Gruppo XIV Prot._______________/220.2001.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Imposte sui redditi.- Plusvalenze.- Indennità di espropriazione.- Ritenute fiscali.- L. 413 del 1991, art. 11, comma 5.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente
(Rif. nota n. 3314/Gr. VI B.C. del 19 luglio 2001)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento finanze e credito

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale beni culturali ed ambientali ed educazione permanente, ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad una problematica concernente, sostanzialmente, la portata normativa da attribuire alle disposizioni recate dall'art. 11, commi 5 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di disciplina del regime fiscale delle plusvalenze realizzate in dipendenza della percezione di indennità di esproprio.
In particolare viene chiesto il parere dell'Ufficio circa la corretta interpretazione delle citate disposizioni, che ad avviso di codesto Dipartimento, riguarderebbero esclusivamente i "terreni sottoposti ad espropriazione, ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2/4/68, destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane", e, di conseguenza, indurrebbero "ad escludere il campo di applicazione dell'imposta, per quei casi in cui l'espropriazione rispondeva ad esigenze di tutela, alla conservazione ed alla fruizione dei Beni culturali, cioè per quelle procedure effettuate ai sensi dell'art. 21 l.r. 80/77 ed ex art. 54 L. 1089/39, in quanto tali procedure realizzano esse stesse, direttamente ed immediatamente, l'interesse archeologico in concreto tutelato, mediante il semplice intervento acquisitivo".

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva preliminarmente che, vertendo il richiesto parere su questioni connesse all'interpretazione di normativa statale destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, si rimette alle valutazioni della richiedente Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla problematica proposta allo scrivente, e qualora ciò sia ritenuto necessario, il competente avviso degli organi statali centrali.

3.- Ciò non di meno, non esimendosi dall'esprimere l'avviso dello scrivente sulla questione in oggetto, si rileva quanto segue.
Il richiamato art. 11della L. 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 5, così testualmente dispone:
"Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (51), e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (51/a), e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f), del presente articolo".
Ad avviso dello scrivente la valenza della disposizione riportata va oltre la portata individuata dalla richiedente Amministrazione.
Ed invero, in conformità peraltro a quanto rilevato dalla Corte di Cassazione (sentenza 7 luglio 2000, n. 9154) è da ritenere che ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi è da assoggettare alla ritenuta - a titolo di imposta, sostitutiva della tassazione ordinaria, ad eccezione di diversa opzione del contribuente - del venti per cento.
Il richiamo operato dalla riportata disposizione alla destinazione delle aree - ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare -appare invero finalizzato a circoscrivere ipotesi di occupazioni di urgenza divenute illegittime e non estendersi invece a tutti i procedimenti ablatori od alle cessioni volontarie assentite nel corso di detti procedimenti e sostitutive degli espropri.
Non appare infatti sussistere alcuna ratio, né alcun elemento oggettivo, che consenta di distinguere le riguardate situazioni in ragione della destinazione finale dei terreni, e di escludere quindi l'applicazione della legge tributaria ogni qualvolta l'intervento acquisitivo non sia preordinato all'esecuzione di lavori.
L'imposta sostitutiva in discorso appare destinata a colpire tutti i trasferimenti onerosi coattivi all'esito di procedimenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione ed appare correlata al presupposto economico discendente dalla percezione dell'indennità, sul quale assolutamente ininfluente risulta la destinazione successiva del bene.
Conclusivamente si osserva che l'ipotesi di assoggettamento fiscale delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di corrispettivi da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, disciplinata dal comma 5 dell'art. 11 della L. 413/1991, sicuramente concettualmente connessa a quella riguardata dallo stesso articolo 11, al comma primo, lettera f), che, modificando il comma 1 dell'art. 81 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, costituisce però fattispecie nuova e diversa che determina una più compiuta e rigorosa disciplina della materia riconducendo in essa ipotesi prima estranee al prelievo tributario, ed estendendo di conseguenza la disciplina.

4.- Per una opportuna conoscenza, alla luce delle competenze allo stesso ascritte in materia, si ritiene di dover rendere il presente avviso anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito.

5.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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