Gruppo IV   Prot. N. /193.11.2001 



Oggetto: Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 7 marzo 2001 ad oggetto: "Classificazione dei porti ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana". Legittimità.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente

e, p.c. Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente
Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Assessore

Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Assessore

Presidenza della Regione
Segreteria Generale
L O R O S E D I



1. Con la nota di cui è oggetto codesto Ufficio rappresenta allo Scrivente che con nota n. 662AG67/2001 il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime ha informato l'Ufficio Genio civile per le Opere Marittime di Palermo, e per conoscenza codesto Ufficio, nonché l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di aver preso in esame il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 7 marzo 2001 (GURS n. 22 dell'11/5/2001) "con il quale si procede alla classificazione dei porti, al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000/2006, attraverso l'istituzione di un'autorità di gestione", ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Al riguardo in detta nota lo stesso Ministero opera alcune riflessioni critiche, evidenziando che, in concreto, quanto ai contenuti del decreto assessoriale in questione, questo sembrerebbe configurare una vera e propria classificazione, ex art. 4, comma 5, della legge 84/94, dei porti in Sicilia, ed assumendo trattarsi di esclusiva competenza del Ministero dei trasporti, competenza questa non attribuita né delegata alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112/98.
Inoltre, da ultimo, con nota n. 629/XIV/TUR del 12 giugno 2001, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha formulato numerosi e penetranti rilievi sul provvedimento "de quo", chiedendone la revoca.

2. Considerato, in via preliminare, che in materia vadano prese in esame anche le disposizioni di cui al D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione in materia di opere pubbliche", codesto Ufficio ritiene che la questione, così come rappresentata, richiede l'apporto di specifiche valutazioni tecnico-legali sul provvedimento in argomento, atteso che lo stesso ha riguardo, oltre che ai porti delle principali città dell'isola, anche ad un porto classificato dallo stesso decreto quale categoria II - classe I. (quello di Augusta).
Viene, infine, segnalata l'urgenza di tali approfondimenti, discendente dalla necessità di assicurare legittimità ed efficacia all'azione amministrativa dell'amministrazione regionale, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari di cui al POR 2000 - 2006, cui ha riguardo il provvedimento "de quo".

3. Sulla questione così rappresentata lo Scrivente espone le proprie considerazioni.
Con l'art. 10 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 ("Disposizioni per l'attuazione del POR 2000 2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese") si è disposto che "nelle more dell'approvazione di una legge organica sui porti in Sicilia ed al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi comunitari per il periodo 2000 - 2006, il Presidente della Regione, su delibera di Giunta, nomina, per i porti di preminente interesse regionale, un'autorità di gestione portuale, con le attribuzioni previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Per i porti d'importanza minore, il Presidente della Regione attribuisce le funzioni amministrative ad organi decentrati della Regione o dello Stato ovverso affida in concessione la realizzazione e/o la gestione delle opere e/o dei porti a privati o a società miste".

4. Adempimento propedeutico alla piena attuazione del disposto della norma sopra riportata si ritiene possa essere quello relativo alla classificazione dei porti ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana, applicando, in assenza di specifica disciplina legislativa regionale, i criteri contenuti nella già richiamata legge 28 gennaio 1994, n. 84 ("Riordino della legislazione in materia portuale").

5. Nella specie, l'art. 4 (classificazione dei porti), al comma 5 della legge n. 84/94 statuisce che, ai fini della classificazione dei porti di categoria II - appartenenti alle seguenti classi: I (porti o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale); II (porti o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale); III (porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale) - "il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone (omissis) uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni (omissis); decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva". Il successivo comma 6 dispone poi che "la revisione (omissis) della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione, con la procedura di cui al comma 5".
La sopradescritta attività procedimentale - che descrive un momento di partecipazione ed intesa da parte delle Regioni, fermo restando la competenza statale nell'adozione del provvedimento finale - trova peraltro ulteriore conferma attraverso il disposto dell'art. 104 del D. Lds. 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") con cui si dispone il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni relative alla classificazione dei porti (comma 1, lettera s).

6. Nell'ordinamento regionale siciliano, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, approvato con R.D.lg. 15 maggio 1946, n. 455, e delle successive norme di attuazione in materia di demanio marittimo, emanate con D.P.Reg. 1° luglio 1977, n. 684, i beni del demanio dello stato sono stati assegnati alla regione e da questa gestiti, salvo quelli del demanio militare e quelli che interessino servizi di carattere nazionale.
E, non v'è dubbio che i porti appartengano al demanio pubblico (art. 822 c.c.) e, segnatamente marittimo (art. 28 codice navigazione).
Ne deriva che in Sicilia, gli adempimenti necessari alla classificazione dei porti, da II categoria II classe in poi (cfr. art. 3 lett. c) del D.P.Rep. 878/1950 e succ. mod. ed integr.), risultano rientrare nella esclusiva competenza della regione, non ritenendosi così applicabili le procedure descritte nel superiore punto 5.

7. Quanto, infine alle perplessità esternate dall'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti in ordine alla presunta incompetenza dell'Organo emanante il provvedimento, lo Scrivente è dell'avviso che la competenza propria del Presidente della regione - finalizzata alle nomine dei soggetti, ai sensi, per gli effetti e con le modalità dell'art. 10 della già citata l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 - possa ritenersi estesa, "per relationem" anche al provvedimento presupposto della classificazione dei porti ricadenti nell'ambito della Regione.
Conseguentemente, il provvedimento "de quo" si ritiene debba essere ritirato, perché illegittimo, e successivamente emanato dal Presidente della Regione.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella
banca dati "FONS".


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