Gruppo   IV Prot. N. /125.01.11 



Oggetto: Concessione dei lavori ex art. 42 l.r. 21/85 - Collaudo - Onorario - Base di calcolo. Oneri del concessionario. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Lavori Pubblici

Ispettorato regionale tecnico

P A L E R M O

1.- Con la nota ci si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla ricomprensione o meno dell'importo relativo agli "oneri del concessionario" - tra i quali rientrano generalmente gli onorari per direzione lavori, Ingegnere capo e collaudatori - tra quelli da tenere a base di calcolo dell'onorario delle competenze di collaudo per gli affidamenti in concessione e quindi a prezzo chiuso chiavi in mano.
Ritiene al riguardo codesto Ispettorato che detto importo non possa essere accomunato al "prezzo base delle opere" e che tali oneri non siano riconducibili alla tipologia di verifiche, riscontri e quant'altro previsto dal Regolamento n. 350/1895 sulla collaudazione dei lavori pubblici; ritiene altresì che nella vigente tariffa Ingegneri ed architetti non esiste la voce per la loro compensazione.
Si rappresenta, tuttavia, nella nota che si riscontra, che l'art. 21, penultimo capoverso, della convenzione che disciplina la concessione dei lavori tra l'Ente di sviluppo agricolo e l'impresa aggiudicatrice, così dispone: "la commissione di collaudo procederà, con separati atti, alla collaudazione delle opere, compresi gli oneri del concessionario, alla collaudazione delle espropriazioni e alla collaudazione della gestione triennale degli impianti".
Detta indicazione sottolineata - osserva codesto Ispettorato - "della quale non si riesce a comprenderne la finalità, comporta una divergenza di interpretazione tra questo Ufficio ed i collaudatori che propongono di calcolare l'onorario sull'importo comprensivo di tali oneri".

2.- Lo scrivente condivide in pieno il punto di vista di detto Ispettorato e le argomentazioni che lo sorreggono. Invero ai sensi dell'art. 91 del r.d. n. 350 del 1895 il collaudo ha come scopo l'accertamento della conformità dell'opera eseguita alle pattuizioni contrattuali ed alle regole d'arte nonché la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore. Detti principi di carattere generale valgono anche nell'ipotesi di concessioni a privati per effetto dell'art. 115 del medesimo r.d. Non sono quindi, oggetto di collaudo "gli oneri di direzione lavori e dei collaudi ivi compresi gli onorari dell'Ing. Capo e dei collaudatori".
Giova peraltro considerare che ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti approvata con l. 2 marzo 1949, n. 143, il compenso professionale del collaudatore va determinato in relazione all'importo dei lavori computati al lordo degli eventuali ribassi.
Non entrano pertanto nel "consuntivo lordo dell'opera" (che ai sensi del predetto articolo è appunto costituito dalla somma degli importi liquidati all'impresa per lavori) gli importi corrispondenti ai c.d. "oneri del concessionario" come sopra specificati (cf. Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 luglio 1977 n. 5350/61-A.1, TAR Sardegna 24 maggio 1986, n. 246).
E' infine appena il caso di osservare che l'art. 21 della convenzione in narrativa citata, laddove prescrive la sottoposizione a collaudo anche degli oneri del concessionario, si appalesa impropria - come correttamente osserva codesto Ispettorato - ma anche e soprattutto irrilevante non concernendo il rapporto di prestazione d'opera tra l'amministrazione regionale e i collaudatori da questa nominati.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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