Gruppo   V Prot. N. 197.01.11 



Oggetto: Interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza e assistenza. Autorità competente.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
enti locali
P A L E R M O




1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
a) L'art. 30 primo comma della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 autorizza l'Assessore regionale per gli enti locali a "provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza";
b) Il D.A. (enti locali) 8 febbraio 2000, n. 186 ha espressamente subordinato tali interventi a situazioni di emergenza (terremoti, alluvioni, etc.) non "riconducibili all'ordinarietà del bisogno" (art. 1);
c) Con successivo D.A. (enti locali) 9 gennaio 2001, n. 7 è stata riservata una quota (20%) dello stanziamento relativo ai predetti interventi "per situazioni di particolare rilevanza sociale nell'ambito della pubblica assistenza e beneficenza".
Premesso che le situazioni cui si riferiscono i citati decreti assessoriali non sono classificabili e comportano un ampio margine di discrezionalità, vien chiesto se i provvedimenti erogativi dei benefici in oggetto competano al dirigente dell'ufficio, al Dirigente generale ovvero, come ritenuto nella richiesta di parere, all'Assessore competente.

2. L'art. 2 primo comma della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 demanda al Presidente della Regione e agli Assessori regionali "le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo" e la definizione degli "obiettivi" e dei "programmi da attuare"; in particolare "la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione" (cfr. lett.b); nonché "la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi" (cfr. lett. d).
Ai sensi dell'art. 7 primo comma della stessa l.r. n. 10/2000 i dirigenti di struttura di massima dimensione - tra l'altro - "curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali" (cfr. lett. b); "attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni" (cfr. lett. c); "adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi" (cfr. lett. c).
Infine l'art. 8, sempre della legge in esame, nella lett. b) stabilisce che i dirigenti "curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate".

3. Volendo brevemente riassumere il sistema delineato dalle norme sopra citate, può dirsi che lo stesso riserva agli Assessori regionali la determinazione dei criteri generali - implicanti valutazioni politiche - della spesa pubblica (obiettivi, programmi, piani e priorità), attribuendone la concreta attuazione ai dirigenti generali; i quali possono affidare ai dirigenti di strutture minori l'esecuzione di singole parti della programmazione stabilita dagli Assessori.
Con tale premessa, va osservato che sembra mancare nella fattispecie il presupposto essenziale della ripartizione di competenze sopra illustrata: vale a dire la prevedibilità - sia pure latamente intesa - degli interventi da attuare. Considerato che il carattere solo eventuale (nel caso di calamità naturali) e l'enunciazione generica (nel caso delle "situazioni di particolare rilevanza sociale") degli eventi assistiti dai contributi straordinari contrastano con la preventiva pianificazione che caratterizza, come si è detto, la competenza degli Assessori regionali. Né tale attività sembra scindibile, per ovvi motivi, dalla relativa concreta attuazione dopo il verificarsi delle calamità naturali o l'individuazione delle situazioni "particolari" da fronteggiare.
Concludendo, si è dell'avviso che i presupposti del quesito in esame - totale imprevedibilità o impossibilità di preventiva valutazione dei fatti posti a base della contribuzione straordinaria - consentano di ritenere assorbito nel momento della programmazione degli interventi quello della relativa attuazione.
Le considerazioni sopra esposte escludono ovviamente
"a fortiori" l'eventuale competenza del "dirigente dell'ufficio".
Pertanto si ritiene di poter condividere l'orientamento espresso nella richiesta di parere.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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