Gruppo   IV Prot. N. / 258.01.11 



Oggetto: Raggruppamento temporaneo di imprese. Richiesta delle imprese mandanti di pagamenti diretti. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento dei lavori pubblici
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità del pagamento diretto in favore delle imprese mandanti di una Associazione temporanea di imprese da parte dell'amministrazione appaltante.

2. L'ammissibilità di pagamenti separati a ciascuna delle imprese associate da parte della pubblica amministrazione committente è da escludere in presenza di una espressa disposizione di legge (cfr. art. 23, co. 9, D: L.vo 406/91 abrogato dall'art. 231 lett. V del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, trasfuso con identico testo nell'art. 95, co. 6, del medesimo D.P.R.) secondo la quale al mandatario (impresa capogruppo) spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto (cfr., altresì, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, analoghe disposizioni contenute rispettivamente, negli artt. 10, co. 6, D.L.vo 358/92 e succ. modif. e 11, co. 6, D:L:vo. 157/1995 e succ. modif.).
Come sottolineato dalla giurisprudenza "la stessa lettera della norma chiaramente ed inequivocabilmente ricomprende nella rappresentanza spettante all'impresa mandataria non solo gli "atti di qualsiasi natura" dipendenti dall'appalto, ma altresì "tutte le operazioni" dipendenti dall'appalto; ora è innegabile che i pagamenti -sia che si voglia qualificarli come "atti" e sia che si voglia ricondurli nella categoria delle "operazioni" - debbano essere effettuati in capo alla mandataria" (C.d.c. 30.5.1990, n. 32 in A.G.O.P. 1990 pag. 1063; cfr. pure in termini, C.S. 5.2.93, n. 240; TAR Lazio 3.12.95, n. 2011 e in dottrina v. Di Rosa, L'Associazione temporanea di imprese 1998, p. 135).
Giova osservare al riguardo che la disposizione de qua rappresenta un coerente ed inscindibile corollario del regime di solidarietà che tutte le imprese riunite assumono nei confronti dell'Amministrazione appaltante poiché ne rafforza l'efficacia come strumento di garanzia consentendo che la P.A. soddisfi il credito delle imprese riunite solo quando tutte abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali.
Conclusivamente secondo il dettato normativo sopra richiamato l'Amministrazione appaltante è tenuta a conservare costantemente con l'impresa Capogruppo un rapporto fondato sulla figura della rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, senza escludere da tale rappresentanza i pagamenti per quote da liquidare a favore delle imprese mandanti, al fine di assicurare al rapporto chiarezza ed univocità, che possono essere conseguite solo qualora l'Amministrazione si trovi di fronte, dall'inizio alla fine del medesimo, sempre e soltanto la stessa impresa mandataria.
E' infine appena il caso di ricordare che lo stesso art. 2 del contratto di appalto del 27 marzo scorso, rep. 1491, stipulato tra l'Amministrazione provinciale di XXXX e l'impresa mandataria (che ha dato origine alla presente richiesta di parere) dispone espressamente che "Il pagamento sarà effettuato soltanto nei confronti dell'impresa stipulante".
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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