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Infine, la recente legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) all'art. 9 (Semplificazioni), dopo aver tra l'altro affermato, al primo comma, che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, precisa al secondo comma che la predetta autorizzazione "è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico di pubblica sicurezza"; vale a dire ai fini della "licenza di pubblica sicurezza". |