Gruppo III /196.11.2001
OGGETTO: Artigianato - Aiuti per l'apprendistato - L.r. 32/2000 art. 50 - Competenza a decidere i ricorsi.
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL
COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA
P A L E R M O
1. Con la nota in riferimento, codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio un quesito concernente la competenza a decidere i ricorsi proposti avverso provvedimenti negativi delle Camere di commercio, relativi alla concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 27 e 28 L.r. 3/86.
Riferisce codesto Assessorato che con l'entrata in vigore dell'art. 50 della L.r. 23/12/2000 n. 32 la competenza (prima attribuita a codesto Assessorato) a concedere le agevolazioni di cui agli articoli 27 e 28 l.r. 18 febbraio 1986 n. 3 è stata trasferita all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; conseguentemente, gli stanziamenti per il pagamento delle istanze presentate nell'anno 2001 sono stati effettuati su due capitoli di bilancio la cui gestione è di pertinenza dell'Assessorato appena citato; codesto Assessorato continua, invece, a gestire le somme stanziate e impegnate nell'anno 2000.
Atteso il trasferimento di competenze in ordine alle agevolazioni di cui è questione, e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 72 L.r. 27 aprile 1999 n. 10 che attribuisce a codesto Assessorato la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio dell'Isola, si chiede di conoscere "l'incidenza della modifica introdotta dall'art. 50 L.r. 32/2000 sulla previsione dell'art. 72 della L.r. 50/99 e, in particolare se sia possibile continuare ad esaminare i ricorsi pervenuti ovvero se gli stessi debbano essere trasmessi per competenza all'Assessorato regionale del lavoro".
2. L'art. 72 del L.R. 27 aprile 1999, n. 10, testualmente dispone: "Contro i provvedimenti di rigetto emessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione siciliana è ammesso ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche e integrazioni, all'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
Come ben si vede la competenza attribuita a codesto Assessorato è generale, ossia non concerne un particolare tipo di agevolazione o un particolare compito delle Camere conseguente ad una norma specifica, ma viene attribuita a codesto Assessorato in relazione a qualsiasi provvedimento negativo relativo a ogni e qualsivoglia compito svolto dalle Camere per conto della Regione (non di codesto Assessorato). In pratica, pur non sussistendo tra codesto Assessorato e le Camere di commercio dell'Isola alcun rapporto gerarchico, il legislatore regionale ha attribuito a codesto Assessorato, organo di controllo e vigilanza delle Camere, un compito assimilabile a quello del superiore gerarchico, e, pertanto, ad avviso dello scrivente, continua a sussistere in capo a codesto Assessorato, il dovere di decidere i ricorsi proposti avverso ogni e qualsivoglia provvedimento di diniego emanato dalle Camere isolane e ciò nonostante l'avvenuto trasferimento di competenze per il caso specifico prospettato nella nota che si riscontra.
Lo scrivente non sottovaluta la difficoltà a decidere su un ricorso relativo ad un provvedimento che non si è contribuito ad emanare e per il quale l'attività dispositiva e la competenza ad emanare criteri e linee guida spetta ad un Assessorato diverso. Tuttavia, la chiarezza della norma non lascia adito a dubbi, fermo restando, ovviamente, la facoltà, per codesto Assessorato, di richiedere, prima della decisione del gravame, sia alla Camera interessata che all'Assessorato del lavoro, ogni elemento utile alla decisione dello stesso.