Gruppo III   Prot. N. /204.11.01 



Oggetto: Consorzio A.S.I. di CXXXX - Cambio di destinazione d'uso di stabilimento in zona industriale.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Industria
P A L E R M O







1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica inerente la compatibilità dell'istanza di insediamento pervenuta dalla Ditta YYYY s.r.l., incorporatasi nella GGGG s.r.l., con i fini istituzionali del Consorzio A.S.I. di XXXX in conformità con la l.r. 1/84.
Perplessità sono, infatti, state manifestate in relazione alle peculiari caratteristiche dell'iniziativa - si intende realizzare un complesso cinematografico multisala con destinazione di numero due sale a manifestazione di interesse dell'area industriale - della cui conciliabilità con i fini istituzionali consortili si dubita, nonché sulla richiesta di mq. 10.000 di area da destinare necessariamente a parcheggio, area che in tal modo verrebbe sottratta ad altra attività.



2. Sulla problematica proposta si osserva quanto segue:
Com'è noto obiettivo dei Consorzi A.S.I. è quello di promuovere lo sviluppo "dell'attività obiettivamente industriale" all'interno delle aree dagli stessi gestite; è altresì noto che per giungere ad una esaudiente identificazione del contenuto di "attività industriale" occorre rifarsi, per consolidata giurisprudenza ai criteri generali di cui all'art. 2195 c.c. in virtù del quale "deve considerarsi industriale l'attività diretta, in modo professionale e prevalente alla produzione di beni e servizi, intendendosi per produzione di beni la trasformazione o manipolazione della materia o dei singoli beni che sia tale da far perdere all'una o agli altri le originarie caratteristiche merceologiche, trasformandoli in composti o in beni diversi; in particolare, riguardo le attività di produzione di servizi" - categoria nella quale vorrebbe ricomprendersi l'attività in oggetto - devono considerarsi imprese industriali ai sensi dell'art. 2195 c. 1°, "quelle attività che concretizzano un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'organizzazione, l'impiego, l'elaborazione e la trasformazione dei fattori produttivi e non esaurentesi nell'utilità fornita dagli elementi - materiali ed intellettuali - organizzati". Rientrano, invece, nel settore commerciale le attività dirette all'intermediazione nella circolazione dei prodotti (cfr. Cass. 6018/97, 7484/96, 5545/93, 198/92, 2305/90, 5609/88). Molte attività, in particolare di produzione dei servizi, per la loro natura si pongono al confine tra quelle industriali e commerciali, prove ne sono tutte quelle norme che, senza un criterio univoco, hanno variamente disposto in ordine alla loro classificazione. In ipotesi di attività di carattere promiscuo, "occorre tener conto, in relazione alle finalità economiche perseguite, dell'attività primaria svolta dall'impresa rispetto alla quale le altre risultino secondarie ponendosi in rapporto di mera complementarietà" (cfr. Cass. 4421/95, 104/2000).
Ciò premesso si osserva come la realizzazione del progetto presentato dalla Ditta GGGG s.r.l. - realizzazione di un complesso cinematografico Multisala - pur facendo riferimento ad un tipo di attività - di produzione cinematografica - certamente qualificabile come industriale, tuttavia nella fattispecie sembra riferirsi, quantomeno nella sua attività prevalente, ad una attività di semplice intermediazione tra aziende produttrici e consumatori; pertanto alla pari di altre iniziative imprenditoriali finalizzate all'organizzazione di spettacoli di vario genere per il pubblico, a pagamento, in modo continuativo, avvalendosi di prestatori d'opera e di servizi regolarmente retribuiti, (vedi enti teatrali, società calcistiche ecc. ...) l'attività scaturente dal progetto in argomento costituisce, a parere dello scrivente, un'attività economica diretta alla produzione di servizi tipicamente integrante un'impresa commerciale di cui all'art. 2195.
Considerato quanto precede, dunque, sembra evidente come non sia ipotizzabile una sua assimilazione alla categoria di attività industriali - seppure come impresa di servizi - ai fini dell'accoglimento dell'istanza di insediamento nell'area consortile.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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