Gruppo IV   Prot. N. /205.01.11 



Oggetto: Consorzio ASI di XXXX. Appalto lavori. Cessione in affitto del ramo di azienda. Proroga termine contrattuale. Quesiti.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Industria
Dipartimento industria
P A L E R M O






1. Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità della cessione in affitto del ramo di azienda da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori relativi al nuovo insediamento di rustici industriali all'interno dell'agglomerato industriale di XXXX e della richiesta di quest'ultima di proroga di mesi cinque del termine contrattuale al cui ottenimento è subordinato l'eventuale subentro della impresa cessionaria.

2. Ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 21 del 1985 "la proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal capo dell'amministrazione dell'ente, su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo".
Come si desume dal tenore della richiamata norma di legge le circostanze devono essere eccezionali ossia risultare da situazioni straordinarie impreviste e sopraggiunte che non consentono l'adempimento nel termine fissato e la relativa valutazione è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento della amministrazione.
Nella documentazione trasmessa con la nota cui si risponde e segnatamente nell'istanza dell'impresa aggiudicataria dei lavori n. 210668 del 29 maggio 2001 non sono enunciati i motivi a supporto della richiesta medesima, sicchè allo stato non sembra che la stessa possa trovare accoglimento alla stregua del superiore disposto normativo.
Per quanto concerne la cessione in affitto del complesso aziendale relativo all'esecuzione di lavori pubblici, tra i quali è compreso quello che qui interessa, e il contestuale preliminare di cessione del medesimo complesso aziendale, va osservato che i predetti atti sono regolamentati dall'art. 35 della l. 109 del 1994, recepito dall'art. 2, co. 3, della l.r. n. 19 del 1994, in base al quale le cessioni di azienda non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della stessa legge 109/94. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della l. 575/1965 e succ. modif. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta l'opposizione dell'amministrazione il subentro ha corso unitamente a tutti gli effetti di legge degli atti soprarichiamati.
Poiché dagli atti trasmessi non è dato evincere se l'impresa cessionaria abbia o meno adempiuto ai superiori incombenti previsti dalla legge lo scrivente non è in grado di potersi esprimere in ordine alla legittimità della cessione de qua. Va tuttavia osservato che la "condizione" cui è subordinata quest'ultima e cioè l'ottenimento della proroga di cui si è detto fa si che comunque la cessione rimanga priva di efficacia.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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