Gruppo II   Prot. N. /147.01.11  



Oggetto: Assunzione ex art. 36 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 di coniuge di agente di P.S. invalido per servizio.




Allegati n...........................


Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
presidenza ed assistenza del personale

S E D E


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede se possa essere accolta la richiesta avanzata dal coniuge di un sovrintendente della polizia di Stato, riconosciuto non idoneo al servizio e titolare di pensione ordinaria, tendente ad ottenere l'assunzione - per chiamata diretta nominativa - nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. mod.

2. Prima di procedere all'esame dello specifico quesito posto da codesto Dipartimento si ritiene necessario esaminare la norma di che trattasi alla luce delle novità, nel frattempo, introdotte nella disciplina statale sul collocamento obbligatorio. Infatti, il richiamo operato dall'art. 36, c. 2, del decreto legislativo 29/93 (ora art. 35 d.lvo 30 marzo 2001, n. 165), alla legge n. 482 del 1968, quale fonte di disciplina generale in tema di assunzioni obbligatorie, risulta ora sostituito dal rinvio alla nuova disciplina introdotta dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, che dedica alle assunzioni dei disabili o dei soggetti ad essi equiparati nelle pubbliche amministrazioni specifiche disposizioni. Tra queste vi è anzitutto l'art. 7, c. 2 che esclude la P.A. dall'ambito di applicazione della regola nominativa, mantenendo per il datore di lavoro pubblico il principio generale della richiesta numerica, confermato, per ciò che riguarda le modalità di assunzione, dal richiamo da parte dello stesso art. 7, c. 2, cit. a quanto previsto dall'art, 36, c. 2 d.lvo 29/93 (ora art. 35 T.U. n. 165/2001). Quest'ultima disposizione, che consente al coniuge superstite ed ai figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. n. 466 del 1980, di essere assunti per chiamata diretta nominativa, sopravvive anche all'abrogazione, ex art. 22 L. 12 marzo 1999, n. 68, dell'art. 12 della L. 446 del 1980 (disposizione che riservava alle medesime categorie il diritto all'assunzione presso la p.a., gli enti pubblici e le aziende private) grazie al menzionato richiamo esplicito dell'art. 7 L. 66/99 all'art. 36 cit. che nella seconda parte detta ex novo le regole dell'assunzione di questi lavoratori, mantenendo in piedi solo a carico della P.A. tale privilegio. Quindi, risulta evidente come, ormai, le assunzioni mediante chiamata nominativa rappresentino l'eccezione alla regola generale. Ciò trova conferma nell'art. 7, co. 4, del regolamento di esecuzione della L. 68/99, emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, secondo cui i datori di lavoro pubblici possono effettuare chiamate nominative solo nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/99 - facendo, naturalmente, salve le assunzioni effettuate ai sensi del c. 2 dell'art. 36 più volte citato - nonché nel disposto dell'art. 1, c. 2 dello stesso D.P.R., che attribuisce al coniuge ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro il diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, anche se in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. E, poiché, il caso proposto rientra in quest'ultima fattispecie, si ritiene che la signora di cui trattasi abbia diritto soltanto, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della L. 68/99, alla riserva nelle assunzioni presso la p.a.

* * * * *


Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale