Gruppo     VIII                    /191.11.01

OGGETTO: Stipendi - Assegnazione del credito e rinuncia del creditore - Adempimenti dell'Amministrazione terzo pignorato. (DD.AA. 1488-1489 del 31/03/98).

   
   
                                              ASSESSORATO INDUSTRIA
                                              Gruppo III Personale
                                              Attività Amministrativa Ordinaria
                                              (rif. fgl. 13/6/01,n. 14069/2134)
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con il foglio suindicato codesto Assessorato riferisce di aver dato esecuzione ad un'ordinanza del Pretore di XXXX che, in data 16/10/97, ha assegnato alla sig.ra V.G. la somma di £. 75.322.475 per crediti di natura alimentare, disponendo che il pagamento avvenisse in misura pari ad un quinto della retribuzione mensile del dipendente A.A. Comunica di aver successivamente ricevuto, da parte dell'avvocato della creditrice, una lettera con la quale si informava l'Amministrazione regionale che fra le parti è stato raggiunto un accordo economico che prevede la rinuncia al pignoramento da parte della sig.ra V.G. e la diversa regolamentazione dei rapporti concernenti il mantenimento delle figlie. Di conseguenza la creditrice ha rinunziato alle somme corrisposte dall'amministrazione regionale, autorizzandola a non effettuare più alcuna trattenuta sugli emolumenti dovuti al sig. A.A..
                 Codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa le determinazioni da adottare al riguardo, considerato che l'ordinanza di assegnazione non è stata modificata.
                 
                 2. Con riferimento al quesito posto, deve preliminarmente rilevarsi che l'ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo, comporta una "cessio pro solvendo" in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito che verrà ad estinguersi solo con la riscossione dello stesso. Ne consegue che l'Amministrazione ha l'obbligo di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione, che ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato (P. Frosinone, 22 luglio 1998, in Rep. foro it. 1998 v. esecuzione per obbligazioni pecuniarie n. 59).
                 Nella fattispecie in esame l'ordinanza del 16/10/97, trasmessa unitamente alla suindicata richiesta di parere, nel concludere il processo espropriativo, espressamente dispone che "fino all'effettivo pagamento integrale del credito" venga effettuata in misura pari ad un quinto della retribuzione mensile. Ne consegue che il diritto dell'assegnatario nei confronti del debitore si estinguerà, a norma dell'art. 2928 c.c., "con la riscossione del credito assegnato". Ne discende che l'Amministrazione regionale è, a tutt'oggi, obbligata a dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione sino al pagamento integrale del credito vantato dalla sig.ra V.G.e non può sottrarsi ad un preciso ordine del g.e. in base ad una semplice comunicazione di rinunzia da parte dell'interessata, non consacrata in un atto processuale formale.
                 La fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente sembra doversi ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 629 c.p.c. che disciplina la rinuncia agli atti del processo esecutivo.
                 La norma dispone che "Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306".
                 Ai sensi dell'articolo suindicato la rinuncia proviene sempre e necessariamente dal creditore procedente ed è soggetta ad un regime di accettazione che è diversificato a seconda che la rinuncia avvenga prima o dopo la vendita.
                 Nonostante il comma 2° non faccia menzione dell'assegnazione, il caso in esame sembra rientrare nell'ambito di applicabilità di tale norma in forza del richiamo operato dall'art. 2925 c.c. recante "Norme applicabili all'assegnazione forzata" che prevede l'applicabilità dall'assegnazione forzata delle norme concernenti la vendita forzata. Pertanto, si ritiene possibile la rinuncia anche dopo l'assegnazione. Nella fattispecie in esame poi il creditore pignorante è uno solo e, dunque, è sufficiente la sua semplice rinuncia per cagionare l'estinzione del processo esecutivo. Circa le modalità della rinuncia, questa deve essere effettuata dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale con atto sottoscritto e notificato alle altre parti. Nella fattispecie all'Amministrazione e debitore pignorato se la pronuncia è regolare sia in relazione alla forma che in ordine alla capacità del rinunciante, il giudice dell'esecuzione potrà dichiarare l'estinzione del processo esecutivo con ordinanza la quale è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori udienza e con cui si dispone lo svincolo delle somme pignorate e l'obbligo del terzo di restituire le stesse all'assegnante.
                 In forza di quanto sopra codesta Amministrazione dovrà continuare ad eseguire l'ordinanza de qua sino a quando la volontà di rinunzia della creditrice non sarà formalizzata con le modalità suindicate, comunicando all'interessata la necessità di attenersi alla procedura prescritta.

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                 A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998 n. 18, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo. Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giusta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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