Gruppo IV   Prot. N. /256.01.11  



Oggetto: Trasporto Pubblico locale su gomma. D.L.vo 296/2000 - Attuazione.



Allegati n...........................


Assessorato Regionale Turismo
Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento trasporti
e comunicazioni
PALERMO






1.  Con la nota cui si risponde viene posto all'esame dello scrivente il problema dell'attuazione ed applicazione dei principi posti dalle recenti norme di attuazione in materia di trasporti (D.L.vo 296/2000), non essendo andata a buon fine l'iniziativa legislativa all'uopo predisposta da codesto Assessorato. 

Viene chiesto pertanto se sia possibile trasformare il contenuto del citato schema di d.d.l. "in un provvedimento amministrativo che abbia funzione attuativamente servente del D.L.vo 296/2000" oppure "operare in via applicativa direttamente senza il livello regolamentare intermedio".
Viene evidenziata anche "la necessità di affrontare e risolvere anche qualche aspetto di merito fra l'altro relativo alla trasformazione delle attuali concessioni in contratti di servizio... non avendo, al momento, approntato nel proprio strumento finanziario le risorse necessarie".
Anche per quanto attiene l'erogazione degli anticipi per il corrente anno 2001 alle imprese di autolinee "è urgente e necessario individuare e conoscere il riferimento giuridico-normativo che consente al settore di proseguire la propria indispensabile attività".

2.  Per quanto concerne la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale le norme di attuazione in materia di trasporti nel testo risultante dopo l'approvazione del D.L.vo n.296 del 2000, ed in particolare l'art.4 ter, dettano norme immediatamente precettive e norme programmatiche, che, cioè, necessitano di ulteriori disposizioni di legge regionale che ne diano attuazione. 

Costituiscono esempio del primo tipo le norme contenute nel primo comma del citato art.4 ter in virtù del quale la Regione è tenuta, "anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore", ad adottare il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo e determinare il livello dei servizi minimi "da definirsi in conformità ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale", e, cioè, nella specie, dall'art.16 del D.L.vo n.422 del 1997.
Costituiscono, invece, esempio del secondo tipo le norme contenute nei commi 2 e 3 del medesimo art.4 ter, che, nel fissare i principi del contratto di servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico e del ricorso alla procedura concorsuale per la scelta del gestore del servizio medesimo, ne demandano la concreta regolamentazione al legislatore regionale, come agevolmente può desumersi non solo dal tenore letterale delle norme succitate ("l'esercizio dei servizi... deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi" (art.4 ter, comma 2) ma dalla loro stessa ratio, avendo operato una totale trasformazione dell'attuale sistema di gestione del servizio di trasporto, che, per ciò, non può essere messo da parte per far posto al nuovo sistema, se non attraverso una dettagliata disciplina legislativa di quest'ultimo, come peraltro insegna l'esperienza delle altre regioni (cfr., ex plurimis, l.r. Molise 24.3.2000, n.19; l.r. Puglia 25.3.1999, n.13; L.R. Toscana 31.7.1998, n.42; L.R. Emilia Romagna 2.10.1998, n.30; L.R. Marche 24.12.1998, n.45), ferma restando la necessità della previsione per legge di un periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari, così come espressamente previsto dallo stesso legislatore nazionale (cfr. art.18 comma 3 bis del D.L.vo 422 del 1997, comma aggiunto dall'art.1 del D.L.vo n.400 del 1999), e da quello regionale (cfr. art. 13 l.r. Molise 19/2000; art.16 l.r. Puglia 13/99; artt.29 e ss. l.r. Toscana 42/98 ecc.).
Come si desume da quanto sin qui esposto, rimane imprescindibile, per quanto riguarda la parte programmatica dall'art.4 ter delle norme di attuazione, l'esigenza di una idonea iniziativa legislativa che regolamenti, similmente a quanto operato da tutte le altre regioni, gli istituti affermati in via di principio dall'articolo succitato.
Giova al riguardo osservare che l'iniziativa legislativa a suo tempo predisposta da codesto Assessorato si limita a disciplinare solo la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2003), affidando agli attuali gestori i servizi di trasporto mediante la stipula di "contratti ponte di servizi", per i quali viene previsto il relativo intervento finanziario. A decorrere dall'esercizio 2001 e fino alla stipula dei contratti ponte gli interventi finanziari in favore delle imprese di trasporto, secondo l'iniziativa medesima, sono rapportati allo stesso periodo dall'anno precedente ed all'ultimo importo consuntivo consolidato, calcolato ex l.r. 68/83 incrementato del 7% e dell'IVA.
Nulla è invece disposto per la fase successiva, quella cioè a regime: manca invero la disciplina relativa alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori, quella concernente la durata ed il contenuto dei contratti di servizio ecc.
Sembra pertanto allo scrivente che sia necessario portare avanti l'iniziativa legislativa de qua, integrata secondo le indicazioni di cui si è detto, mantenendo, fino alla conversione in legge dell'iniziativa, il regime in atto vigente per il quale intanto si appalesa urgente l'approvazione della relativa copertura finanziaria sulla falsarigadi quanto da ultimo operato dal legislatore regionale (cfr. art.2 l.r. n.22/98; art.4 l.r. 19/99; art.51 l.r. 4/2000; art.32 l.r. 8/2000).
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
       


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