Gruppo IV   Prot. N. /167.01.11 



Oggetto: Progetti oo.pp. redatti dagli Uffici Tecnici - Compensi ex art. 18 L. 109/1994 e succ. modif. - Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Industria
P A L E R M O

e, p.c.      Assessorato Regionale LL.PP. 

P A L E R M O



1.- Con la nota cui si risponde vien chiesto se l'incentivo dell'art. 18 della L. 109/94 trova applicazione nella Regione in base all'art. 2, co. 3, della l.r. n. 23/98.

2.- Al suesposto quesito va risposto affermativamente.
Invero l'art. 2, co. 3, della l.r. n. 23 del 1998 recepisce, tra gli altri, l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, il cui comma 13 sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della L. 109 del 1994. Il testo introdotto dal predetto art. 6 L. 127/97 è stato a sua volta modificato prima dall'art. 2, co. 18, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall'art. 13, co. 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Del testo vigente dell'art. 18 della L. 109/94 il legislatore regionale ha quindi recepito, più o meno consapevolmente, il solo primo comma, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 127/97 e dalle leggi successive suindicate, è del seguente tenore:

Art. 18
"(Incentivi e spese per la progettazione)

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
E' di tutta evidenza che per effetto del recepimento dell'art. 18, co. 1, della legge Merloni deve considerarsi implicitamente abrogato il comma 10 dell'art. 5 della l.r. n. 21 del 1985, come successivamente modificato dall'art. 22 della l.r. n. 10 del 1993, che prevedeva pure un incentivo per i progetti esecutivi redatti dagli uffici tecnici degli enti pubblici.
Giova segnalare che l'incentivo previsto dalla normativa statale recepita dal legislatore regionale è esteso anche alla direzione lavori, ai redattori del piano di sicurezza, ai collaudatori.
Copia del presente parere è trasmesso per opportuna conoscenza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente nella materia de qua.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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