Gruppo II   Prot. N. /144.01.11 



Oggetto: D.P.Reg. 26 novembre 1999, n. 26. Indennità di tutela e vigilanza.




Allegati n...........................


Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
S E D E



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, prendendo spunto da un precedente parere reso da questo Ufficio, in relazione all'attribuzione ai funzionari tecnici del CO.RE.MI. dell'indennità di tutela e vigilanza prevista dal D.P.Reg. 26/99, chiede se la stessa possa essere attribuita anche ad altre categorie di personale (ad esempio funzionari degli ispettorati del lavoro, di quello sanitario, della motorizzazione civile, custodi dei beni culturali, guardie notturne ecc...) che svolgono funzioni assimilabili a quelle svolte dai funzionari tecnici del corpo regionale delle miniere.

2. Lo Scrivente ritiene di poter confermare il contenuto del precedente parere 7 luglio 2000 n. 153/00.11. Infatti, poiché la norma di che trattasi, per l'individuazione dei requisiti necessari per l'ottenimento di tale indennità rinvia all'art. 5 della legge n. 65 del 1986, che disciplina, per gli appartenenti al corpo della polizia municipale, l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, da tale rinvio, e in mancanza di ulteriori elementi di specificazione ricavabili dalla formulazione letterale della norma stessa, discende che l'attribuzione del beneficio in discorso sia condizionata al possesso della qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria (o di pubblica sicurezza).
Ora, premesso quanto sopra, sui requisiti per il godimento di tale indennità da parte di altre categorie di dipendenti e a fortiori rilevato da codesto Dipartimento sull'estensione della stessa ad altri soggetti che, pur non svolgendo funzioni di P.G., svolgono di fatto un'attività di tutela (ad esempio custodi dei beni culturali), si ritiene - data, per altro, la cripticità della norma contrattuale - che sia opportuno attivare la procedura di cui all'art. 31 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, al fine di giungere ad un'interpretazione univoca di tale disposizione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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