Gruppo     IV                      /194.01.11

OGGETTO: Autorizzazione all'attivazione di nuovi canili - Autorità competente n elle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione della l.r. 3 luglio 2000, n. 15.

   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                              Ispettorato regionale veterinario
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
   a) ai sensi dell'art. 12 secondo comma della l.r. n. 15/2000 l'autorizzazione all'attivazione dei rifugi ivi indicati, spettante al competente Assessore, è subordinata all'emananzione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 4 della stessa legge, che deve tra l'altro determinare i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi di cui trattasi, nonchè le modalità della predetta autorizzazione;
   b) quest'ultimo regolamento non è stato ancora emanato in quanto a sua volta subordinato ad altri adempimenti tuttora in corso.
                 Per conseguenza vien chiesto se nelle more dell'emanazione del citato regolamento di esecuzione, l'autorizzazione in oggetto possa continuare ad essere rilasciata dalle AUSL, alle quali era attribuita, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 15/2000, dall'art. 1, paragrafo B) lett. m) del D.A. (sanità) 22 giugno 1994.
   
                 2. Il quesito in esame va risolto alla stregua dei normali principi che regolano l'entrata in vigore delle leggi, le quali, come è noto, divengono obbligatorie "nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto" (art. 10, primo comma delle preleggi).
                 Nella fattispecie, quindi, poichè la l.r. n. 15/2000 dispone la propria entrata in vigore "il giorno successivo alla sua pubblicazione" (cfr. art. 28), da quella data la legge stessa deve considerarsi, come si è detto, astrattamente obbligatoria.
                 Tale principio è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza anche nelle more dell'emananzione dei regolamenti di esecuzione della nuova legge; nel senso che quest'ultima deve trovare immediata applicazione anche in questo periodo,"continuando fin dove è possibile a considerarsi in vigore i regolamenti di esecuzione emanati in precedenza nella stessa materia"; nella considerazione che "diversamente operando, si subordinerebbe alla volontà dell'organo di esecuzione l'attuazione della legge" (cfr. C. conti - sez. contr. Stato, 21 dicembre 1978, n. 933, in Cons. St. 1979, II, 548; TAR Lazio, Sez. I, 10 giugno 1988, n. 864, in Foro amministrativo 1989, 259).
                 La giurisprudenza appena citata, tuttavia, non trascura eventuali eccezioni al predetto principio; individuandole da un lato, "nell'ipotesi che la nuova legge abbia subordinato la sua efficacia all'emissione di un regolamento -o espressamente o implicitamente"- e dall'altro ove "l'applicazione della legge medesima si renda impossibile, per mancanza della necessaria determinatezza delle norme legislative e per la non utilizzabilità di precedenti norme secondarie in materia".
                 Pertanto, poichè nella fattispecie non sembrano ricorrere queste ultime eccezioni, si è dell'avviso che la competenza autorizzativa dell'Assessore regionale per la sanità debba considerarsi astrattamente operativa e che la stessa possa essere esercitata utilizzando temporaneamente, per quanto riguarda i requisiti delle strutture da attivare, la normativa preesistente.
   

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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