Gruppo IV  Prot. N. /221.01.11 



Oggetto: Porto di PPPP - Variante al Piano regolatore portuale - Assenza della preventiva valutazione di impatto ambientale - Possibile sanatoria - Quesito.



Allegati n...........................


Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Territorio ed Ambiente
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità del decreto n. 572/DRU del 20/10/1997, con cui è stata "formalizzata l'entrata in vigore della variante" al Piano regolatore portuale di PPPP (approvato con D.Ass. Territorio ed Ambiente n. 35/84) senza il preventivo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 30/3/1990.
Si rappresenta in proposito che nell'iter tecnico-amministrativo relativo a due perizie inerenti la sistemazione dell'area di B.I. alla radice del Molo N. si è accertato che queste appaiono "difformi al P.R.P. vigente dal 1984, risultando invece conformi (alla) ... variante" al Piano originario. Tale variante è stata approvata con il citato D.A. n. 572/DRU del 20/10/97 (sulla scorta del parere espresso dal CRU con voto n. 519 del 5/6/97) prima che la stessa fosse sottoposta alla valutazione di impatto ambientale e nonostante il Gruppo di lavoro XLII di codesto Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente avesse (in fase istruttoria) reso nota l'esigenza della procedura in questione (foglio n. 2300/V del 30/1/97).
Il predetto gruppo, pertanto, rilevata l'irritualità dell'iter procedurale posto in essere, ha proposto, in una nota redatta in occasione della richiesta di nulla osta ambientale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 10/93, in ordine al progetto di sistemazione dell'area di B.I., di sanare la stessa, procedendo con la V.I.A. in via successiva (proposta condivisa ed ufficializzata con ass.le n. 14496 del 3/8/98), consentendo così di evitare l'annullamento del decreto viziato da errore procedimentale.
Tuttavia, "nelle more del possibile espletamento della procedura di V.I.A.", è sopravvenuto un nuovo parere del C.R.U. (riportato nel voto n. 399 del 29/3/2001) che testualmente recita che "l'attivazione del procedimento di V.I.A. riguardava la realizzazione delle opere in base alla normativa vigente nelle ipotesi in cui era richiesto il rilascio (del) ... nulla osta".
Atteso che con tale parere il C.R.U. ha "dato un indirizzo totalmente diverso", codesto Dipartimento chiede di conoscere se:
1) mantenere l'orientamento assunto, subordinando la validità della variante all'esito della procedura di V.I.A. ministeriale;
2) ritenere priva di effetto la variante e rendere inefficace il D.A. 572/DRU;
3) giudicare valido il decreto sulla scorta del più recente parere reso dal C.R.U. applicando le verifiche di compatibilità ambientale ai soli progetti delle opere da realizzare nel porto di PPPP.

2. Il decreto assessoriale n. 572/DRU del 20 ottobre 1997, di approvazione della variante al Piano Regolatore del porto di PPPP è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Legge regionale 29/4/85, n. 21 che, nel dettare la procedura per l'adozione di tale strumento di pianificazione, nulla dispone in ordine alla valutazione di impatto ambientale neanche l'art. 30 della L.R. 10/93 (che prevede il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per "i progetti delle opere e gli interventi" rientranti in determinate tipologie ivi elencate tra cui "porti ed interventi di difesa dei litorali marittimi") assoggettava alla V.I.A. gli strumenti di pianificazione, tra i quali rientra il Piano regolatore portuale (e conseguenzialmente la variante ad esso), che ha infatti natura di atto generale di programmazione con cui la Pubblica Amministrazione dispone le regole e fissa i criteri e le modalità per la futura utilizzazione del porto (CGA Sez. Giur. 2.7.97, n. 242).
L'assoggettamento dei piani regolatori portuali alla procedura di valutazione di impatto ambientale è stata tuttavia prevista dal Ministero dell'Ambiente nella circolare 30 marzo 1990 (emanata a seguito del parere n. 851/89 del 27/9/1989 del Consiglio di Stato, sez. II) ma "in quanto non sia prevista ai sensi della normativa vigente, la fase della progettazione di massima ed ove questi abbiano contenuti tali da potere essere sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale con riferimento a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88 e 27 dicembre 1988".
Dal tenore letterale della circolare si desume che, ove la normativa vigente preveda e disciplini la fase di progettazione di massima, non necessita la preventiva procedura di V.I.A. sul piano regolatore portuale, atteso che, in tal caso, è il progetto di massima che deve essere assoggettato alla valutazione de qua, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 artt. 1 e 3 (cfr. Cons. Stato IV 18/7/1995, n. 754; Cons. Stato IV, 18/09/1997 n. 1000; Trib. Sup. Acque 19/01/1999, n. 12).
Nell'ordinamento regionale i livelli di progettazione delle opere pubbliche sono stati dettagliatamente disciplinati con l'art. 5 bis della legge regionale n. 21/1985, introdotto dall'art. 20 della L.R. 10/93, che, in particolare, al comma 2 regolamenta la progettazione di massima e (infatti) tra gli elaborati richiesti è prevista la valutazione di impatto ambientale.
Ne consegue che, in base alla previsione della circolare 30/3/1990, alla data di adozione del decreto assessoriale n. 572/DRU (del 20/10/97), la preventiva sottoposizione alla procedura di V.I.A. del piano regolatore portuale non era necessaria, essendo già in vigore la normativa sulla progettazione di massima.
A completamento del quadro normativo in materia, rimane da considerare l'art. 5 (comma 4) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale) secondo cui "Il piano regolatore relativo ai porti di cui alla categoria II ... è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione".
La citata previsione normativa non pone dubbi interpretativi, tuttavia la legge n. 84/1994 è stata recepita nella regione siciliana solo con la L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 10) e, pertanto, non pare applicabile al decreto che ci occupa.
In ultimo è appena il caso di ricordare che anche il recepimento della normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale è intervenuto in via amministrativa, con i decreti presidenziali 17 maggio 1999 e 14 novembre 2000 e, in via legislativa, con la Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e pertanto in epoca successiva al decreto che formalizza la variante de qua.
Dalle esposte considerazioni sembra allo scrivente che il decreto assessoriale n. 572/DRU del 20/10/97 di approvazione della variante al piano regolatore portuale di PPPP possa ritenersi legittimo alla stregua della normativa vigente nell'ordinamento regionale alla data della sua adozione.
In ciò pertanto si concorda con il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 399 del 29 marzo 2001 che evidenzia appunto che "l'attivazione del procedimento di V.I.A. riguarda la realizzazione delle opere in base alla normativa vigente ..." (formula di analogo tenore è altresì prevista in premessa nel decreto n. 572/DRU).
Tuttavia, anche ove si volesse ritenere che la variante al piano regolatore portuale di PPPP doveva essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si deve osservare che il decreto assessoriale di adozione della suddetta variante è da considerarsi comunque valido ed efficace fino all'eventuale annullamento dello stesso.
Va infine osservato che non è possibile sottoporre la variante al P.R.G. alla procedura di V.I.A. successivamente all'emanazione del decreto di approvazione della stessa. La valutazione di impatto ambientale è infatti un meccanismo procedurale che consta di un insieme logico e temporalmente coordinato di verifiche finalizzate ad una valutazione preliminare di fattibilità in relazione alle probabili rilevanti ripercussioni che potrebbero aversi sull'ambiente e pertanto non può ipotizzarsi il suo espletamento in via di sanatoria.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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