Gruppo XV-VI Prot._______________/228.01.11

OGGETTO: Finanziamento di un master di economia comparata con i paesi arabi con i fondi del cap. 372.359 del Bilancio regionale.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica istruzione
PALERMO





1. Con nota 1026/Gr. 5 senza data, pervenuta il 2 agosto 2001, codesto Dipartimento, rappresentando che la Libera università Xxxx (costituita ad opera di due associazioni non riconosciute di recentissima costituzione) ha chiesto a codesto Dipartimento "la concessione di un finanziamento per la realizzazione di un master" in economia politica mediterranea e che tale contributo dovrebbe gravare sul cap. 372539 del Bilancio della Regione, ha chiesto allo Scrivente un parere sulla possibilità di concedere contributi su detto capitolo e se i requisiti in atto posseduti da tale Università siano bastevoli a soddisfare le condizioni dettate dalla declaratoria del predetto capitolo di bilancio.

Rappresenta, in proposito, codesto Dipartimento che una delle Associazioni promotrici è stata costituita anche dall'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e che, pertanto, la Regione siciliana sarebbe "transitivamente" socio fondatore della Libera Università in questione; che tra i fini statutari di tale Università libera sembrerebbero ricomprese le finalità perseguibili con i fondi disponibili sul cap. 372.539; che l'iniziativa proposta potrebbe annoverarsi tra le "iniziative di cooperazione educativa scientifica e culturale"; che la libera università in questione non è dotata di personalità giuridica ed ha in corso le procedure per il riconoscimento da parte del M.U.R.S.T.; e, infine, che negli esercizi finanziari precedenti i fondi del capitolo di bilancio in questione sono stati dedicati a pubbliche istituzioni.



2. Sulla suesposta questione, limitando la disamina dello Scrivente strettamente al quesito sottoposto, si rileva quanto segue.

Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere si evince, anzitutto, che la richiesta formulata dalla Libera Università in questione non riguarda il finanziamento del Master universitario in economia politica mediterranea, bensì la concessione di borse di studio da assegnare a studenti che parteciperanno al Master medesimo; ancorchè la destinazione di tali borse di studio all'esenzione del costo d'iscrizione al Master medesimo determini, nei fatti, il finanziamento del corso.


Ciò posto va rilevato che codesto Assessorato, con circolare 13 giugno 2001, n. 10 (G.U.R.S. n. 31 del 2001) ha dettato le linee d'indirizzo per l'utilizzazione del capitolo di bilancio 372.539 ("Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale, per l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e di gemellaggi di scuole anche in collaborazione con istituti specializzati, dell'UNESCO e di altre organizzazioni culturali, nazionali ed internazionali").

Tra tali linee d'indirizzo programmatico, che vincolano l'Amministrazione anche per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa") non sembra rientrare l'iniziativa di cui è questione (sia nella forma di concessione di borse di studio che di finanziamento del corso); mentre sembra che l'utilizzazione ivi prefigurata dei fondi del capitolo sia riservata ad "istituzioni scolastiche", ad eccezione di una somma destinata ad iniziative dirette dell'Assessorato.

Ciò posto non sembra possibile determinare un finanziamento del predetto corso tramite i fondi finalizzati con la predetta circolare n. 10/2000.


Ove, peraltro, codesto Assessorato dovesse ritenere di far propria l'iniziativa in questione o altre analoghe, assumendola come iniziativa intrapresa direttamente, potrà realizzarla o con i propri mezzi e strutture, ovvero mediante l'affidamento del servizio -puntualmente descritto e disciplinato- a soggetti realizzatori; in quest'ultima ipotesi, ovviamente, dovrà far ricorso alle procedure per l'acquisizione di servizi.


In ordine ai "requisiti in atto posseduti" dalla "libera università" in questione, allo stato, la "Libera Università xxxx" -costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592- può considerarsi solo un'aspettativa di Università Libera.

Le Università e Istituti superiori liberi sono previsti dall'art. 1, secondo comma, n. 2 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nonché dagli articoli 198 e seguenti del medesimo regio decreto.

La loro giuridica esistenza (Istituzione) dipende dall'inclusione nel sistema nazionale d'istruzione superiore operata dal riconoscimento del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che può anche sopprimerli (v. art. 200 e 212 R.D. 1592/1933).


Pertanto, in atto, in attesa dell'esito del riconoscimento richiesto al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, la "Libera Università" in questione, ove operi, si presenterebbe quale associazione non riconosciuta. In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 25 marzo 1985, n. 2090, ha ritenuto che "Con riguardo ad una libera università, che sia in attesa di ottenere il conferimento della personalità giuridica con decreto presidenziale, e non sia ancora soggetta, pertanto, alla disciplina degli istituti di istruzione superiore, trovano applicazione le norme sulle associazioni non riconosciute; ne consegue, ai sensi dell'art. 38 c.c., che la persona che abbia assunto un'obbligazione, in nome e per conto della predetta università, ne risponde solidalmente verso il creditore, il quale non è tenuto ad escutere preventivamente il fondo comune".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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