Gruppo III Prot. N. /151.11.2001
   



Oggetto: Subingresso in attività commerciali.




Allegati n...........................



Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
PALERMO





1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica concernente il subingresso in attività commerciali.
La problematica è sorta a seguito di istanze di subingresso nella titolarità o gestione di imprese commerciali, pervenute ad alcuni Comuni, per le quali il diritto di proprietà o il godimento di azienda sono stati trasferiti mediante scrittura privata non autenticata. Secondo l'orientamento di codesto Assessorato tale prassi sarebbe in violazione dell'art.2556 c.c. che per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda prevede la forma scritta; nonché in violazione dell'art.6 legge 12 agosto 1993, n.310 che, nel modificare il 2° comma dell'art.2556 c.c., dispone che i contratti di cui è questione - in forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante.
L'applicabilità o meno delle norme citate, è ancora più complessa con riferimento ai "piccoli commercianti" secondo i quali l'art.2556 non è applicabile ai piccoli imprenditori che per disposizione dell'art.2083 c.c. sono esentati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Di contrario avviso i Comuni interessati per i quali l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese deriva dall'art.8 della legge 29.12.93, n. 580.

2. La problematica posta all'attenzione dello scrivente Ufficio si sostanzia nell'interpretazione ed applicazione di alcune norme statali (art.6 L. 310/93, art.8 L. 580/93) per le quali appare opportuno che codesto Assessorato chieda il relativo orientamento al competente Ministero dell'Industria.
Tuttavia, lo scrivente non si esime dal rendere il proprio parere sulla questione.
L'art.2556 c.c. (il cui secondo comma è stato modificato dall'art.6 della legge 12 agosto 1993, n.310) prevede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) dei contratti traslativi della proprietà o del godimento dell'azienda "per le imprese soggette a registrazione". Sono soggetti all'obbligo della registrazione e quindi alla iscrizione nel registro delle imprese - art.2195 c.c. - gli imprenditori che esercitano:
- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra acqua e per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Per tali soggetti sussiste l'obbligo del contratto redatto per iscritto (e quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata), contratto che va depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese. La forma scritta è richiesta "ad probationem" ed è quindi necessaria come prova dell'atto traslativo.
Di contro, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese - art. - 2202 c.c. - i piccoli imprenditori, così come definiti dall'art. 2083 c.c.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sez. II sent. 1185 del 26.11.97, sez. I sent. 4986 del 4.6.97) "per il combinato disposto degli articoli 2556, 2202, 2083 c.c. non è necessaria la prova scritta dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di una azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione". Invero, l'art.8 della legge 29.12.1993 n.580 ha previsto l'iscrizione in sezioni speciali del registro delle imprese anche degli imprenditori agricoli di cui all'art.2135; dei piccoli imprenditori di cui all'art.2083 e delle imprese artigiane di cui alla legge 443/85, ma detta iscrizione, come peraltro precisato al comma 5° dello stesso articolo, ha "funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia oltre agli effetti previsti da leggi speciali". Attesa la dizione adottata dal legislatore statale nella formulazione del comma appena citato, lo scrivente Ufficio ritiene di dover condividere la giurisprudenza della Corte di cassazione, fermo restando l'opportunità di una richiesta di parere al Ministero competente.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.

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