Gruppo XV Prot._______________/214.01.11

OGGETTO: Gestione rifiuti. Impianto di triturazione attivato in regime di procedure semplificate. Necessità o meno del nulla osta all'impianto ex l.r. 39/1977 e succ. modifiche.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento regionale Territorio ed ambiente
PALERMO






1. Con nota prot. 41945/Gr. XVIII del 9 luglio 2001 codesto Assessorato ha richiesto un parere sulla questione in oggetto.

Poiché nella circostanziata premessa alla predetta richiesta codesto Assessorato rappresentava che l'amministratore della società realizzatrice dell'impianto (sottoposto a sequestro penale dall'autorità giudiziaria) "ha chiesto a questo gruppo un parere circa la validità delle motivazioni del sequestro", lo Scrivente, con nota 18/7/2001, n. 12091, anticipata con FAX in pari data, richiedeva a codesto Dipartimento di precisare se la consultazione richiesta fosse finalizzata all'esercizio dell'attività istituzionale del dipartimento ovvero se corrispondesse solo alla richiesta formulata dall'amministratore della società, specificando che, in quest'ultimo caso, lo Scrivente non avrebbe potuto rendere il richiesto parere, anche per non interferire con l'attività degli organi giurisdizionali.

Con nota 24/7/2001 prot. 44399/Gr. XVIII codesto Dipartimento ha precisato che il parere è stato richiesto per l'esercizio dell'attività istituzionale del Dipartimento.

Codesto Dipartimento, sulla questione sottoposta, rappresenta che l'impianto di cui è questione effettua attività di messa in riserva, cernita, triturazione e recupero, in regime di procedure semplificate, di copertoni usati, rifiuti della demolizione di autoveicoli e cavi metallici, specificando che si tratta di attività ascrivibile al recupero di cui all'allegato "C", punto "R13" del d. l.vo 22/1997 e non di attività di smaltimento o trattamento previste dall'allegato "B" del predetto decreto legislativo.

In merito alla questione codesto Assessorato ritiene che le attività in questione non richiedano il nulla osta all'impianto, di cui all'art. 15 della l.r. 39/1977 -come sostituito dall'art. 5 della l.r. 181/1981- in quanto tali attività non rientrerebbero nelle attività riconducibili all'industria chimica, per le quali il decreto assessoriale 5 agosto 1994, n. 827 prescrive il nulla osta all'impianto.

Per altro verso codesto Dipartimento richiama l'interpretazione data dall'Assessorato ad una fattispecie analoga (relativa ai centri sovracomunali di raccolta differenziata) con circolare 31 marzo 1998, n. 6326, ancorchè relativa alle stesse operazioni ma relative ai rifiuti solidi e urbani ed assimilati e non a quelle in procedura semplificata, per inferirne l'identico profilo d'impatto ambientale che, nei casi riguardati la richiamata circolare ha portato l'Assessorato ad escludere la necessità di nulla osta all'impianto.


2. Sulla questione esposta si delinea brevemente il quadro normativo di riferimento.

Con l'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, poi integralmente sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e successivamente modificato con leggi regionali 21 aprile 1995, n. 40 e 3 ottobre 1995, n. 71, è stato prevista la necessità di una preventiva autorizzazione all'impianto per attività e lavorazioni la cui individuazione sarebbe stata effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente.

Tale individuazione è stata operata con D.A. 2 giugno 1982, n. 201 successivamente sostituito dalle prescrizioni del D.A. 5 agosto 1994, n. 51.

Con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto decreto "Ronchi") sono state introdotte nuove norme sulla gestione dei rifiuti che hanno profondamente modificato il previgente sistema.

Tra le altre, il predetto d. l.vo 22/1997, contiene norme che consentono, per alcune attività di gestione dei rifiuti, tra cui operazioni di recupero, regimi semplificati, rinviando l'attuazione all'individuazione, con decreti ministeriali, di tipologie e quantità di rifiuti nonché di condizioni di smaltimento o recupero e di norme tecniche correlate.

