Gruppo XV Prot._______________/ 242/01/11

OGGETTO: Riserve naturali - Attività edilizie - Divieto ex art.10, l.r. n.16/1996 e succ. modif.





ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
-Azienda regionale foreste demaniali
SEDE



1. Con la nota prot. n. 6118/Gr.II del 6 agosto 2001 codesta Azienda, premesso che "nella qualità di ente gestore delle riserve naturali ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana, cura il rilascio di nulla-osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere pubbliche o private all'interno delle citate aree protette", ha chiesto allo scrivente se le deroghe al divieto di attività edilizia di cui al primo comma dell'art.10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e succ. mod., previste all'ottavo comma della norma stessa, siano o meno applicabili all'interno delle riserve naturali, considerato che al settimo comma viene esclusa, per le riserve naturali, la possibilità di deroghe a tale divieto.
Codesta Azienda regionale non ha espresso il proprio orientamento in merito alla questione.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16, come modificato dall'art.3 della legge regionale 19 agosto 1999, n.13, stabilisce, in linea di principio, un divieto di nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce forestali, nonché entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi (primo comma).
Il divieto ha natura assoluta per i boschi e le fasce forestali che non siano frutto di rimboschimento artificiale, con l'eccezione della costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale, nonché della realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse (cfr. art.10, ottavo comma).
In particolare, per quel che in questa sede interessa, la norma stabilisce, poi, che, "all'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1" (settimo comma).

3. La legge regionale n.16/96 e succ. mod. regolamenta in via generale l'intero settore forestale e boschivo ("Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione").
L'art. 10, l.r. 16/96 e succ. mod., ha inteso, in particolare, disciplinare l'attività edilizia nei boschi in quanto tali, così come definiti all'art.4, l.r. cit., e per le finalità di cui all'art.1, l.r. cit., mentre è chiaro che l'interesse più strettamente diretto alla conservazione di ambienti naturali ed ecosistemi, che pur può essere eventualmente presente nelle zone boschive, rimane comunque affidato a strumenti di ordine speciale e particolare quali i parchi e le riserve naturali, in maniera da assicurare una protezione più rigorosa.

Chiarito l'intento del legislatore regionale, che peraltro ben si evince dai lavori preparatori (cfr. lavori preparatori, seduta n.340 del 29 febbraio 1996), risulta più agevole l'esame esegetico della norma in questione.
Sembra, infatti, allo scrivente che il legislatore abbia inserito il settimo comma -"all'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1"- allo scopo di chiarire che, laddove, in presenza di un interesse più propriamente ambientale, la zona boschiva ricada in una riserva naturale, non si applicano le deroghe previste nella normativa generale di cui trattasi, con la conseguenza che al riguardo occorre fare capo alla normativa di settore.
D'altronde, ad ulteriore riprova di quanto si viene affermando, va notato che una disposizione parallela a quella in esame è prevista per i parchi naturali, in relazione ai quali, ancora più chiaramente, si prevede che, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'art.25 della legge regionale 9 agosto 1988, n.14.
Ciò trova, ancora una volta, conferma nei lavori preparatori della l.r. n.16/1996, il cui esame risulta dirimente della questione.
Dagli stessi si evince, infatti, che il settimo comma (sesto comma, nella versione originaria della legge, prima delle modifiche apportate dalla l.r. n.13/1999) venne introdotto e approvato in sede di emendamenti all'articolo in questione, nella considerazione che "potrebbe desumersi, dal fatto che espressamente venga prevista una normativa speciale per i parchi, che per le riserve possa valere, invece, la normativa prevista in questo articolo" (cfr. resoconto stenografico della seduta n. 347 del 14 marzo 1996).
Infine, vale la pena di notare che, in sede di modifica dell'art.10, l.r. n.16/1996 ex art.3, l.r. n.13/1999, l'originaria formulazione del settimo comma, -"all'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1"-, fu integrata nell'attuale "all'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1", che conferisce maggiore chiarezza alla portata della norma.

Ben si comprende come nell'ipotesi di specie, in cui la gestione della riserva risulta affidata a codesta Azienda regionale delle foreste demaniali, possano insorgere perplessità, in considerazione della circostanza che soggetto preposto alla tutela di un interesse ambientale (il gestore della riserva) e soggetto preposto alla tutela del patrimonio regionale forestale, vengano a coincidere.
A tale riguardo, è noto che l'Azienda ha il compito di gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo, nonché di favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle zone boschive (cfr. art.3, l.r. 11 marzo 1950, n.18).
In tale ambito si ascrive la norma in esame, laddove concede a codesta Azienda la possibilità di costruire le infrastrutture "necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale".
Viceversa, laddove codesta Azienda opera nella qualità di gestore della riserva naturale, per quanto sopra detto, non si applicherà la normativa di cui all'art.10, l.r.16/96 e succ. mod., bensì la normativa speciale dettata per le riserve naturali.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale