Gruppo     II                      /177.01.11

OGGETTO: L.r. 12 gennaio 1993, n. 10. Ufficio regionale per i pubblici appalti. Nomine e trattamento economico.

   
   
                                                           - SEGRETERIA GENERALE
   
                                                           -DIPARTIMENTO REGIONALE
                                                            DEL PERSONALE, DEI SS.GG.,
                                                            DI QUIESCENZA, PREVIDENZA
                                                            ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
                                                            Viale Regione Siciliana
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la suindicata nota di pari oggetto codesta Segreteria Generale, dopo aver riferito sulle vicende relative alla costituzione dell'Ufficio regionale degli appalti, sottopone all'attenzione dello scrivente due specifiche problematiche.
                 La prima attiene alla valenza da riconoscere alle nomine che, effettuate dalla Giunta regionale ed esternate con D.P. 194/Gr. VII SG dell'11 luglio 1996, non sono state notificate ai destinatari in quanto detto provvedimento presidenziale è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti.
                 Poichè successivamente mentre nessuna delle sezioni provinciali, in cui si articola l'Ufficio di che trattasi, ha iniziato ad operare, con D.P. n. 104 del 28 aprile 2000 e 234 del 7 novembre 2000 l'albo degli aspiranti alle nomine è stato nuovamente rinnovato in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della l.r. 10/93, si chiede allo scrivente se condivida la necessità di una pronuncia della Giunta regionale in ordine alle nomine effettuate ed anche se all'eventuale ritiro del citato decreto presidenziale del 1996 osti la disponibilità a ricoprire i relativi incarichi manifestata dagli interessati su invito diramato dall'Ammninistrazione con lettera standard del 2 luglio 1999 prot. 5464.
                 La seconda questione, sulla quale il Dipartimento in indirizzo è stato richiesto di fornire la sua preventiva collaborazione, riguarda la quantificazione del trattamento economico dei presidenti, componenti e dei funzionari preposti alle segreterie che l'art. 6 l.r. 10/1993 aggancia a quello dei Direttori regionali, a seguito dell'avvio della riforma della dirigenza recata dalla l. 15 maggio 2000, n. 10.
   
                 2. In base a quanto riferito nella nota cui si risponde non si può che rammentare come il ritiro di atti che non abbiano ancora acquistato efficacia epperò sono inidonei a creare un affidamento nei destinatari può essere operato senza necessità di accertare la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale come nel caso di annullamento e revoca. Poichè infatti i limiti alla ritirabilità di un provvedimento discendono dall'incidenza negativa che il ritiro produce sulle situazioni giuridiche favorevoli generate dall'atto, nessun ostacolo alla rimozione può individuarsi ove l'atto non abbia prodotto alcun effetto.
                 Viceversa potrebbe dar luogo a censura il comportamento della p.a. che renda oggi esecutive le nomine di soggetti che erano stati tratti da un albo non più valido perchè frattanto rinnovato per ben due volte .
                 L'iscrizione all'albo è infatti, qualunque sia la teoria che si voglia seguire circa la natura giuridica, un provvedimento, che legittima allo svolgimento della specifica attività. Ed inoltre alla eventualità che la disponibilità a ricoprire l'incarico, manifestata dagli interessati prima dell'ultimo rinnovo dell'albo, possa fungere da istanza di nuova iscrizione osta l'inoppugnabilità dell'albo attualmente efficace nel quale dei destinatari delle nomine in discorso risulta inserito soltanto quell'unico soggetto che ha presentato regolare istanza.
                 Si ritiene pertanto che l'autorità competente alle nomine debba nuovamente provvedervi sulla base della situazione di fatto e di diritto frattanto venutasi a creare, contestualmente, o anche solo implicitamente, superando quelle effettuate nel 1996.
                 Riguardo al trattamento economico, oggetto del secondo quesito -sul quale potrà tornarsi una volta conosciuto l'avviso del Dipartimento competente- è appena il caso di sottolineare come dal 1993 ad oggi sia radicalmente mutato lo stesso concetto di dirigenza regionale e di conseguenza la struttura del relativo trattamento economico che nelle voci in cui si articola e nel "peso" a ciascuna riconosciuto esprime appunto la filosofia sottesa alla riforma della dirigenza nonchè dell'organizzazione amministrativa.
                 Ciò considerato deve escludersi la possibilità di individuare oggi le misure massime dell'indennità prevista per Presidenti, altri membri e funzionari preposti alle segreteria attraverso operazioni di trasposizione nel nuovo ordinamento giuridico ed economico dei vertici burocratici regionali dei trattamenti all'uopo indicati dall'art. 6 della l.r. 10/93 (tabellare del direttore regionale con 10 o 5 scatti).
                 Non essendo consentito all'interprete istituire alcuna equiparazione tra sistemi retributivi differenti perchè remunerativi di funzioni e persino di abilità diverse, può solo concludersi che, fintantochè, il legislatore non intervenga a dar contezza del valore economico degli incarichi in discorso fissando nuovi parametri per le indennità, debba tenersi fermo il limite massimo agganciato al trattamento spettante al Direttore regionale prima della soppressione di tale qualifica.
                 A conclusione della presente relazione si ritiene opportuno ricordare che l'Ufficio di cui trattasi non è contemplato nello schema di regolamento concernente le strutture intermedie dell'Amministrazione nella l.r. 10/2000.

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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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