Gruppo IV /160.01.11
OGGETTO: Appalto servizio di pulizia. Asta pubblica. L. 327/2000 - Offerte anomale. Costi del lavoro e della sicurezza - L. 68/1999 - Art. 17 - Lavoratori disabili - Obbligo certificazione - Quesiti.
ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
P A L E R M O
1. Con la nota cui si risponde si rappresenta che in data 2 maggio 2001 la Direzione Compartimentale M.C.T.C. ha celebrato la gara per l'affidamento del servizio di pulizia per i locali sede della Direzione e dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. di XXXX il cui bando prevede che l'aggiudicazione sia effettuata in favore della ditta offerente "il maggiore ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta" pari a £.234.396.456 e che "saranno considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 17 marzo 1995, N. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri previsti dalla legge 7/11/2000, n. 327".
Si rappresenta altresì che "da un calcolo effettuato sui costi delle unità lavorative previste dal disciplinare tecnico, mediante le quote orarie rese note dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, secondo i criteri imposti dalla legge 327/2000, tutte le offerte, tranne una, presentano un ribasso superiore a quello determinato, consistente per la gara in oggetto nel 9,20%".
Fa presente poi codesta Amministrazione che "l'applicazione del 3° comma dell'art. 25 del D. Lgs. 157/95 determinerebbe la verifica delle sole offerte con ribasso superiore a quello determinato dalla media maggiorata di un quinto, consistente per la gara in oggetto al 30,187%, mentre non sottoporrebbe a verifica le altre offerte. Benche' anch'esse superiori alla soglia del 9,20%".
Ciò premesso si comunica che "il presidente di gara ha ritenuto di chiedere parere a questo Ufficio Legale in merito al criterio di aggiudicazione ed in particolare se non sia opportuno che la verifica di cui alla legge 327/2000 riguardi invece tutte le offerte il cui ribasso sia superiore a quello determinato dall'Ufficio".
Vien chiesto infine l'avviso dello scrivente in ordine "alle decisioni adottate dalla commissione di fare escludere tutte le ditte che non hanno prodotto la documentazione attestante la regolarità della posizione in merito alle norme che regolano il diritto del lavoro dei disabili, così come previsto al punto 4.7 del bando in attuazione dell'art. 17 della legge n. 68/99, ancorchè abbiano autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva".
2. In ordine al primo dei suesposti quesiti va innanzitutto osservato che il bando in questione riporta pedissequamente il disposto del quarto comma dell'art. 1 della legge 327/2000 il quale stabilisce, appunto, che "sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente da parametri di cui ai commi 1, 2 e 3".
L'articolo unico della legge succitata introduce ulteriori parametri di valutazione che le stazioni appaltanti devono utilizzare nella conduzione del procedimento di verifica delle offerte anomale. Si tratta dei parametri del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza.
Il parametro del costo del costo del lavoro trova applicazione in tutte le tipologie di appalti (lavori, servizi e forniture); il parametro dei costi relativi alla sicurezza trova applicazione nei soli appalti di servizi e forniture.
In base al comma 1, nel giudizio di anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatari "sono tenuti" a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione (comma 2).
In sede di prima applicazione della legge, le tabelle di cui sopra devono essere adottate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e successivamente devono essere aggiornate in caso di variazioni delle componenti del costo del lavoro.
Il costo del lavoro è dunque una voce complessa, di cui la retribuzione è solo una delle varie componenti. Invero le tabelle ministeriali dovranno determinare un costo medio e presumibile del lavoro, tenuto conto dei diversi settori e realtà geografiche.
La norma de qua impone alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare l'adeguatezza e la sufficienza dell'offerta economica rispetto al predetto costo medio. Si è in presenza di un giudizio discrezionale atteso che la norma non prevede una esclusione automatica delle offerte che non appaiono adeguate e sufficienti rispetto al costo del lavoro; sicchè in siffatta evenienza la p.a. dovrà invitare l'impresa a giustificare le offerte che appaiono eccessivamente basse alla luce di quelli che sono i costi standardizzati del lavoro.
