Gruppo XIV Prot._______________/187.2001.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Bilancio Regione siciliana.- Gestione unificata.- L.r. 34/2000, art. 1.- Approfondimento problematiche.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 2113-BC63/Gr. I del 12 giugno 2001)

e, p.c. DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE
BILANCIO E TESORO

UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata codesta Segreteria Generale, preso atto del parere espresso dallo scrivente con nota n. 8699/141.2001.11 del 17 maggio 2001 in ordine alla problematica indicata in oggetto, avanza una richiesta di chiarimenti integrativa al fine di definire con puntualità - nell'ipotesi in cui venga disposta, in relazione a talune spese, la gestione unificata di cui all'art. 1 della l.r. 30 dicembre 2000, n. 34 - quali siano i poteri che residuano ai Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti, o Uffici equiparati, nella cui rubrica ricadono i relativi capitoli di spesa, e quali vadano esercitati dal Dirigente generale responsabile dell'ufficio o struttura cui tale gestione viene affidata.
A tal fine, a seguito di una puntuale ed attenta lettura dell'avviso espresso da questo Ufficio con la citata nota, propone una serie di esplicitazioni del relativo contenuto, ritenuto probabilmente criptico o comunque succinto e non adeguatamente esemplificativo.

2.- Lo scrivente, nel ribadire integralmente le considerazioni già svolte in merito alla problematica in discorso, condivide le esplicitazioni proposte da codesta Segreteria generali, assolutamente coerenti rispetto a quanto già rilevato.
Ed invero - nell'asserire che permane in capo ai singoli Dirigenti generali cui è affidato l'incarico di direzione delle strutture nella cui rubrica rientrano i capitoli oggetto di gestione unificata, la funzione di subprogrammazione allo stesso ascrivibile in quanto correlata al compito assegnato ed all'obiettivo perseguito, e nell'ambito della quale rientra ogni determinazione, non soltanto in relazione all'attivazione delle spese strumentali, ma anche in ordine ad ogni scelta discrezionale in ipotesi esercitabile, e specificatamente riguardanti la tipologia, la determinazione di priorità operative e le caratteristiche dei beni e dei servizi di cui necessita l'acquisizione, nonché quei compiti istruttori indispensabili per consentire l'esercizio della gestione, e nel rilevare che alla struttura cui è affidata la gestione spetta viceversa l'attuazione e la realizzazione sul piano pratico e materiale delle attività affidate, con l'esercizio dei poteri decisionali connessi alla conduzione amministrativa richiesta, ivi compresi i correlati poteri di firma - si è proprio inteso che ogni determinazione concernente la scelta del contraente, la predisposizione di capitolati, la stipula e l'approvazione dei contratti, la loro esecuzione o risoluzione, la gestione di eventuale contenzioso e tutti gli atti, connessi e prodromici, concretamente volti alla acquisizione di forniture dei beni e servizi in questione ed all'erogazione della relativa spesa, conseguenti alla determinazione volitiva discrezionalmente assunta dal Dirigente generale cui è affidato l'incarico di direzione delle strutture nella cui rubrica rientrano i capitoli oggetto di gestione unificata, siano da imputare all'ufficio o struttura di servizio cui è affidata la gestione unificata e per essa al Dirigente generale della stessa responsabile.
Nessun potere gestionale in ordine agli indicati atti si ritiene di contro permanere in capo ai Dirigenti generali preposti ai Dipartimenti o Uffici nella cui rubrica rientrano i capitoli di bilancio di che trattasi, potendo (e dovendo) gli stessi soltanto procedere ad una verifica a posteriori degli effetti di tale gestione unificata, precipuamente al fine di riscontrare l'avvenuto perseguimento dell'obiettivo perseguito e l'avvenuto rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa prescritti dalla legge, relazionandone puntualmente agli Organi di vertice politico.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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