Gruppo III  Prot. N. /213/11/01 



Oggetto: Personale-Consorzio A.S.I. di XXXX - Alternanza tra congedo straordinario e aspettativa per motivi di salute.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
P A L E R M O

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento del Personale
P A L E R M O




1.Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in merito alla rideterminazione del periodo di aspettativa residuo spettante ad un dipendente del Consorzio A.S.I. di XXXX che a partire dal 1997 è stato più volte assente per malattia. In particolare si evidenziano perplessità sulla facoltà per il Consorzio di concedere d'Ufficio "congedo straordinario" anzicchè "aspettative" a fronte di certificazioni mediche che attestano lo stato di salute del dipendente e nella considerazione che tali certificazioni presuppongono un periodo continuativo di malattia.
In merito alla problematica proposta giova preliminarmen-te richiamare il parere n. 107/98/11 del 10/9/98 con il quale, in materia di alternanza tra congedo straordinario e aspettativa per infermità, lo scrivente, mutando l'indirizzo assunto precedentemente, a seguito della riduzione a 45 giorni del limite massimo di congedo straordinario operata dall'art. 38 l.r. 6/97, riconosceva la possibilità di concedere nel nuovo anno, anche successivamente ad un periodo di aspettativa, un periodo di congedo straordinario senza, tuttavia, che lo stesso possa considerarsi servizio attivo e dunque essere utile ad impedire il cumulo del periodo di aspettativa che lo precede con quello che venga fruito successivamente.
Ciò premesso si evidenzia ancora come, a differenza della corrispondente normativa statale che esplicitamente lascia spazio alla discrezione del dipendente, il quale se messo d'ufficio in aspet-tativa "può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa (art. 66 D.P.R. 3/57)", la normativa regionale di riferimento ed, in particolare, l'art. 45 l.r. 41/85, disponendo che "qualora la malattia si prolunghi oltre il termine concesso come congedo straordinario il dipendente è collocato, anche d'ufficio, in aspettativa per infermità", sembra considerare che un'aspettativa per infermità debba automaticamente essere preceduta da un periodo di congedo straordinario.
Pertanto da una valutazione complessiva di quanto sopra esposto può ritenersi, a parere dello scrivente, legittimo l'operato della P.A. che, a fronte di una prolungata assenza di un dipendente a causa di una medesima condizione d'infermità attestata da certifica-zioni mediche, proceda alla scadenza di un periodo di aspettativa, in un nuovo anno solare, anche d'ufficio, alla concessione di un'ulterio-re periodo di congedo straordinario.
Per quanto, infine, concerne il trattamento economico da erogare al dipendente in aspettativa per infermità si osserva che l'art. 45 l.r. 41/85 prevede al 3° comma che "ad ogni effetto il periodo di aspettativa per infermità è considerato come trascorso in servizio"; mentre al successivo comma nel disciplinare la concedibilità di un ulteriore periodo di sei mesi di aspettativa dispone che durante lo stesso il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. E' dunque implicito che per il periodo di 18 mesi di cui al comma 2 del citato art. 41, al dipendente in aspettativa spetti l'intera retribuzione.

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Nei termini il reso parere.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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