Gruppo III Prot. N.   /183.11.01 



Oggetto: Benefici ex art. 3 e 4 l.r. 26/87 - Vendita del natante oggetto dei contributi. Revoca dei contributi.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
Dipartimento pesca
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in ordine alla legittimità di un provvedimento di revoca del contributo concesso alla ditta XXXX s.n.c. ai sensi degli artt. 3 lett. c) e 4 comma 2 della l.r. 26/37, per il M/P "YYYY", provvedimento resosi necessario dopo che la citata ditta con atto del 3/10/2000, aveva venduto il M/P oggetto del contributo contravvenendo ai vincoli di destinazione posti dall'art. 17 della medesima l.r. 26/87. Tale decisione viene contestata dalla ditta destinataria la quale ritiene, in particolare per il contributo erogato ai sensi dell'art. 3 lett. c), non violato il vincolo quinquennale in quanto "la alienazione del M/P YYYY si è formalizzata soltanto con la avvenuta registrazione della scrittura sui RR:NN.GG. della Capitane-ria di Porto di HHHH in data 30/10/2000, ovvero due giorni dopo la scadenza del vincolo suddetto"
Su quanto sopra esposto si chiede l'avviso dello scrivente.

2. Sulla problematica proposta si osserva in via generale, che scopo essenziale dell'istituto della trascrizione, come disciplinato dagli artt. 2643 e segg. del codice civile, sia quello di attuare una forma di pubblicità al fine di tutelare la buona fede ed i diritti dei terzi ma non quello di incidere sulla sostanza e validità dell'atto; per cui un negozio è efficace e vincola le parti, o loro eredi, dalla data della sua stipula indipendentemente dalla data - o addirittura dall'effettuazione - della trascrizione la quale poi assolverà alle anzidette funzioni di pubblicità e tutela della circolazione dei beni. Più specificatamente l'iscrizione delle navi nel registro della Capitaneria di porto competente rientra nel più ampio concetto di trascrizione disciplinato in via generale dagli artt. 2683 e segg. del codice civile (vedi anche artt. 250 e segg. Cod. Nav.) con i quali il legislatore ha inteso disciplinare organicamente il sistema di pubblicità dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, ma gli scopi sono i medesimi attribuiti dalla legge alla trascrizione immobiliare (Cfr. Cass. civ. 17 luglio 1991, n. 7694; Trib. Milano 16 gennaio 1969); dunque anche la pubblicità navale ha carattere dichiarativo e non costitutivo; pertanto; così come per gli altri beni mobili per i quali è richiesta dal citato art. 2683 c.c., la trascrizione del contratto di compravendita di un natante nel rispettivo registro di iscrizione, non incide sulla validità, ne è requisito di efficacia dell'atto il cui effetto traslativo della proprietà viceversa si verifica, trattandosi di contratto consensuale, nel momento dell'incontro del consenso legittimamente manifestato dai contraenti, dunque, nel caso di specie, al momento della stipula della scrittura privata (tra le tante cfr. Cass. 1 giugno 2000, n.7267; 23 dicembre 1999, n. 4474; 11 gennaio 1999, n. 157; 12 giugno 1997, n. 5270).
Pertanto, al fine dell'accertamento della sussistenza della violazione del divieto di alienazione posto dall'art. 17 della l.r. 26/87 sui natanti beneficiari dei contributi, dovrà tenersi conto, a parere dello scrivente, della data in cui detta alienazione è stata posta in essere, ovvero della data in cui si è prodotto l'effetto traslativo, e quindi il passaggio di prorietà del natante medesimo.
Considerato quanto sopra espresso, la trascrizione dell'atto sui RR.NN.GG. della Capitaneria di Porto di HHHH, ha, come già evidenziato precedentemente, effetti meramente dichiarativi.
Si concorda, dunque, sulla legittimità del provvedimento di decadenza dei benefici in argomento da emanarsi nei confronti della ditta XXXX s.n.c.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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