Gruppo IV  Prot. N. /226.01.11 



Oggetto: L. 94/82 - Art. 2, comma 10 - Bando di concorso per la concessione di contributi per l'acquisto di abitazione. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Lavori pubblici

Dipartimento
Lavori pubblici
P A L E R M O






Con la nota cui si risponde viene sottoposta allo Scrivente la vicenda del Sig. G.G., che qui di seguito brevemente si riassume.
Con D.A. del 3/8/1993 codesto Assessorato emanava il bando di concorso per la concessione di contributi per l'acquisto di abitazioni previsti dall'art. 2, comma 10, della legge n. 92/82.
Con D.A. del 17/3/1999, essendosi resi disponibili 47 posti, si procedeva allo scorrimento della graduatoria relativa alla Provincia di XXXX.
A seguito della pubblicazione del decreto di scorrimento il Sig. G.G., che risultava utilmente inserito nella graduatoria, trasmetteva tempestivamente la documentazione necessaria per beneficiare del contributo.
Con nota del 21/4/2000 codesto Assessorato gli comunicava però che il contributo non poteva essere erogato in quanto l'immobile risultava intestato alla moglie e i due coniugi erano in regime di separazione dei beni.
In data 24/7/2000 il Sig. G.G. comunicava a codesto Assessorato che l'alloggio intestato alla moglie era stato alienato e chiedeva di conoscere il termine entro il quale procedere all'acquisto di un nuovo alloggio.
Codesto Assessorato, con nota del 10/10/2000, replicava che il termine per la presentazione della documentazione, ai sensi del bando nonché del decreto di scorrimento della graduatoria, pubblicato nella G.U.R.S. del 9/4/1999, andava a scadere il 4/472000.
Con nota del 24/4/2001 il Sig. G.G. ha chiesto che venga riconsiderata la propria situazione.
Codesto Assessorato ritiene di non potere comunque concedere il contributo, dovendosi escludere sia l'ipotesi di concedere il contributo per l'alloggio già alienato "in quanto l'aver mantenuto l'immobile per 5 anni dall'acquisto non è sufficiente a determinare il possesso dei requisiti", sia l'ipotesi di concedere il contributo per un nuovo alloggio in quanto non è pensabile di "poter tornare, con l'alienazione dell'alloggio, a possedere i requisiti".
Sul caso viene chiesto l'avviso dello scrivente, anche alla luce del parere reso da quest'Ufficio con nota n. 19089 del 26/10/2000.

Lo scrivente ritiene di potere condividere l'avviso di codesto Assessorato secondo cui il contributo non può essere concesso né in relazione all'alloggio alienato, né in relazione ad un nuovo alloggio.
L'ipotesi di concedere il contributo per un nuovo alloggio va infatti esclusa in quanto, come chiaramente previsto sia dal decreto 3 agosto 1993, recante il bando di concorso per la concessione dei contributi in parola, sia dal decreto 17 marzo 1999, di scorrimento della graduatoria relativa alla provincia di XXXX, la documentazione relativa all'alloggio andava trasmessa "entro e non oltre il 360° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione".
Ora, poiché il decreto di scorrimento della graduatoria è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 9/4/99, il termine per la presentazione della documentazione relativa all'alloggio da parte dei soggetti subentranti andava a scadere il 4/4/2000.
A ciò consegue che, anche a volere ammettere la concessione del contributo in relazione ad un niovo alloggio, la documentazione ad esso relativa andava comunque inoltrata entro il termine suindicato, cosa che non è stata fatta dal Sig. G.G..
Quanto all'altra ipotesi, quella della concessione del contributo in relazione all'immobile poi alienato, va osservato quanto segue.
Sembra allo scrivente di potere condividere il rilievo mosso da codesto assessorato con la nota del 21/4/2000, con cui si comunicava al sig. G.G. che la sua richiesta di contributo non poteva essere accolta in quanto l'alloggio non possedeva i requisiti previsti dal bando, essendo stato acquistato dalla moglie pur trovandosi i due coniugi in regime di separazione dei beni.
Al riguardo giova ricordare che la prima avvertenza del bando espressamente prevede che : "L'immobile... è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi".
Dalla formulazione usata sembrerebbe che l'intestazione "al richiedente " sia stata prevista nel caso di separazione dei beni, l'intestazione "ad entrambi i coniugi", invece, nel caso, opposto, di comunione dei beni.
Con parere n. 19089 del 26/10/2000 lo scrivente ha sostenuto che il contributo possa essere concesso anche nell'ipotesi in cui l'alloggio risulti intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni in quanto il fatto che questi siano in regime di separazione dei beni non dovrebbe ingenerare confusione, dato che il bando espressamente prevede che: "l'interessato deve... dichiarare che presenta una sola domanda di contributo per l'intero nucleo familiare" e che "per la determinazione del reddito si terrà conto del reddito complessivo, intendendo per reddito complessivo la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare percettori di reddito".
Tale interpretazione non comporta tuttavia una forzatura della citata avvertenza del bando che, come sopra chiarito, prevede l'intestazione "al richiedente" o "ad entrambi i coniugi", limitandosi a riferire tale seconda ipotesi anche al caso in cui i coniugi siano in regime di separazione dei beni.
L'attribuzione del beneficio anche nel caso in cui l'immobile risulti intestato al coniuge del richiedente, trovandosi questo in regime di separazione dei beni, verrebbe invece a determinare una forzatura della previsione del bando non compatibile con il tenore letterale di questa.
Non sembra pertanto allo Scrivente che, anche a prescindere dall'evento ulteriore dell'avvenuta alienazione dell'immobile de quo , si possa accogliere la richiesta di contributo del Sig. G.G., dovendosi ritenere che l'intestazione alla di lui moglie, in uno con il regime di separazione patrimoniale tra i due coniugi, integrano un'ipotesi di violazione delle previsioni del bando.
Del resto un'altra avvertenza dello stesso bando prevede che: "La violazione anche di una sola delle norme previste dal presente bando comporta l'annullamento del contributo in conto capitale".
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 





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