Gruppo XIV Prot._______________/170.2001.11


OGGETTO: Agricoltura.- Consorzi di bonifica.- L.r. 45/1995.- Successione ai soppressi consorzi.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale foreste
(Rif. Nota n. 14085/Gr. VI del 14 maggio 2001)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa il possibile affidamento, "in base alla vigente normativa in materia di consorzi ed in parziale deroga alle disposizioni contenute nella circolare n. 111/8 del 15 febbraio 2000," della prosecuzione dei lavori di sistemazione idraulica dell'alto corso del torrente CCCC, 2° lotto, la cui esecuzione risulta già affidata a seguito di apposita gara d'appalto, ma in atto sospesi, ed il cui progetto si assume dovrà essere rielaborato ai fini di adeguarlo alla vigente normativa, "ad una gestione diversa da quella liquidatoria del soppresso consorzio di bonifica dell'XXXX".

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
La l.r. 25 maggio 1995, n. 45, recante: "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", dopo aver previsto la costituzione di nuovi consorzi di bonifica - ed averne individuato i compiti - ed aver sancito la soppressione dei precedenti consorzi di bonifica e di bonifica montana, dispone, all'art. 24, comma 2, il subentro dei nuovi consorzi "nei diritti ed obblighi (n.d.r.: già facenti capo ai soppressi enti) compatibili con le funzioni ad essi spettanti".
Il comma 9 dello stesso articolo 24, con una norma di chiusura del sistema, dispone inoltre che "l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione".
Le richiamate disposizioni, disciplinanti la successione nei rapporti giuridici imputati ai soppressi consorzi, sono state autenticamente interpretate dall'art. 31, commi 1 e 3, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, con la specificazione che il subentro dei nuovi enti nei rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi soppressi operanti nel proprio comprensorio, è limitato a quei rapporti "relativi all'esercizio di funzioni che sono attribuite ai nuovi enti consortili dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 45/95 o da altre disposizioni di leggi in vigore", mentre, correlativamente, l'Assessorato subentra nei soli rapporti giuridici instaurati dai soppressi enti che non siano relativi all'esercizio di funzioni che le leggi attribuiscano ai nuovi soggetti giuridici.

I lavori in ordine ai quali è sorta la problematica proposta all'attenzione dello scrivente, concernendo sistemazione idraulica di corsi idrici, ben possono rientrare, ad avviso dello scrivente, nell'ambito delle competenze ascritte ai consorzi di bonifica istituiti in conformità alla l.r. 45/1995, considerato che la attività di bonifica, da perseguirsi attraverso gli istituiti enti, risulta individuata dall'art. 1 della citata legge regionale "come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente".
E specificatamente il successivo articolo 2 della stessa legge statuisce che costituiscono interventi di bonifica "le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico ...; le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque ...; le opere di regimazione e sollevamento delle acque".
I consorzi, inoltre, in conformità al disposto dell'art. 8, "possono provvedere alle attività di progettazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale..." (lett. f), e "provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui" (lett. g).

Nessun dubbio quindi appare sussistere circa il possibile subentro, a termini di legge, del Consorzio di bonifica n. 9 - HHHH, al soppresso Consorzio XXXX, in ordine ai rapporti giuridici di che trattasi, e non sembra nemmeno risultare ostativo alla successione in discorso, quanto in via generale ritenuto con la circolare di codesta Amministrazione n. 111/8 del 15 febbraio 2000.
Ed invero, al punto A) di detta circolare, si da espressa contezza del fatto che il subentro dei costituiti enti nei rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi concerne (cfr. punto 2 e 3) anche i lavori in corso relativi alla realizzazione di opere.
Soltanto successivamente, nel corpo della stessa circolare e nel disciplinare il momento della presa in consegna, si prescrive che detta consegna avverrà "dopo il collaudo";con ciò disponendo in contrasto con le precedente determinazioni ed implicitamente inducendo a ritenere che il completamento delle opere debba avvenire a cura della gestione liquidatoria.
Tale indicazione non appare però conforme allo spirito della legge ed all'interesse pubblico, in quanto foriera di una perduranza nel tempo della gestione provvisoria, non giustificata da una impossibilità di gestione dei relativi rapporti da parte dei nuovi enti di bonifica, che unitariamente, peraltro, dovrebbero procedere alla cura degli interventi da realizzarsi nell'ambito del comprensorio di competenza.
Si ritiene pertanto che, previo accertamento da parte del commissario liquidatore dei rapporti in atto esistenti e delle correlate situazioni debitorie e creditorie, possa determinarsi il subentro del nuovo soggetto giuridico anche in relazione alla fattispecie di cui è discorso.

Conclusivamente, infine, si suggerisce di procedere ad eliminare la riscontrata discrasia nelle prescrizioni contenute nella citata circolare.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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