Gruppo IV /131.01.11
OGGETTO: Cooperativa edilizia XXXX di YYYY. L. 179/92, art. 20. Vincolo di non alienazione. Quesito.
ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE,COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimentocooperazione commercio e artigianato
P A L E R M O
1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone un quesito concernente l'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 179/92, nel testo modificato dall'art. 3 della Legge n. 85/94, il quale prevede che gli alloggi di edilizia agevolata, nei primi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, possono essere alienati o locati solo nei casi in cui sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi e previa autorizzazione della regione; decorso tale termine gli stessi alloggi possono essere invece alienati o locati liberamente.
In particolare codesto Assessorato rappresenta che, a seguito della richiesta di voltura di un mutuo agevolato presentata dalle acquirenti di un alloggio di cui alla L.r. n. 79/75, ha rilevato che lo stesso alloggio era già stato oggetto di due precedenti alienazioni senza che gli acquirenti avessero presentato istanza per il mantenimento del contributo regionale.
Ora, mentre la prima alienazione è avvenuta, da potere degli originari assegnatari, decorsi cinque anni dall'assegnazione, le altre due sono avvenute quando ancora non erano trascorsi cinque anni dai rispettivi acquisti.
Ciò posto codesto Assessorato manifesta alcune perplessità sull'applicazione del citato art. 20 della L. 179/92, ritenendo che il vincolo quinquennale di non alienazione, a meno di gravi e sopravvenuti motivi, dovrebbe sussistere "in relazione ad ogni acquisto successivo all'originario atto di assegnazione, nella considerazione che l'alloggio rimane comunque fruente di mutuo agevolato; di conseguenza il subentrante...non dovrebbe poterne disporre liberamente, a a meno di autorizzazione amministrativa per i casi previsti".
Sulla questione sollevata vien chiesto allo Scrivente di esprimere un parere che tenga conto altresì della "inadempienza di quei soggetti che, non avendo informato codesto Assessorato dell'avvenuto acquisto dell'alloggio, hanno di fatto impedito l'esercizio dei poteri di verifica dei requisiti di legge, usufruendo tuttavia del mutuo agevolato".
2. L'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, nel testo sostituito dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85, dispone che:
"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".
Il citato art. 20, nella sua prima formulazione, consentiva l'alienazione o la locazione degli alloggi di edilizia agevolata, ricorrendo gravi e sopravvenuti motivi e previa autorizzazione regionale, solo decorso il primo quinquennio dall'assegnazione o dall'acquisto.
Lo stesso art. 20, nel testo novellato, prevede invece che gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati nei primi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto solo in presenza di gravi, sopravvenuti e documentati motivi e previa autorizzazione regionale; decorso tale termine invece, liberamente.
La norma in esame, nuovo testo, ha pertanto introdotto una disciplina più permissiva della facoltà di disposizione degli alloggi di edilizia agevolata, che impone sì la verifica della ricorrenza di gravi, sopravvenuti e documentati motivi e il conseguente rilascio di un'autorizzazione di fonte regionale nel primo quinquennio dall'assegnazione o dall'acquisto, ma che consente anche la piena liberalizzazione trascorso il quinquennio iniziale.
A ciò consegue che non può essere condivisa l'interpretazione secondo cui l'autorizzazione regionale all'alienazione o alla locazione, per gravi e sopravvenuti motivi, vada richiesta non solo nei primi cinque anni ma anche decorso tale termine.
A ciò osta, infatti, la chiara lettera del comma 1 del più volte citato art. 20.
Del resto neppure può sostenersi che "l'alloggio rimane comunque fruente di mutuo agevolato" in quanto, come chiaramente previsto dal comma 2 dello stesso art. 20, "in tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requsiiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".