Giova al riguardo osservare che la norma di legge in commento ha un campo di azione più ampio rispetto a quello fissato dalle norme già vigenti che escludono la possibilità di prendere in considerazione giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali (cfr. per gli appalti di lavori l'art. 21, comma 1 bis, l. 109/94 e succ. modifiche, per i servizi l'art. 25 D. L.vo 157/1995). E' pacifico in giurisprudenza che in caso di minimi salariali, imposti da leggi o contratti collettivi e di obblighi assistenziali e previdenziali, questi ultimi sono inderogabili e pertanto non sono ammesse giustificazioni delle offerte che risultino basate sul superamento, in difetto, di detti valori minimi (C.S. VI 19.5.2000, n. 2908, TAR Emilia Romagna I, 17/5/1999, n. 218).
Pertanto, coordinando l'articolo unico della legge 327/2000 con l'art. 25 del D. L.vo 157/95, che viene in rilievo nella fattispecie, "è da ritenere che in caso di offerta in cui talune componenti del costo del lavoro sono indicate in misura inferiore ai minimi inderogabili, non sono ammesse giustificazioni; la nuova norma si applica invece: a) nel caso di offerte in cui sono rispettati i minimi contrattuali inderogabili, ma ciò nonostante la complessiva offerta economica non appare congrua alla luce dei parametri relativi al costo del lavoro; b) nonchè nel caso in cui nell'ambito della complessiva offerta sono indicate in misura inferiore alle tabelle ministeriali alcune componenti del costo del lavoro per le quali non esistono minimi inderogabili, ma solo valori medi" (De Nictolis, Offerte anomale e costo del lavoro e della sicurezza in Urbanistica e Appalti 2001, 4,381).
In caso di ritardo nell'adozione delle tabelle, "la disciplina legislativa non può trovare applicazione, ma ciò solo nel senso che le stazioni appaltanti non hanno l'obbligo di valutare la proporzionalità tra offerta economica complessiva e costo di lavoro. Resta però ferma la facoltà per gli enti aggiudicatori, nell'ambito del discrezionale giudizio sull'anomalia, di confrontare il valore complessivo dell'offerta con il costo di lavoro, enucleando quest'ultimo non già dalle (inesistenti) tabelle ministeriali, bensì direttamente da altre fonti, quali i contratti collettivi e le tabelle del costo della manodopera su base provinciale predisposte dalle associazioni di categoria" (DE Nictolis, op. cit. 381).
Negli appalti di servizi, come quello cui si ha riguardo nella fattispecie (e in quelli di forniture), nella valutazione delle offerte anomale le stazioni appaltanti devono anche considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto alla entità e alle caratteristiche dei servizi (o delle forniture), ai sensi del comma 3 dell'articolo unico della legge 327/2000. In altri termini la norma impone alle imprese di indicare gli oneri per la sicurezza nella offerta e questi devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi (o delle forniture). Il giudizio di congruità è affidato alla discrezionale valutazione della stazione appaltante, in quanto la legge non stabilisce parametri automatici per stabilire quando il costo sicurezza deve ritenersi congruo.
L'art. 1, comma 4, della l. 327, che si riferisce ai soli appalti di servizi, atteso il richiamo espresso dell'art. 25 del D. L.vo 157/95, stabilisce che vanno ritenute anomale le offerte che si discostano in maniera evidente dai parametri relativi al costo del lavoro e ai costi di sicurezza.
L'incongruità delle offerte rispetto ai predetti costi "comporta solo un sospetto di anomalia ma non già l'esclusione automatica e impone di attivare il procedimento di verifica in contraddittorio con gli offerenti" (De Nictolis, op. cit., 382). Invero la norma va interpretata nel senso che introduce un criterio automatico per la sola individuazione e non anche per l'esclusione delle offerte anomale atteso che, da un lato non fa cenno all'esclusione automatica, dall'altro rinvia alla disciplina ed agli effetti dell'art. 25 del d.l.vo 157/1995 che non contempla l'esclusione automatica, bensì quella discrezionale previa verifica in contraddittorio.