza di ristabilire l'ordine giuridico turbato da vicende che non sono volte a realizzare interessi meritevoli di tutela (cfr Bianca "La Responsabilità", 1994, p. 792). Costituisce principio costante, elaborato sia in giurisprudenza che in dottrina, che anche la Pubblica Amministrazione sia assoggettata alla disciplina comune dell'indebito. Alla restituzione dell'indebito è infatti tenuta sia la Pubblica Amministrazione che abbia erroneamente percepito da enti o dipendenti pubblici somme non dovute; ovvero, ed è il caso che qui interessa, l'ente o il dipendente che abbia erroneamente ricevuto somme in misura superiore a quelle loro spettanti o addirittura non dovute.
Nel caso che ci occupa la ditta XXXX era stata autorizzata a beneficiare di alcuni sgravi contributiVI ai sensi dell'art. 5 della Legge 11 agosto 1997, n. 43, normativa che dispone misure di politiche attive del lavoro in Sicilia ed in materia di occupazione.
In sede di verifica, l'Ispettorato del lavoro di YYYY ha verificato il mancato possesso dei requisiti che legittimavano la suddetta detrazione, pertanto la Ditta è stata diffidata alla restituzione della somma dovuta.
La problematica che viene posta all'attenzione dello scrivente, non attiene tanto all'an della restituzione, che è incontestato, da parte della ditta creditrice, quanto alle modalità della restituzione. Si chiede cioè se sia possibile rateizzare la somma dovuta in 36 mesi, ed in questo caso, quale tasso di interesse debba essere applicato.
A tal proposito è opportuno richiamare alcune decisioni giurisprudenziali in materia di erogazione indebita di somme in favore di dipendente pubblico.
In primo luogo si fa riferimento alla buona fede di chi ha ricevuto somme che credeva dovute. Si sostiene infatti (TAR Sicilia 25/02/99 n. 456, C. Stato "%/09/98 n. 1330) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione, abbia carattere di doverosità, nascendo direttamente dal disposto dell'art. 2033. Tale ripetizione non costituisce però un atto assolutamente vincolato in quanto la Amministrazione è tenuta a compiere "un apprezzamento di tutte le circostanze di fatto relative al singolo caso"; in questo senso rileva il parametro della buona fede.
Da un lato si dice infatti che la buona fede rileva ai fini della modalità del recupero stesso, affinchè questo non incida eccessivamente sulla esigenza di vita del debitore anche in relazione al parametro dettato dall'art. 36 della Costituzione e al tempo trascorso rispetto all'erogazione.
L'Amministrazione è infatti tenuta a valutare gli effetti già prodotti dall'atto originario e dalle situazioni sulle quali ha inciso, atteso che "l'accipiens ha incamerato in buona fede quanto l'amministrazione gli ha illegittimamente attribuito". (C. Stato, 24/9/96 n. 1253).
D'altra parte la stessa buona fede non può rappresentare per sé un ostacolo al recupero di emolumenti indebitamente corrisposti; dunque è certamente necessario valutare e ponderare gli interessi implicati, ma è comunque legittimo l'atto che disponga la ripetizione dell'indebito considerato che l'interesse del percipiante non può mai prevalere su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto.
Altro aspetto che rileva è la possibiltà concessa dalla Pubblica Amministrazione di rateizzare il debito in considerazione del suo elevato importo e delle condizioni economiche disagiate del dipendente. Infatti l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, prevede che per il "recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari..." gli uffici provinciali del tesoro hanno "facoltà di concedere a richiesta degli interessati, la rateizzazione entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente."
Pertanto sia in base al disposto di cui all'art. 3 sopra riportato e applicando tali pronunce al caso in esame, si osserva innanzitutto che, pur essendo la pubblica Amministrazione obbligata a richiedere alla Ditta debitrice la restituzione dei benefici concessi (in quanto l'interesse pubblico al recupero è rinvenibile ex se), trattandosi di interesse oggettivamente apprezzabile, essa è tenuta a compiere una valutazione discrezionale limitatamente all'individuazione delle modalità del recupero delle somme illegittimamente attribuite.
Ed invero la ditta in parola ha ottenuto alcuni sgravi contributivi in buona fede (che è sempre presunta fintantoché non si dimostri il contrario) e presumibilmente ha utilizzato la somma ottenuta.
La stessa ditta ha fatto, altresì, presente di essere in un momento di crisi. Ciò posto, ed alla stregua delle considerazioni svolte, sembra allo scrivente che non sussista alcun valido motivo per rifiutare la rateizzazione richiesta.
Per quanto poi attiene agli interessi che devono essere erogati dalla ditta creditrice, atteso che non sussiste alcun dubbio sull'an di tale corresponsione, essi non possono che decorrere dal momento dell'effettiva richiesta di restituzione.
Nel caso che ci occupa, conclusivamente, ad avviso dello scrivente, non è a parlarsi di interessi corrispettivi, bensì di interessi moratori da determinarsi in relazione alla misura del tasso legale calcolata oggi al 5% annuo.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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