Gruppo XV Prot._______________/135.01.11

OGGETTO: Ente parco minerario XXXX di YYYY. Inquadramento del direttore del parco.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento dei Beni culturali ed ambientali e dell'Educazione permanente

PALERMO



1. Con nota 1318/Gr. IX del 17 aprile 2001 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente in quale fascia dirigenziale, di cui alla l.r. 15 maggio 2000, n. 10, debba essere inquadrato il Direttore del parco in oggetto, assunto per pubblico concorso conclusosi con l'approvazione della graduatoria con deliberazione 13/1/2000 n. 11 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Premettendo che il quesito gli è stato posto dall'Ente medesimo (richiesta non fornita allo Scrivente) codesto Dipartimento rappresenta che la problematica nasce dalla circostanza che, non avendo ancora l'Ente adottato il regolamento di cui all'art. 1, terzo comma, della l.r. 10/2000, il direttore risulta inquadrato -secondo il precedente regolamento del personale dell'Ente- al settimo livello dell'ormai superata normativa di cui alla l.r. 41/1985.

Codesto Dipartimento riferisce che l'Ente ritiene di dover adottare apposita delibera di reinquadramento del Direttore nella seconda fascia dirigenziale, alla luce della l.r. 10/2000 che attribuisce la responsabilità di tutte le attività gestionali ai Dirigenti, e rilevando disomogeneità tra le responsabilità afferenti alla figura del direttore dell'Ente, apicale, ed il suo attuale inquadramento.
Ritiene, al riguardo, codesto Dipartimento -sulla base della previsione dell'art. 6 della l.r. 10/2000- che allo stato attuale della normativa il direttore dell'ente parco in questione vada inquadrato nella terza fascia dirigenziale, eprimendo, comunque, l'avviso che, "sulla base dei compiti attribuiti al Direttore dell'Ente dallo statuto e dalla nuova normativa regionale sembrerebbe più congruente l'inquadramento della predetta figura apicale nella seconda fascia funzionale".


2. La problematica sottoposta probabilmente deriva anche dalla circostanza dell'assunzione in servizio del Direttore in questione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; circostanza non evidenziata da codesto Dipartimento ma evincibile da un riferimento al periodo di prova in corso del dipendente che si vorrebbe reinquadrare.


3. Sulla problematica sopraesposta si osserva quanto segue.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha dettato nuove disposizioni sull'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e sui rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

Per questi ultimi il terzo comma dell'art. 1 della predetta legge ha disposto che tali enti -tra i quali rientra l'Ente in questione- debbano adottare appositi regolamenti di organizzazione per adeguarsi alle disposizioni del Titolo primo della medesima legge; con ciò imponendo a tali enti, prima di attuare gli istituti normativi previsti dalla legge di riforma, di procedere -con regolamento- alla loro riorganizzazione.

D'altronde, analoghe previsioni sono state dettate per l'Amministrazione regionale. Per questa, infatti la l.r. 10/2000, all'art. 4, quarto comma, demanda ad un regolamento l'individuazione delle strutture organizzative non definite con la legge medesima; mentre, con l'art. 20, mantiene l'attuale assetto funzionale sino alla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali; ciò che presuppone l'individuazione organizzativa dell'Amministrazione medesima. Tant'è che, per accelerare il processo di riforma nell'Amministrazione regionale, è stato necessario prevedere norme organizzative transitorie con l'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Pertanto, sino a quando l'Ente non avrà provveduto ad adottare il predetto regolamento organizzativo, non è possibili procedere a reinquadramenti di sorta.


Successivamente potrà procedersi, eventualmente, al reinquadramento, una volta accertato che la posizione di Direttore dell'ente in questione postuli l'esigenza di un posto di qualifica dirigenziale.

Tale accertamento coinvolge valutazioni che esulano dalle funzioni dello Scrivente e, peraltro, sono rimesse alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e a codesto Assessorato, riguardando: le dimensioni dell'Ente, anche in termini di organico e di entità delle funzioni esercitate; la rilevanza delle funzioni gestionali attribuite al Direttore e dell'effettivo livello delle responsabilità attribuite.

Valutazioni che, nel passato, in sede di approvazione del regolamento organizzativo adottato il 29/3/1996, portarono ad attribuire alla figura direttoriale il livello VII regionale ma che, alla luce della revisione organizzativa imposta dalla l.r. 10/2000, devono mirare alla strutturazione dell'Ente ed al livello e modalità di conferimento degli incarichi, oltre che alla individuazione dell'organico.

Solo in sede di adozione di regolamento potrebbe provvedersi con una norma di inquadramento in sede di prima applicazione del regolamento medesimo, anche analogamente a quanto effettuato con l'art. 4 del regolamento di organizzazione -tipo e del regolamento organico del personale - tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale della Sicilia approvato con Decreto dell'Assessore per l'industria 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° giugno 2001, con il quale per il personale con qualifica di dirigente del previgente ordinamento è stato previsto l'inquadramento nella terza fascia.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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