Gruppo IV   Prot. N. /219.01.11 



Oggetto: L.R. 21/85 e successive modifiche. Art. 42, c.7 - Schema di decreto assessoriale. Quesiti.




Allegati n...........................


      Assessorato Regionale Lavori Pubblici 

Dipartimento Lavori Pubblici
P A L E R M O



1.- Con la nota che si riscontra vengono sottoposti all'esame dello scrivente alcuni quesiti relativi all'emanando decreto assessoriale previsto dall'art.42, c.7, della l.r. n.21 del 1985.
In particolare viene chiesto se debba procedersi all'emanazione del succitato decreto, limitatamente all'istituto della concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, dopo l'approvazione della l.r. n.32 del 2000, il cui art.9 ha recepito gli artt. da 84 e 87 e 98 e 99 del D.P.R. n.554/1999.
Codesto Assessorato propende per la risposta affermativa in considerazione del fatto che il predetto art. 9 riguarda esclusivamente l'istituto della promozione privata di opere pubbliche.
Viene chiesto altresì per quanto riguarda quest'ultimo ed in particolare i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 32/2000 se possono trovare applicazione gli artt. 98 e 99 del D.P.R. 554/99 o piuttosto l'emanando decreto.
Infine viene chiesto se sia possibile dare applicazione all'art.100 della l.r. n.6 del 2001 alla luce delle considerazioni espresse dallo scrivente nel parere n.6523 del 12.4.01.

2. In ordine al primo quesito va osservato che il decreto assessoriale ex art.42, co.7, della l.r. n.21/85 e succ. modifiche deve essere emanato, in base alla legislazione in atto vigente limitatamente all'istituto della concessione di costruzione e gestione.
Invero i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi delle imprese che possono accedere a concessioni di costruzione e gestione non possono essere ricavati dal regolamento statale n.554 del 1999 essendo stato quest'ultimo recepito dall'art.9 della l.r. n.32 del 2000 esclusivamente per l'istituto della promozione privata di concessione di opere pubbliche.
Per quel che riguarda quest'ultimo ed in particolare i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della l.r. 32/2000 rimangono ovviamente inalterate le perplessità circa l'operatività di detto istituto siccome disciplinato dall'art.42 ter della l.r. n.21/85. Sicchè sembra anche allo scrivente (e si risponde al terzo quesito sopraesposto) che l'art.100 della l.r. n.6 del 2001 non possa trovare applicazione.
Per quanto riguarda il secondo quesito va osservato che ovviamente non sono applicabili gli artt.98 e 99 del D.P.R. n.554 del 1999 in quanto gli stessi sono stati recepiti dal legislatore regionale, congiuntamente a tutta quanta la disciplina legislativa e regolamentare emanata dallo Stato nella materia de qua, per disciplinare ex novo il predetto istituto, né può essere emanato ora un decreto che disciplini procedimenti già avviati, dando così efficacia retroattiva ad un atto di natura amministrativa.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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