Gruppo IV  Prot. N. /186.01.11 



Oggetto: Commissione di collaudo di OO.PP. Onorario spese di viaggio al componente diplomato con compiti di segreteria.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
per la Sanità
Dipartimento reg.le Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera
Igiene Pubblica
Gruppo XIV
P A L E R M O

e, p.c.   Ispettorato Regionale tecnico 

Via Munter
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde viene sottoposta all'esame dello scrivente la questione relativa al compenso spettante al componente diplomato con compiti di segreteria, nominato per integrare la commissione di collaudo ai sensi dell'art. 26, comma 9, della l.r. 21/85, come modificato dall'art. 62 della l.r. 10/93.
La questione concerne, in particolare, il compenso a vacazione per spese di viaggio.
In proposito, codesto Assessorato, nel disciplinare d'incarico che integra il provvedimento di nomina, in merito alle spese di viaggio ha stabilito che "il tempo necessario per i viaggi di andata e ritorno sarà compensato a vacazione secondo le tariffe vigenti,...".
Il suddetto riferimento alle tariffe vigenti è all'origine della questione sorta a seguito dell'approvazione con rettifica della parcella trasmessa dal Rag. A.M. (nominato segretario di commissione di collaudo da codesto Assessorato) al competente Ispettorato regionale tecnico.
Nella nota prot. n. 859 del 9.5.2001 l'I.R.T. chiarisce che "le rettifiche operate attengono all'indennità di vacazione, relativamente al tempo impiegato per il viaggio per l'espletamento delle funzioni di segretario della commissione di collaudo, che essendo svolte da dipendente con la qualifica di assistente deve essere compensata con la tariffa di geometra (Decreto 3/9/97, n. 418)", a differenza di quanto indicato dal Rag. A.M. nella parcella dallo stesso presentata, nella quale la vacazione per il tempo di viaggio veniva indicata nella misura prevista dalla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti (cioè L. 110.000 anziché L. 43.500).
Dunque codesto Assessorato, "sulla scorta del criterio applicato dall'I.R.T.", desume che "il compenso a vacazione per spese di viaggio, benchè al riguardo nulla specificato dalle disposizioni normative, si diversificherebbe a seconda che tale incarico sia svolto da dipendente con qualifica di assistente ovvero da dipendente con qualifica di dirigente".
Il Rag. A.M. nella nota del 16.5.2001 ha rilevato che in passato codesta Amministrazione, nonché l'I.R.T., "ha sempre riconosciuto in favore del segretario di commissione di collaudo nominate dal medesimo Assessorato, vacazioni di viaggio nella misura di L. 110.000" e che, peraltro, "nessun riferimento circa la professionalità tecnica del segretario viene specificato nelle citate disposizioni normative".
Sulla base dei predetti rilievi e al fine di adottare determinazioni in materia che garantiscano "uniformità di comportamento" codesta Amministrazione chiede dunque di conoscere "se le vacazioni per il tempo di viaggio possono essere distinte a seconda della qualifica posseduta dal dipendente incaricato".

2. Sulla questione si osserva innanzitutto che i rilievi mossi dal Rag. A.M. appaiono privi di fondamento.
La circostanza che la disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 26 della l.r. 21/85, come modificato dall'art. 62 della l.r. 10/93, preveda la possibilità di nominare, quale segretario della commissione di collaudo, un "diplomato", scelto tra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, senza specificare alcunchè circa la "professionalità tecnica" dello stesso, non consente di pervenire ad una soluzione diversa da quella prospettata dall'I.R.T.
Invero il riferimento al titolo di studio che deve essere posseduto dal segretario della Commissione si ricollega automaticamente ai compiti di Segreteria, la cui attività costituisce prestazione professionale ben diversa da quella di collaudazione. Infatti le disposizioni che disciplinano l'onorario spettante ai componenti della commissione prevedono che al Segretario della stessa sia dovuto solo 1/3 del compenso previsto per i collaudatori.
Pertanto, qualunque sia il titolo di studio posseduto dal Segretario e la qualifica rivestente nell'Amministrazione allo stesso competerà, per quanto vien chiesto con la nota cui si risponde, il compenso a vacazione per il tempo di viaggio secondo la tariffa corrispondente al titolo di studio previsto dall'art. 26, comma 9, della l.r. 21/85, come modificato (diploma).
Si appalesa pertanto destituito di fondamento l'assunto di codesto Assessorato, secondo cui "a fronte del medesimo incarico di segretario, il compenso a vacazione per spese di viaggio, ..., si diversificherebbe a seconda che tale incarico sia svolto da dipendente con qualifica di assistente ovvero da dipendente con qualifica di dirigente".
La diversificazione riguarda, semmai, il compenso a vacazione per spese di viaggio riconosciuto al segretario e quello riconosciuto agli altri componenti della commissione di collaudo con compiti diversi da quelli di segreteria (attività di collaudo vera e propria) e rivestenti la qualifica di dirigente.
Alla stregua delle suesposte considerazioni sembra, pertanto, allo Scrivente di dover ritenere corrette le rettifiche operate dall'I.R.T. sulla parcella del Rag. A.M. mediante riferimento alla tariffa professionale dei Geometri.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso di quest'Ufficio.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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