Gruppo XIV Prot._______________/208.2001.11


OGGETTO: Demanio marittimo.- Canoni concessori.- Riduzioni.- L.r. 15/1993, art. 75.

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente
(Rif. nota n. 40134/Gr. 13° del 27.6.2001)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio in ordine ad una problematica concernente l'applicazione in misura ridotta del canone per concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 75, comma 3, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
In buona sostanza, nel proporre un criterio di determinazione dell'entità della riduzione rapportato alla remuneratività dell'attività esercitata, si chiede di sapere se il beneficio previsto dalla richiamata disposizione sia destinato a trovare applicazione esclusivamente in ordine alle aree destinate in via diretta all'espletamento della individuate attività produttive, ovvero possa estendersi a tutte le aree utilizzate, anche in via indiretta, per lo svolgimento dell'attività medesima.
Inoltre si chiede di far conoscere se sia stato predisposto un elenco delle attività che possano rientrare nella previsione agevolativa, ovvero quali criteri possano individuarsi al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma, od ancora, in subordine, quale soggetto possa ritenersi deputato ad attestare la riconducibilità di un'attività produttiva tra quelle di tipo tradizionale.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Il terzo comma dell'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, quale risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 155 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, statuisce che "le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale (n.d.r.: e cioè del decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, richiamato al comma 1 dello stesso art. 75) si applicano altresì alle attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad un ventesimo del canone normale".
La procedura per l'applicazione del beneficio di che trattasi risulta, in atto, disciplinata dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, recante "Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo" - adottato, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in adempimento al disposto dell'art. 156, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 - che testualmente dispone che "la riduzione di cui al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come sostituito dall'articolo 155 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata con provvedimento dell'Assessore per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, su proposta della capitaneria di porto".
Dalla riportata disposizione legislativa emerge con chiarezza, ad avviso dello scrivente, la volontà di estendere il beneficio della prevista riduzione del canone a tutte le aree comunque destinate allo svolgimento delle attività produttive oggetto della specifica previsione agevolativa.
Ed invero, dalla condivisa considerazione che finalità dell'intervento normativo sia la salvaguardia delle "attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi", discende che la riduzione dell'aggravio economico determinato dalla corresponsione dei canoni annui per concessioni di beni demaniali marittimi, non può limitarsi ad operare soltanto con riferimento alle aree destinate in via diretta allo svolgimento dell'attività, coinvolgendo in realtà ogni concessione rilasciata in ragione dell'esercizio dell'impresa medesima. Va infatti considerato che la sussistenza di un interesse, meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ad ottenere in uso eccezionale il bene demaniale (nella specie marittimo), appare costituire la posizione legittimamente che consente il rilascio della concessione; pertanto presupposto stesso del provvedimento concessivo diventa l'esercizio della attività di cui si discute o, in alternativa, di altra attività, di impresa o meno, per la quale appunto la concessione del bene demaniale viene richiesta.
E l'analisi della domanda di concessione, specificamente in relazione all'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, appare momento istruttorio essenziale ed imprescindibile, e dal cui esito positivo può determinarsi la sussistenza di quell'interesse pubblico necessariamente sotteso a qualsiasi provvedimento posto in essere dalla Pubblica Amministrazione.
E dunque ogni concessione di beni demaniali marittimi destinati, sia in via diretta che indiretta, alle individuate attività produttive - purchè ovviamente accordata in ragione di tale uso tipico - appare soggetta al beneficio della riduzione del canone previsto dalla richiamata disposizione regionale.

Per quanto attiene alla discrezionalità ascritta dalla norma in ordine alla concreta determinazione della riduzione assentibile "sino ad un ventesimo del canone normale", si rileva che indubbiamente appare assumere rilievo a tal fine - anche in un'ottica interpretativa sistematica, che tenga in debito conto anche l'indicazione prospettica di cui al primo comma dello stesso art. 75, l.r. 15/1993, che specificamente richiama, "criteri di corrispettività in funzione dell'utilità economica ricavata dall'uso del bene," - il parametro dell'utilità economica, intesa quale quota di reddito prodotto o comunque riconducibile ed obiettivamente imputabile all'utilizzazione del bene demaniale, accompagnato da ulteriori valutazioni, astratte, circa la remuneratività della attività esercitate, ed al cui svolgimento è asservito il bene ottenuto in concessione.
Si osserva, per completezza, che la concreta determinazione da porre in essere in ordine al singolo rapporto andrebbe preceduta dalla fissazione di criteri di massima da utilizzare per la graduazione in questione; in mancanza occorre che una idonea, congruente ed ampia motivazione dia contezza delle scelte effettuate.

In ordine alla sussistenza di un elenco delle attività che possano rientrare nella previsione agevolativa, si rassegna che nessun elemento conoscitivo possiede a tal proposito lo scrivente Ufficio.
Nel suggerire un'interlocuzione a tal fine con gli Assessorati regionali dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dell'industria, ciascuno istituzionalmente competente in ordine a materie refluenti nell'individuazione in discorso, e nel rilevare che, ad avviso dello scrivente, non sussiste alcun soggetto estraneo all'Amministrazione che possa ritenersi deputato ad attestare la riconducibilità di un'attività produttiva tra quelle di tipo tradizionale, si osserva che i criteri utilizzabili al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma, appaiono indicati dalla stessa disposizione, e pertanto si ritiene che sia possibile identificare in concreto le attività produttive destinatarie della norma agevolativa attraverso un riscontro conoscitivo fondato, anche, sulla notorietà di fatti che non possono certamente sfuggire all'Amministrazione regionale (in ragione del complesso di competenze dalla stessa esercitate) e ad un Ufficio, quale la Capitaneria di porto, titolare del potere di proposta in ordine alla riduzione in discorso ed istituzionalmente preposto alla tutela dei beni demaniali marittimi, sui quali certamente hanno nel tempo inciso (addirittura nella denominazione dei luoghi, come nel caso della attività di estrazione e lavorazione della pomice, che, a Lipari, ha determinato il fenomeno delle "Spiagge bianche") le attività tradizionalmente esercitate.


3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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