Gruppo IV Prot. N. /166.01.11


Oggetto: P.O.P. Sicilia 1994/1999 - misura 3.1 - Lavori di "rifacimento acquedotto "XXXX" nel Comune di KKKK. Compiti della direzione lavori in materia di sicurezza dei cantieri. Retribuibilità.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei lavori pubblici
Dipartimento regionale
Lavori pubblici
P A L E R M O



1. Con la nota cui si fa riferimento, di pari oggetto, codesto Dipartimento rappresenta allo Scrivente quanto segue.
Con decreto assessoriale n. 1743/18 del 5 novembre 1999, codesto Assessorato ha concesso al Comune di KKKK un finanziamento di L. 2.349.000.000 per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto "XXXX", appresso appaltati all'Impresa YYYY s.r.l.
Con nota n. 2639/01 del 3 aprile 2001 il Comune di KKKK ha trasmesso - in uno alla documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva, all'atto di sottoscrizione, al verbale di concordamento dei nuovi prezzi ed alla sottostante delibera di Giunta di presa d'atto n. 16/01 - uno schema di parcella degli onorari e compensi per direzione lavori, facente parte integrante della perizia di variante e suppletiva , da cui si evidenzia una maggiorazione di L. 8.118.389 per oneri connessi all'art. 64 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10 (Compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri).
Codesto Dipartimento non ritiene doversi corrispondere alcun onorario per lo svolgimento di detti compiti, assumendo che trattasi di incombenze comunque rientranti nella complessiva attività di direzione lavori, il cui incarico risulta essere stato peraltro affidato al professionista prima dell'entrata in vigore del D. l.vo n. 494/96 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
In tal senso, con nota n. 936/18 del 20 marzo 2001, codesta Amministrazione ha invitato il Comune a voler provvedere a decurtare tale onere.
Con nota n. 2604 del 9 aprile 2001 il Comune di KKKK restituiva in originale al progettista e direttore dei lavori Ing. V.I. la documentazione allegata alla fattura, in uno alla medesima fattura dallo stesso emessa, con l'invito di voler provvedere a modificare la richiesta di pagamento di spese tecniche, secondo quanto indicato da codesta Amministrazione.
Con successiva nota del 18 aprile 2001, il progettista e direttore dei lavori in questione ha trasmesso copia del dispositivo dell'8 novembre 1997 della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, recante "Prestazioni previste dall'art. 64, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/93", ritenendo in proposito di avere titolo al pagamento della maggiore somma di L. 8.118.389 per oneri connessi all'espletamento dei "compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri", di cui all'art. 64 della l.r. n. 10/1993.
Sulla questione così rappresentata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di voler far conoscere il proprio parere.

2. Con fax pervenuto in data 17 luglio 2001 lo Scrivente ha acquisito, ad integrazione della documentazione trasmessa da codesto Dipartimento, copia del disciplinare d'incarico.

3. Al riguardo, lo Scrivente esprime le proprie considerazioni.
In linea di principio è da tener presente che, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, i direttori dei lavori, ancor prima della nuova disciplina posta con l'art.64 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 13 e con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, hanno istituzionalmente svolto, per conto dei committenti, la funzione di verifica dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera ai fini del'applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e delle regole d'arte;
nei contratti d'appalto è stato concordato espressamente anche il rispetto, da parte delle ditte appaltatrici, delle norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico, oltre che delle regole d'arte.
E, nella fattispecie, difatti, l'art. 9 del disciplinare d'incarico, di cui ci si occupa, dispone che l'onorario per la (complessiva) attività di direzione dei lavori " sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere dalle tabelle A, B ed E, allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti".
Ciò posto, appare inconferente il riferimento, operato dal professionista nella citata nota del 18 aprile 2001, al pagamento della maggiore somma richiesta per oneri connessi all'espletamento dei "compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza di cantieri", discendenti dall'applicazione dell'art. 64 della l.r. n. 10/93, atteso che, anche sotto il profilo dell'applicazione del criterio della successione cronologica dei provvedimenti nel tempo ("tempus regit actum"), il vigente disciplinare d'incarico risulta essere emanato in tempo anteriore (deliberazione di Giunta municipale n. 241 del 21 giugno 1990) rispetto alla successiva entrata in vigore sia dell'art. 64 della citata l.r. n. 10/93 che del d.lo 14 agosto 1996 n. 494.

4. E' appena il caso, infine, di ricordare che lo Scrivente, con parere n. 2384/289.97.11, reso in data 5 febbraio 1998 ad altro ramo di amministrazione regionale (allegato al presente in copia) ha avuto modo di argomentare in ordine alla disapplicazione delle disposizionicontenute nell'art. 63 della l.r. n. 10/93 (e, conseguentemente, dell'art. 64), che dettano una disciplina della materia della sicurezza dei cantieri contrastante (principalmente per quanto riguarda i soggetti su cui grava l'obbligo della predisposizione del piano e la previsione di oneri a carico delle UU.SS.LL.) con quella di cui al successivo d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione delle direttive comunitarie sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Ne discende, pertanto, che l'eventuale attività disimpegnata del professionista nella direzione dei lavori in questione, per ciò che attiene la sicurezza dei cantieri, avrebbe dovuto essere esercitata secondo le prescrizioni del citato d. lgs. N. 494/96.
In ogni caso, la circolare 18 marzo 1997, n. 41/97 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (GURI n. 75 del 1° aprile 1997) chiarisce che "le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997 data di entrata in vigore del decreto stesso".

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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