In particolare gli allegati al predetto decreto legislativo individuano, oltre che tipologie di rifiuti, anche tipologie di operazioni, elencando all'allegato "B" le operazioni di "smaltimento" e all'allegato "C" le operazioni di "recupero".

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stata operata l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.


3. In ordine alla specifica questione sottoposta, si osserva quanto segue.

Il decreto assessoriale 5 agosto 1994, che elenca le attività e lavorazioni che richiedono il preventivo nulla osta all'impianto, non contempla specificamente le attività che codesto Dipartimento ha elencato per la fattispecie concreta rappresentata.

Può residuare il dubbio che tali attività o il relativo impianto possano ricondursi alle altre tipologie in esso previste.

Tali tipologie potrebbero individuarsi nelle previsioni "Impianti per il recupero di materie prime secondarie" sotto "Industria chimica" o "Impianti di stoccaggio, trattamento, smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi" sotto "Altre attività".

Quanto alla prima, tuttavia si osserva , anzitutto, che la stessa è rubricata nell'ambito del ciclo industriale, e, quindi, produttivo.

Ma si rileva, particolarmente, che le definizioni operate dall'art. 11 del d. l.vo 22/1997, che, definisce di recupero tutte le operazioni previste nell'allegato "C" dello stesso, non possono essere pienamente adoperate per assimilarne la terminologia a quella del decreto assessoriale in esame, emanato in tempi anteriori.

Il decreto legislativo 22/1997, infatti, con tale definizione qualifica quale recupero anche la sola messa in riserva dei rifiuti per la successiva sottoposizione alle reali operazioni di recupero dei materiali (punto R 13).

Ciò posto, stante che, come rappresenta codesto Dipartimento, l'attività di recupero in questione è ricompresa nelle operazioni di cui al punto R13, l'attività stessa non va considerata quale attività effettiva di recupero di materie prime secondarie, cui il decreto assessoriale 5 agosto 1994, per il tempo in cui fu emanato, poteva avere riguardo.

In ordine all'altra delle tipologie previste dal citato decreto assessoriale, relativa alla gestione dei rifiuti, si rileva che il precedente decreto assessoriale 2 giugno 1982, n. 201, contemplava tutti i servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti, mentre il d.a. 5/8/1994 -che l'ha sostituito- riguarda soltanto gli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Ora, la "messa in riserva" di cui al punto R13 dell'allegato "C" al d. l.vo 22/1997 non costituisce sicuramente una forma di smaltimento dei rifiuti, dato che tali operazioni sono specificamente indicate nell'allegato "B" del medesimo d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

Per altro verso, il termine "trattamento" non può essere considerato nel suo significato generico e tendenzialmente omnicomprensivo di qualunque operazione condotta sui rifiuti, dal momento che l'art. 1 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, vigente al momento della redazione dell'elenco di cui al d.a. 5/8/1994, ricomprendeva nello smaltimento dei rifiuti la fase di trattamento specificando: "inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo" .

Di conseguenza non sembra che l'attività cui la richiesta di consultazione ha speficicamente riguardo, nei termini rappresentati in tale richiesta, possa considerarsi soggetta al preventivo nulla osta all'impianto di cui all'art. 15 legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardando piuttosto il pretrattamento di rifiuti destinati ad una successiva fase di smaltimento ovvero la cernita per il successivo trattamento di recupero degli stessi.

D'altronde tale pare esser stata la linea seguita da codesto Assessorato che, autorizzando le emissioni in atmosfera dell'impianto in questione (con provvedimento il cui comunicato è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 52/2000), ciò ha fatto nel presupposto della non necessità del nulla osta all'impianto che, altrimenti, avrebbe dovuto esser preventivo e condizionante ogni altra autorizzazione ex art. 15, secondo comma, l.r. 18 giugno 1977, n. 37.

Ove, comunque, codesto Assessorato ritenga che sulla questione possano sussistere margini di dubbio, potrà risolvere il problema direttamente, con una modifica del decreto d'individuazione delle attività produttive e delle lavorazioni che necessitano del nulla osta all'impianto, a termini del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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