Gruppo     II                      /174.01.11

OGGETTO: Applicabilità nella Regione dell'art. 6 della l. 225/92 concernente la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

   
   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Dipartimento regionale
                                                           della protezione civile
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento regionale chiede allo Scrivente di esprimersi circa l'esatto ambito applicativo dell'art. 10 della l.r. 14/98 "Norme in materia di protezione civile" concernente la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi "con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllati.....", alla luce della diversa formulazione della norma statale che disciplina tali convenzioni (art. 6 l. 225/92 recante "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile").
                 In particolare, vien chiesto se la Regione debba limitarsi a stipulare convenzioni esclusivamente con i soggetti specificamente previsti nell'art. 10 della citata legge regionale, ovvero possa esercitare tale facoltà anche nei confronti di tutti i "soggetti pubblici e privati", come disposto dalla normativa statale (art. 6, l. 225/92 cit.).
   
                 Codesto Dipartimento ritiene che il recepimento dei principi e delle norme dettati dalla legge 225/92 (art. 1, co. 2, l.r. 14/98) potrebbe far ritenere applicabile in ambito regionale la disposizione statale che prevede un più ampio ventaglio di destinatari, tra i quali gli enti locali, diversamente esclusi dalla più restrittiva formulazione della disposizione regionale.
                 
                 2. Circa il problema posto va osservato, in generale, che il legislatore statale con la legge 225/92 ha disciplinato la materia della protezione civile, attraverso l'istituzione del Servizio nazionale, al fine di predisporre un sistema organicamente diretto alla promozione della prevenzione dei rischi per la popolazione in caso di eventi calamitosi ed al coordinamento delle risorse disponibili per una maggiore efficacia degli interventi assicurando il concorso di tutte le amministrazioni, enti e istituzioni per le attività di emergenza.
                 La citata legge, che risponde fondamentalmente all'imprescindibile esigenza dell'unitarietà degli interventi, va comunque letta in collegamento con le norme che salvaguardano le competenze degli altri enti non statali (art. 6) e con il D. L.vo 112/98 di conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali. Ed infatti, con la legge 225/92 il legislatore statale non ha accentrato competenza e poteri organizzandoli secondo schemi di dipendenza gerarchico-funzionale (cfr. ex plurimis C. Cost., Sent. 22 ottobre-9 novembre 1992, n. 418), ma ha stabilito che alle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, delle regionai ecc. (art. 6) e, fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale nella materia, che le stesse partecipano all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile (art. 12).
   
                 Successivamente, il D. L.vo 112/98, nell'ambito del conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali, ha distinto, anche per la materia che qui interessa, i compiti di rilievo nazionale, che necessitano di un'attività unitaria, dalle funzioni amministrative degli altri citati enti minori.
                 Premesso ciò, e tenuto conto della rilevanza nazionale delle attività di tutela nel suo complesso, il legislatore regionale ha recepito principi e norme della legge 225/92 rinviando all'art. 108 del D. L.vo 112/98 per l'individuazione delle funzioni amministrative regionali nella materia ed ha disciplinato, esercitando la propria competenza legislativa, l'organizzazione e l'attuazione delle attività di protezione civile.
                 Orbene, la previsione della facoltà per la Regione di stipulare convenzioni per la fornitura di mezzi e servizi e l'acquisizione di attrezzature (art. 10, l.r. 14/98) limitando i soggetti destinatari, va esaminata nell'ottica del pieno esercizio della citata competenza normativa della Regione la quale, occupando lo spazio legislativo proprio, ha disciplinato tali convenzioni con riferimento all'ambito dell'Amministrazione diretta ed indiretta di pertinenza.
                 Ed invero, non può argomentarsi -come ritiene codesto Dipartimento, in un quadro di chiarezza e certezza normativa, che il recepimento dei principi e delle norme statali possa espandere il contenuto di una legge regionale fino a comprendere, in presenza di specifica disciplina, fattispecie o soggetti in essa non previsti.
                 Infine, con riferimento alla pretermissione degli enti locali lamentata dall'Amministrazione richiedente, va osservato che gli enti in argomento sono, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della l.r. 14/98, destinatari di funzioni, competenze e risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi e delle attività previste dalla più volte citata l.r. 14/98. Ne consegue che le dotazioni di mezzi, servizi ed attrezzature di tali enti possono essere ritenuti già funzionali all'attuazione dei programmi regionali connessi al servizio e che la loro utilizzazione può essere razionalizzata attraverso l'attività di collegamento che, com'è noto, è assicurata da codesto Dipartimento regionale (art. 2 l.r. 14/98), ciò ovviamente, fino alla completa attuazione dell'art. 31 della L.r. 10/2000.

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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   
   
   
   
   

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