Gruppo XIV Prot._______________/211.2001.11


OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Bilancio Regione
siciliana.- Variazioni di bilancio.- Competenza.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE
(Rif. nota n. 2729 del 19 giugno 2001)

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 522 B del 5 luglio 2001)

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

L O R O S E D I

1.- Il Dipartimento regionale del personale (con la emarginata nota, indirizzata anche agli Uffici in indirizzo) - premesso che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con nota n. 9695 del 10 maggio 2001 ha restituito una richiesta di incremento dello stanziamento del capitolo 108502 (spesa obbligatoria) inserito nella rubrica del medesimo Dipartimento, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 158 del R.D. 827/1924 e dell'art. 55 della l.r. 6/2001, la stessa deve essere firmata dal Capo dell'Amministrazione - nel ritenere, viceversa, che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 10/2000, la competenza in materia di richiesta di incremento dello stanziamento di capitoli di spese obbligatorie si intesti al Dirigente generale preposto al Dipartimento il quale, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dei capitoli inseriti nella propria rubrica ed adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ha chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione.

La Segreteria generale, con la nota a margine segnata, premessa una generale condivisione di quanto osservato dal Dipartimento del personale - ritenuto peraltro coerente rispetto alle funzioni ed ai poteri ascritti ai dirigenti generali dalla l.r. 10/2000 - fa rilevare, in particolare, che le spese di cui al capitolo 108502 risultano inserite nell'allegato 5, spese correnti di amministrazione, al documento contabile per il corrente esercizio finanziario, e pertanto la richiesta di variazione in aumento, con individuazione della posta correttiva per diminuzione imputata ad altra voce di spesa dello stesso elenco, va riferita alla titolarità del Dirigente generale gestore della spesa di interesse.

2.- Ai fini della soluzione, in via generale, della problematica proposta, occorre, ad avviso dello scrivente, operare un preciso riferimento, oltreché al puntuale disposto dell'art. 55 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, anche al sistema di ripartizione di competenze e di ruoli determinato dalla l.r. 15 maggio 2000, n. 10.
Ed invero, il nuovo assetto di poteri conseguente alla normativa di riforma recata dalla citata l.r. 10/2000, risulta improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei ruoli tra potere politico e burocratico, restando affidate, in via esclusiva, ai dirigenti, le competenze gestionali agli stessi attribuite, e, di contro, rimanendo riservate al Presidente ed agli Assessori le "funzioni di indirizzo politico-amministrativo", che attengono alle scelte di fondo dell'azione amministrativa e che costituiscono il raccordo tra la funzione di governo e la funzione amministrativa.
L'art. 2 della l.r. 10 del 2000, nell'elencare, esemplificativamente, gli atti attraverso i quali si esprime detta funzione di indirizzo politico-amministrativo, testualmente statuisce che spetta agli indicati Organi di governo "l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale".
L'assegnazione di risorse, dunque, correlata alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare - anch'essa ovviamente ascritta al vertice politico - costituisce limite all'esercizio delle competenze da parte dei dirigenti delle strutture di massima dimensione, i quali soltanto all'interno del budget assegnato possono esercitare i poteri agli stessi attribuiti in particolare dall'art. 7 della stessa legge regionale n. 10 del 2000.
In altri termini, la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa e l'assegnazione a ciascun dirigente, mediante apposito decreto ovvero mediante allocazione nell'apposita rubrica del bilancio di previsione, delle risorse da utilizzare, costituisce presupposto logico e giuridico per l'esplicazione dell'attività amministrativa e gestionale.
E ancora da osservare che anche la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti e della effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, nonché l'attività di valutazione e controllo strategico spettante agli Organi di vertice politico, non può prescindere dal tenere conto delle risorse, umane, materiali e finanziarie allo scopo antecedentemente assegnate.
E dunque dal sistema delineato in via generale, oltreché dalla potestà di destinazione delle risorse, puntualmente quantificate, alle singole esigenze - espressamente ritenuta configurare esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo - dovrebbe discendere, in mancanza di diverse disposizioni normative, che ogni variazione di bilancio da porre in essere in via amministrativa, coinvolgendo scelte strategiche o quantomeno di indirizzo, dovrebbe ritenersi riservata ai vertici politici.

Ciò premesso, si rileva però che l'art. 55 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, dispone, tra l'altro, che: "...le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese."
La riportata disposizione opera quindi una puntuale - esclusiva ed inderogabile - attribuzione di competenza, sia in ordine alla potestà di proposta che di determinazione, destinata a trovare applicazione in riferimento alle spese correnti di amministrazione; intendendosi come tali, ai sensi del disposto dell'art. 15 della l.r. 6/1997, tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici (comma 2), i cui capitoli siano ricompresi nell'apposito elenco da approvarsi annualmente con la legge di bilancio (comma 3).
Ora, posto che il capitolo di bilancio concernente le spese in relazione alle quali è sorta la problematica proposta all'attenzione dello scrivente (cap. n. 108502, denominato "spese per accertamenti sanitari") risulta - come evidenzia puntualmente la Segreteria generale - ricompreso nell'Elenco 5 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, approvato con l.r. 30 aprile 2001, n. 5, nessun dubbio sussiste circa la spettanza al Dirigente generale del Dipartimento nella cui rubrica è inserito il capitolo medesimo, della potestà di richiedere la variazione in aumento ritenuta necessaria, purché accompagnata da una contestuale richiesta di variazione in diminuzione di altro capitolo di spesa rientrante nello stesso Elenco n. 5, e della correlata potestà del Dirigente generale del Dipartimento bilancio e tesoro di disporla.
Si osserva a tal proposito, inoltre, che la ripartizione delle spese correnti del bilancio della Regione in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative, è stata disposta dall'art. 15, comma 2, della l.r. 6/1997, "ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali", e pertanto non appare assumere alcun rilievo - riguardando, in particolare, la fattispecie in esame una esigenza di variazione in aumento - la circostanza che la spesa in discorso sia qualificata come spesa obbligatoria o meno.

Per completezza si rileva che, qualora si fosse viceversa trattato di spesa obbligatoria non ricompresa tra le spese correnti di amministrazione cui ha riferimento il richiamato art. 55 della l.r. 6/2001, la competenza a disporre un aumento dello stanziamento, da porre in essere a valere sull'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, risulta ascritta e riservata - ai sensi dell'art. 36 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, che espressamente rinvia alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni - all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
In tale ipotesi, pertanto, fermo restando il richiamato potere assessoriale di operare - anche in via autonoma - il trasferimento in aumento delle somme necessarie, si rappresenta che l'eventuale esigenza di impinguamento degli stanziamenti dovrebbe essere rappresentata, dal competente Dirigente generale, all'Assessore preposto al ramo di amministrazione di riferimento, per consentire allo stesso Organo politico l'esercizio delle valutazioni di competenza, finalizzate, in particolare, alla proposizione della relativa richiesta all'Assessore per il bilancio e le finanze affinché conformemente provveda.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. n. 12 del 1998, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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