Gruppo XIV  Prot. N. /124.01.11  



Oggetto: Beni pubblici. -Demanio trazzerale. - Legittimazione. - Identità delle parti.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi
strutturali (Rif. a nota n. 1136/Gr x
del 14.3.2001)

e,p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
                      Dipartimento del personale  


                           

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'Ufficio una questione concernente il "trasferimento di suoli armentizi al patrimonio della Regione siciliana".
Premesso che l'Ente siciliano per le case ai lavoratori -il cui patrimonio, a seguito della soppressione del medesimo Ente, è stato trasferito alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della l.r. 22 aprile 1968, n. 8- ha realizzato alcuni alloggi popolari su un suolo facente parte del demanio trazzerale, in particolare viene chiesto se debba procedersi alla legittimazione di tale suolo a favore della Regione siciliana a titolo oneroso, previo pagamento di un prezzo di stima, così come previsto dal R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, ovvero se sia possibile la legittimazione a titolo gratuito evitando che la Regione venda "a sé stessa il suolo demaniale".

2. Preliminarmente appare opportuno puntualizzare l'aspetto -altresì evidenziato da codesto Assessorato nella richiesta di parere- relativo alla natura di demanio trazzerale" del suolo in questione; ed infatti, la puntualizzazione di cui sopra acquista preminente rilievo qualora si consideri che tale demanio, appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, è stato "assegnato" alla Regione, mantenendo la natura demaniale, in forza dell'art. 32 dello Statuto regionale, nonché delle norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio che prevedono il trasferimento alla Regione dei beni demaniali ivi esistenti individuati con appositi elenchi, da compilarsi dal ministero delle finanze d'intesa con gli altri ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale (cfr. artt. 3 e 5 D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825).
Considerando quindi la demanialità e la conseguente inalienabilità del suolo in questione, va ora rilevato che nella fattispecie, trattasi non tanto di "trasferire" tale bene a titolo oneroso o gratuito al patrimonio della Regione siciliana ovvero di "legittimare" il possesso della Regione stessa secondo le procedure previste dal citato R.D. n. 2801/1927, quanto di riportare il bene nella disponibilità della Regione, al fine di consentire l'assegnazione degli alloggi costruiti dal soppresso E.S.C.A.L.
Al riguardo vengono in considerazione, ad avviso dello scrivente, la disciplina generale dei beni demaniali nonché quella prevista in particolare per il demanio trazzerale, contenuta nel R.D. 30.12.1923, n. 3244 ("Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale").
Sotto il primo profilo si osserva che il passaggio di un bene demaniale al patrimonio disponibile dell'ente pubblico può realizzarsi solo per effetto della sclassificazione del bene stesso ossia con la cessazione della demanialità; tale cessazione -il cui effetto è quello di assoggettare il bene al regime giuridico di diritto privato- secondo la prevalente dottrina (Virga, Diritto amministrativo, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1993, 348-349) può avvenire anche tacitamente mediante atti univoci della Amministrazione incompatibili con la volontà di destinare quel bene alla pubblica funzione.
Conseguentemente ciò che rileva ai fini in questione è la volontà dell'Amministrazione, mentre una espressa dichiarazione della stessa, contenuta in un atto formale di classificazione, è funzionale solo all'accertamento ed al riconoscimento dell'avvenuta cessazione della demanialità.
Sotto il secondo profilo vengono in considerazione gli artt. 3 e 9 del citato R.D. n. 3244/1923; l'art. 3 in particolare al comma 2 dispone che "è data facoltà all'Amministrazione dell'economia nazionale di classificare ed alienare, in tutto od in parte, e con speciale riguardo agli interessi agricoli ed industriali delle rispettive regioni, quei tratturi e quelle trazzere che risultino inadatti o superflui agli scopi anzidetti" e cioè ai bisogni dell'industria armentizia; l'art. 9 del medesimo R.D. n. 3244/1923 prevede poi che tutti i terreni "che risulteranno non occupati o il cui possesso non sarà legittimato ai termini degli artt. 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre esigenze di uso pubblico, dovranno essere senz'altro sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente art. 3".
In altri termini la disciplina particolare del demanio trazzerale evidenzia l'esigenza di conservare come tali solo i tratturi e le trazzere che risultano "strettamente necessari ai bisogni dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico" (art. 3, comma 1), prevedendo viceversa la sclassificazione e la cessione del terreno. Infine si rileva che, nel caso di specie, tale cessione risulta comunque superflua poiché la sdemanializzazione è sufficiente a ricondurre il suolo di che trattasi nella disponibilità della Regione.
Il presente parere viene inviato, per conoscenza, alla Presidenza della Regione istituzionalmente competente in materia di demanio e patrimonio regionale, al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte.

3. A' termini dell'art. 15, comma 2 del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca -dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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