Gruppo XIV   Prot. N. /182.01.11 



Oggetto: Contributi e finanziamenti - Agricoltura - Avversità atmosferiche - Identificazione beneficiari.




Allegati n...........................

Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento regionale
Interventi strutturali
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota 11 maggio 2001, n.13056, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di XXXXX, con la quale sono state sollevate talune problematiche riguardanti l'erogazione dei benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n.185, in favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.
In particolare il predetto IPA chiede se i contributi spettanti, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. b), della citata legge n.185/1992, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, possano essere erogati anche a quei soggetti che, pur godendo di trattamenti previdenziali, continuano "effettivamente" ad esercitare l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.
Si chiede altresì se i prestiti a tasso agevolato di cui all'art.3, comma 2, lett.c) della medesima legge n.185/1992 possano essere concessi a chi conduca l'azienda "sulla base di contratti verbali di comodato non registrati".

2. Circa il primo quesito si osserva che lo stesso verte essenzialmente sulla compatibilità dello status di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale con quello di pensionato.
Così impostata la questione, la stessa appare risolta dalla sentenza della Corte di Cassazione 23 agosto 1985, n.4520, laddove è affermato che "la qualità di impiegato o di pensionato non sono logicamente e giuridicamente incompatibili con quella di coltivatore diretto.
Tale orientamento giurisprudenziale sebbene riguardi espressamente solo lo status di coltivatore diretto, non può, ad avviso dello scrivente, non considerarsi valido anche con riferimento allo status di imprenditore agricolo a titolo principale, ciò a maggior ragione qualora si consideri che la stessa qualificazione "a titolo principale" evidenzia la cumulabilità del reddito derivante dall'attività agricola con altri redditi (di lavoro) quali quelli derivanti dai trattamenti previdenziali.
In particolare a tal proposito si rileva altresì che ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.503, le quote delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, "non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi".
Argomentando a contrario dalla riferita disposizione risulta evidente la cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, ciò che confermerebbe la compatibilità della qualità di coltivatore diretto con quella di pensionato.
Pertanto, considerato l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e tenuto conto altresì della disciplina di cui al citato art.10, comma 1, D.Lgs n.503/1992, deve concludersi, in relazione alla questione sottoposta allo scrivente, che i contributi di cui all'art.3, comma 2, della legge n.185/1992, possano essere erogati anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale che godono di trattamenti previdenziali.
Non appare comunque superfluo sottolineare altresì che l'effettivo esercizio dell'attività agricola costituisce condicio sine qua non per l'erogazione dei benefici di che trattasi poiché gli stessi - come peraltro più volte affermato dallo scrivente (cfr. note 27.6.2001 n.11042/70. 01.11 e 29.6.2001 n.11105/172.01.11, entrambe indirizzate a codesto Assessorato) - hanno destinazione aziendale e sono finalizzati alla ripresa della attività produttiva.

Circa il secondo quesito si osserva anzitutto che secondo la giurisprudenza "nessuna norma prevede per il contratto di comodato immobiliare la necessità della forma scritta; ne essa può essere affermata per analogia con quanto stabilito a proposito di altri contratti aventi diversa natura" (Cass. Civ. 23.2.1981, n.1083; cfr. anche Cass. Civ. 4.12.1990, n.11620).
Accertato dunque che il comodato può essere concluso anche verbalmente, va ora evidenziato che i contratti verbali di comodato non sono soggetti a registrazione obbligatoria per effetto del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".
Ed infatti l'art.2, lett. b, del citato D.P.R. n.131/1986 prevede che sono soggette a registrazione solo i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art.3 tra i quali non è elencato il comodato.
Ciò detto, considerato che il contratto verbale di comodato non registrato costituisce titolo valido per la conduzione della azienda, deve concludersi che i prestiti a tasso agevolato di cui all'art.3, comma 2, della più volte citata legge n.185/1992 possono essere concessi anche a chi conduce l'azienda in base a tale titolo.

Conclusivamente giova rilevare che trattandosi, nella fattispecie, dell'applicazione di normativa statale destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, si suggerisce l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, ove gli stessi siano ritenuti necessari, presso le competenti amministrazioni statali.

A termini dell'art.15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio
1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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