Gruppo IV   Prot. N. /261.01.11 



Oggetto: L.R. 10/2000. Dirigenti e dirigenti superiori senza titolo di studio per l'accesso. Incarichi dirigenziali. Quesiti.




Allegati n...........................


Presidenza Regione
Dipartimento del personale e dei
Servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla collocazione dei dipendenti in possesso delle qualifiche di dirigente superiore e dirigente privi del titolo di studio - diploma di laurea - nella dirigenza, così come riordinata dall'art. 9 della l.r. n. 10 del 2000 ed, inoltre, quali funzioni ed incarichi dirigenziali possono essere attribuiti ai medesimi.

2. Ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 10 del 2000 nella amministrazione regionale e negli enti di cui al precedente art. 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce. In particolare, per quel che rileva nella fattispecie, in sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in possesso di laurea.


Sempre nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
La legge in parola nulla espressamente dispone in ordine all'inquadramento dei dirigenti superiori non in possesso di laurea. Si è in presenza, nella fattispecie, di una lacuna della legge che tuttavia può colmarsi agevolmente facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12, secondo comma, delle preleggi.
Quest'ultima, com'è noto, consiste nel ricorso ad una norma o a un gruppo di norme particolari relative a casi simili o a materie analoghe al caso da regolare (c.d. analogia legis), il quale presenta, rispetto ai primi, elementi di diversità, ma, anche (e soprattutto) elementi di identità, ossia punti di contatto per trarre da essi, con un procedimento d'imitazione, la norma specifica occorrente. Tale procedimento è legittimato dalla presunzione che, se il legislatore avesse preveduto il caso, lo avrebbe - con estrema probabilità - risolto, a somiglianza di come ha risolto i casi previsti ed espressamente regolati. Quindi l'interprete, nella specie, si muove sulla traccia indicata dallo stesso legislatore.
Orbene, nella fattispecie, la norma che deriva direttamente dalla volontà del legislatore, alla quale occorre fare riferimento per desumere la norma applicabile per i dirigenti superiori non in possesso di laurea, è quella contenuta nel terzo inciso del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 10/2000, istitutiva di una terza fascia in cui sono inquadrati i dirigenti amministrativi o tecnici. Detta norma invero prescinde, al fine dell'inquadramento nella terza fascia, dal requisito del possesso della laurea, di guisa che in quest'ultima ben possono - recte debbono - essere collocati i dirigenti superiori che non possiedono detto titolo di studio.

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Premesso che la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico "ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali" (art. 6, co. 1, l.r. 10/2000) e che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, fra l'altro, "delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e dell'attività svolta" (art. 9, co. 1, l.r. 10/2000), gli incarichi dirigenziali delle strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, sono conferiti "a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza" (art. 9, co. 5, l.r. 10/2000). Lo stesso dicasi per la preposizione alla direzione delle unità operative di base, degli uffici speciali, nonchè per gli incarichi quali quelli di consulenza, studio, ricerca, ispettivi ecc.
Non v'è dubbio pertanto che anche i dirigenti superiori e i dirigenti senza titolo di studio richiesto per l'accesso, in quanto appartenenti tutti alla terza fascia dirigenziale, possono essere titolari degli incarichi de quibus ove ricorra il presupposto previsto dal citato art. 9, co. 5, della l.r. 10/2000 ("necessità di servizio"). E' di tutta evidenza poi che nell'ambito della suddetta terza fascia dovrà tenersi conto, per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, della formazione culturale e professionale dei dirigenti, delle loro capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che gli stessi abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere (art. 9, co. 5, l.r. 10/2000).

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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