Gruppo II Prot. N. /192.01.11


Oggetto: POR Sicilia 2000/2006. Misura 7.1 "Assistenza tecnica".




Allegati n...........................




Dipartimento regionale
della programmazione
S E D E

e, p.c. Dipartimento regionale
del personale, servizi generali
quiescenza, previdenza
Viale Regione Siciliana
P A L E R M O
                       




1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale della programmazione dopo aver riferito dall'esigenza - evidenziata da alcune Amministrazioni regionali di porre a carico della misura in oggetto indicata l'assunzione di personale qualificato al fine di colmare le carenze delle proprie strutture in ambiti tecnici amministrativi e contabili, chiede quali siano, al di là della problematica inerente la normativa comunitaria, le possibilità di assumere personale specializzato con contratto a tempo determinato in base alla normativa vigente.

2. L'art. 23 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ha disposto che al rapporto d'impiego del personale regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente tra le altre anche l'art. 36 in materia di reclutamento del personale.
L'introduzione di detta norma, che trasferendo nella p.a. il principio della flessibilità del lavoro ha costituito una novità di grande rilievo già in ambito statale, rappresenta a maggior ragione una svolta per le Amministrazioni del settore regionale, per le quali continuava a vigere il divieto di assunzione a termine recato dalla l.r. 7 maggio 1958, n. 14.
Poiché l'assunzione con contratto a tempo determinato era espressamente elencata dal comma 7 del citato D. Lgs. 29/93, che nel vigente Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 è stato riprodotto insieme col comma successivo nell'art. 36, è a detta norma che occorre far riferimento per verificare le possibilità di applicazione dell'istituto nel caso di specie.
Al riguardo va evidenziato come i dubbi sull'immediata applicabilità, anche in assenza di disposizioni contrattuali, dei rapporti di lavoro flessibili in ambito pubblico siano già stati fugati dalla dottrina (cfr. "Rapporti flessibili di lavoro pubblico e contrattazione collettiva sull'immediata applicabilità delle tipologie dell'art. 36 D.Lgs. 29/93" in "Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni vol. II del 1999 pag. 171 e segg.). Ciò in quanto si è osservato come la contrattazione non possa che rivestire un ruolo simile a quello svolto nel settore privato cioè di integrazione e completamento della disciplina legale, ruolo che può essere considerato necessario solo laddove la fonte legale non presenti carattere di esaustività.
Tale carenza di normativa applicabile però non si riscontra affatto riguardo al contratto a tempo determinato in atto regolato dalla l. n. 230 del 1962 e succ. modifiche e integrazioni, in attesa della nuova disciplina che sarà introdotta da un decreto legislativo non ancora pubblicato ma già approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva europea 99/70/Ce.
Può anche essere utile osservare come in linea di principio il ricorso alla flessibilità appaia tanto più giustificato sia con riguardo all'organizzazione che alla gestione del personale, quanto più le funzioni, gli obiettivi e i programmi di attività da perseguire mutino nel tempo o siano soggetti ad evoluzione.
Tuttavia in concreto attualmente le assunzioni a tempo determinato ove relative all'espletamento dei normali compiti d'istituto, ricadono nel divieto temporaneo di indizione dei concorsi di cui all'art. 5 della l.r. 10/2000.
Può ritenersi però, attesa anche l'ammissibilità al cofinanziamento della relativa spesa, che i contratti a tempo determinato possano realizzare una delle modalità che al pari di altre (quali ad es. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni d'opera, ecc.) può essere utilizzata per "acquisire i servizi di esperti qualificati" come stabilito dal complemento di programmazione relativamente alla misura 7.1 - Assistenza tecnica (FESR).
           

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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