Pos. I   Prot. N. /230.01.11 



Oggetto: Alloggi popolari costruiti in RRRR dall'XXXX. L.r. 26/63. Cessione in proprietà in favore dell'originario assegnatario deceduto. Stipula del contratto con gli eredi. Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento Regionale del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Gruppo IV - Demanio, Patrimonio
Immobiliare e Locazioni
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene nuovamente chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di procedere alla stipula dell'atto di compravendita di alloggio popolare costruito dal cessato XXXX in esclusivo favore della Sig.ra A.T., unica convivente al momento del decesso dell'originaria assegnataria, Sig.ra G.S. che aveva presentato la domanda di cessione e pagato l'intero prezzo, piuttosto che in favore di tutti i familiari aventi diritto (nella fattispecie il coerede della Sig.ra A.T., Sig. V.T.).
Il parere sulla medesima questione era già stato chiesto da Codesta Presidenza con nota prot. n. 6221 del 19.7.1999 a questo Ufficio il quale aveva manifestato l'avviso (con nota n. 18331 del 28.9.99) che l'istanza della Sig.ra A.T. potesse trovare accoglimento ove l'Amministrazione avesse accertato l'effettiva sussistenza delle due condizioni di legge (istanza nei termini e convivenza con la madre defunta).
Rappresenta l'Amministrazione richiedente che sulla scorta del succitato parere aveva invitato l'Agenzia del Demanio ad attivarsi per addivenire alla stipula del contratto in favore dei familiari aventi diritto, ma che con nota del 24.5.2001 quest'ultima ha comunicato che l'Avv. LLLL, nell'interesse della Sig.ra A.T. "persiste nel chiedere che l'atto di cessione in proprietà dell'alloggio in argomento venga stipulato solamente a nome della Sig.ra A.T. e non a tutti gli eredi".

2. In ordine al quesito suesposto lo scrivente ritiene di dovere ribadire le considerazioni espresse nel parere reso con nota n. 18331/Gr. IV del 28.9.1999.
Invero nella fattispecie in esame, trattandosi di alloggi costruiti dal cessato XXXX, la disciplina della cessione in proprietà è contemplata e regolata esclusivamente dalla normativa speciale (espressione di potestà normativa esclusiva) dettata dalla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 (cfr. anche artt. 19 e 20 della l.r. 19 giugno 1982, n. 55).
Tale legge individua i soggetti che hanno titolo all'acquisto in due norme: l'art. 6 e l'art. 15, che disciplinano fattispecie differenti.
L'art. 6, comma 1, dispone che possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento gli assegnatari (titolari del contratto di locazione - art. 1) e il comma 3 prevede che, in caso di sopravvenuto decesso di questi che abbia già presentato domanda di cessione, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.
Il citato comma 3 postula chiaramente che la domanda di cessione sia stata presentata in vita dall'assegnatario ed individua i soggetti (che possiedono determinati requisiti) che, nell'ipotesi di sopravvenuta morte dell'istante prima del perfezionamento del trasferimento della proprietà, possono subentrare nel diritto del dante causa confermando nel termine di 30 giorni la domanda di cessione.
L'art. 15 attribuisce invece direttamente il diritto alla cessione in caso di morte del semplice assegnatario (cioè che non abbia presentato istanza di cessione) al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti conviventi con l'assegnatario al momento della morte purchè non godano di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e sussista l'attualità del godimento dell'alloggio.
Nella fattispecie in esame l'istanza di cessione in proprietà era stata presentata in vita dall'assegnataria, (Sig.ra G.S.) la quale aveva altresì versato l'intero prezzo, ma, nelle more della conclusione del procedimento e della stipula del contratto, è sopravvenuto il decesso della stessa.
L'ipotesi de qua non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 15, ma in quello dell'art. 6, il cui terzo comma attribuisce agli stretti congiunti il diritto di subentrare iure proprio nella posizione del dante causa (aspirante alla cessione) purchè siano conviventi con questi al momento del decesso e confermino l'istanza di riscatto entro trenta giorni dalla morte.
La necessità della citata conferma deriva dall'esigenza di circoscrivere nel tempo la situazione di privilegio accordata ai soggetti abilitati alla stessa e consentire all'Amministrazione di individuare tempestivamente e con certezza giuridica definitivi assegnatari, delimitando così nel tempo ogni situazione di incertezza circa il godimento dell'alloggio in conformità con lo scopo per il quale è stato realizzato.
Il termine di trenta giorni peraltro è stato ritenuto perentorio dalla giurisprudenza con la conseguenza che il suo decorso implica la decadenza dei congiunti dalla facoltà di subentrare nella posizione del defunto (Cass. I, 5/11/92, n. 11976).
In base alle considerazioni suesposte si deve ritenere che unica legittimata alla cessione in proprietà ai sensi dell'art. 6, terzo comma, l.r. 26/63 sia la Sig.ra A.T. atteso che (come sembra desumersi dalla richiesta di parere) solo questa si trovava in situazione di abituale convivenza con l'originaria assegnataria.
Codesta Amministrazione dovrebbe pertanto verificare la sussistenza dell'altra condizione richiesta dalla legge e cioè l'intervenuta conferma dell'istanza di cessione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla morte dell'assegnatario.
Tuttavia, ove mancasse questo ulteriore presupposto, considerando che la ratio della normativa è quella di favorire, con il riconoscimento di particolari agevolazioni, il mantenimento dell'alloggio e che nella fattispecie era già stato versato interamente il prezzo, codesta Amministrazione potrebbe accedere all'orientamento giurisprudenziale minoritario già segnalato nel precedente parere n. 18331 del 28.9.1999 di questo Ufficio ed espresso in particolare nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 363/93 del 15.6.93 secondo cui: "compiuti tutti gli atti ed eseguiti tutti i pagamenti richiesti per il trasferimento della proprietà, il diritto dell'assegnatario, anche se non di natura reale, perde i connotati pubblicistici che ne impediscono la trasmissione jure hereditatis ... attribuendogli i caratteri della definitività ed incontestabilità e sottraendolo alle conseguenze negative derivanti da un ritardo dell'ente proprietario nella stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento".
E' appena il caso di osservare che accedendo a tale tesi della trasmissibilità jure hereditatis, tutti gli eredi (pertanto anche il Sig. V.T.) sarebbero egualmente legittimati a subentrare nella posizione del de cuius.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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