POS. 3   Prot. N. /207.01.11 



Oggetto: Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 - Applicabilità ai rifugi alpini.




Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
P A L E R M O


1. Con le lettere in riferimento vien chiesto il parere dell'Ufficio in ordine alla seguente questione.
La Sez. "xxxx" del YYYY, invitata a dotarsi della licenza di esercizio di cui all'art. 5 della l.r. 6 aprile 1996, n. 27, ha contestato l'applicabilità della citata legge regionale ai "rifugi alpini", sostenendo che gli stessi, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 4 agosto 1957 n. 918 che li disciplina, sono esentati dalla licenza di pubblica sicurezza; tesi questa che, secondo la predetta Sez. xxxx, sarebbe confermata dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sez. di Cefalù, 22 dicembre1999, n. 362.

2. Il D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini":
a) all'art. 1 primo e secondo comma sottopone in sostanza la costruzione e l'apertura dei rifugi alpini alla "preventiva autorizzazione" dell'Ente provinciale per il turismo competente;
b) all'art. 9 dispone -tra l'altro- che gli stessi rifugi non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza da identificare -come si evince dai riferimenti normativi forniti nello stesso articolo- con la licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; licenza il cui rilascio è stato poi devoluto ai Comuni dall'art. 19, n. 8) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale all'art. 60 ha attribuito agli stessi comuni le funzioni amministrative in materia di rifugi alpini (lett. c).
Con la legge 17 maggio1983, n. 217 (legge quadro per il turismo) i rifugi alpini cessano di essere concettualmente distinti dalle vere e proprie strutture ricettive: tra le quali vengono infatti inclusi e contestualmente definiti (cfr. art. 6 primo e penultimo comma).
  Infine, la recente legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) all'art. 9 (Semplificazioni), dopo aver tra l'altro affermato, al primo comma, che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, precisa al secondo comma che la predetta autorizzazione "è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico di pubblica sicurezza"; vale a dire ai fini della "licenza di pubblica sicurezza".  


3. In sede regionale la l.r. n. 27/1996:
a) all'art. 3, riproducendo sostanzialmente l'art. 6 della legge n. 217/1983, elenca e definisce le singole aziende ricettivo - alberghiere includendovi i rifugi alpini (secondo e quattordicesimo comma);
b) all'art. 5 quinto comma dispone che la classificazione delle predette aziende - disciplinata dal precedente art. 4 e dallo stesso art. 5 - "è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza", il cui contenuto è precisato dal successivo sesto comma;
c) nessuna indicazione è fornita dalla citata legge regionale circa l'autorità cui compete il rilascio della predetta licenza di esercizio.

4. Tornando alla legislazione statale, la relativa evoluzione può riassumersi nel senso che i rifugi alpini, originariamente soggetti all'autorizzazione dell'ente provinciale per il turismo ed esenti dalla licenza di pubblica sicurezza autonomamente prescritta, si trovano oggi sottoposti, in quanto strutture ricettive, all'autorizzazione del Sindaco; la quale, come si è visto, tiene anche luogo di licenza di pubblica sicurezza; situazione che si traduce, da un lato, nell'abolizione di quest'ultima licenza, quanto meno come provvedimento autonomo, e nell'irrilevanza della relativa esenzione per i rifugi alpini; senza dall'altro sottrarre gli stessi rifugi all'autorizzazione del sindaco, il cui rilascio - come si evince dal citato art. 9, secondo comma della legge n. 135/2001 - non è ovviamente condizionata dal solo rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza.

5. Le precedenti conclusioni valgono, secondo quest'Ufficio, anche nella Regione siciliana. Dove, con la l.r. 2 gennaio 1979, n. 1, sono state attribuite ai Comuni le competenze relative ai "rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri" (art. 11, primo comma, terzo alinea); nonché le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (art. 22, primo comma).
Anche in Sicilia, pertanto, i rifugi alpini non possono ritenersi sottratti, a giudizio dello scrivente, all'autorizzazione del sindaco - già prevista, sebbene denominata "licenza", dall'art. 5 quinto comma della l.r. n. 27/1996 - la quale, come sopra si è visto, ai sensi dell'art. 9 secondo comma della legge n. 135/2001, vale anche come licenza di pubblica sicurezza.
Quanto poi al contenuto di tale licenza, lo stesso è innanzitutto precisato dal sesto comma dello stesso art. 5 della l.r. n. 27/1996; e può essere altresì dedotto dalle indicazioni fornite dal citato secondo comma dell'art. 9 della legge n. 135/2001.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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