Gruppo XV Prot._______________/218.01.11   


OGGETTO: Personale dei soppressi Centri regionali di servizio culturale per non vedenti. Utilizzazione per la fase di liquidazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale Pubblica Istruzione
PALERMO




1. Con nota 17 luglio 2001, prot. 1245/Gr 12 codesto Dipartimento, rappresentando che, in dipendenza della abrogazione della l.r. n. 52/1978 -disposta dall'art. 3 della l.r. n. 4/2001- sono stati soppressi i Centri regionali di servizio culturale per non vedenti contemplati dalla legga abrogata e, di conseguenza, si è reso necessario provvedere alla nomina dei liquidatori dei predetti Centri, rilevando la necessità di avvalersi del personale dei soppressi Centri per le operazioni liquidative, ha chiesto allo Scrivente se le competenze per il predetto personale -dipendente dall'Unione Italiana Ciechi- possano continuare a venire rimborsati all'Unione italiana ciechi sino alla conclusione dell'attività di liquidazione.


2. Sul quesito sottoposto, si osserva quanto segue.

Con legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, vennero istituiti presso le sezioni di Palermo, Catania e Messina dell'Unione italiana ciechi tre Centri di servizio culturale per non vedenti, gestiti da comitati nominati dall'Amministrazione regionale, con compiti di promozione e sviluppo di servizi culturali e di addestramento per i non vedenti.

Il personale per i servizi erogati da detti Centri veniva fornito dall'Unione italiana ciechi, cui l'Amministrazione regionale -tramite i Comitati di gestione dei centri- provvedeva a liquidare le somme occorrenti.


Con legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, nell'attribuire -tra l'altro- i compiti di promozione e sviluppo di servizi culturali e assistenziali all'Unione Italiana Ciechi, è stata disposta l'intera abrogazione della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52 (art. 3, primo comma), disponendosi (art. 5) che il personale in questione, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 4/2001 presso i tre Centri di servizio culturale per non vedenti venga "impiegato dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi per le finalità previste dalla presente legge".

La legge in questione non dispone specificamente per il rimborso degli oneri per detto personale, il cui costo, comunque, resta ricompreso nell'ambito del complessivo contributo annuo erogato dalla Regione all'Unione italiana ciechi secondo il disposto del secondo comma dell'art. 8 della citata l.r. 4/2001.


In relazione allo specifico quesito sottoposto, relativo all'utilizzazione del predetto personale per gli scopi di liquidazione dei Centri, si rileva, anzitutto, che, pur non disponendo la l.r. 4/2001 in ordine alla liquidazione di Centri in parola, tuttavia non è dubitabile la necessità di una fase liquidativa in diretta dipendenza della soppressione operata dall'art. 3 della legge regionale medesima.

Di conseguenza la necessità di liquidare il patrimonio dei soppressi Centri non può considerarsi esulante dalle finalità -sia pure strumentali, correlate al riordino del sistema- recate dalla legge regionale n. 4/2001.
Pertanto i liquidatori dei predetti Centri potranno avvalersi della cooperazione del personale in questione, sia pure per il tempo ragionevolmente necessario alle operazioni liquidative e per le unità strettamente necessarie per i correlati compiti.

In ordine ai costi per detto personale, stante l'abrogazione del sistema della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52, non sembra possibile procedere alla separata liquidazione degli oneri secondo il sistema previgente, non più operante. Come sopra accennato gli oneri per tale personale sono comunque a carico della Regione siciliana, nell'ambito del contributo complessivo erogato al Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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