Gruppo III Prot. N. /265.11.2001


Oggetto: Consorzio A.S.I. di XXXX - Personale RESAIS - Inclusione nei progetti F.E.S. ed attribuzione di indennità di funzione.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dell'Industria
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato rivolge alo scrivente Ufficio una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXX e concernente la possibilità di attribuire al personale inquadrato nei ruoli RESAIS e assegnato ai consorzi
- le indennità previste dal F.E.S. e dai piani di lavoro (D.P.R.S. n. 26/99)
- i compensi di posizione per gli incarichi dirigenziali introdotti dalla L.r. 10/2000, trattamenti previsti per il personale consortile che notoriamente gode del trattamento giuridico-economico previsto per il personale regionale.

2. Sul primo punto lo scrivente ha già espresso il proprio avviso con nota n. 10690/120.95 del 24 giugno 1995 che si intende qui integralmente riportata.
Ciò premesso, va ancora una volta sottolineato che tra il personale RESAIS e l'Ente utilizzatore si crea solo un rapporto funzionale mentre il rapporto organico è sempre con la società RESAIS. Il principio fissato nel comma 6, art. 1 L.r. 18.2.1986 n. 7, ribadito nell'art. 10 (criteri di assegnazione) del contratto collettivo RESAIS 99/02, comporta che l'unico trattamento economico attribuibile al personale RESAIS è quello stabilito nel contratto appena citato, non essendo ammissibile l'estensione analogica di contratti previsti per categorie diverse di personale.
L'art. 34 del citato contratto RESAIS elenca dettagliatamente le voci che compongono la retribuzione mensile lorda (erogata per quattordici mensilità) ricomprendendo anche un'indennità "quadro" dovuta ai "lavoratori che esplicano attività di coordinamento di più servizi e/o uffici". L'articolo predetto (e il restante CUCAL) non prevede alcun trattamento accessorio e, pertanto, nessun trattamento accessorio può essere attribuito al personale citato.
Va altresì sottolineato che in base all'art. 39 (trattamenti in natura) del citato CUCAL, nonché al verbale di riunione sindacale del 6 giugno 2001, si consente, a carico degli Enti fornitori, il pagamento di talune indennità.
Premesso che sussistono dubbi sulla legittimità di tali disposizioni in quanto sembrano essere in violazione dell'art. 3 L.r. 1 agosto 1990, n. 18, secondo il quale "nessun onere può essere richiesto ai soggetti utilizzatori", principio ribadito dal 3° comma dell'art. 8 L.r. 5/99 e per il quale sarebbe opportuna se non necessaria una interpretazione autentica onde fissarne l'effettivo ambito di applicazione, è certo che non appare erogabile alcuna indennità di carica e/o funzioni, sia perché tale indennità non trova riscontro nel contratto dei regionali (per i quali è previsto un trattamento accessorio, articolazione delle voci che compongono il trattamento economico e non una indennità) sia perché nel contratto RESAIS è già prevista una indennità quadro a compenso di posizioni di responsabilità.
Passando al secondo quesito ossia la possibilità di attribuire al personale RESAIS i compensi di posizione per gli incarichi dirigenziali introdotti dalla L.r. 10/2000, si osserva che nel contratto RESAIS il personale dipendente è suddiviso (art. 9) in otto categorie professionali oltre la categorie dei "quadri".
La legge 13 maggio 1985, n. 190 (istitutiva dei quadri), all'art. 1, nel sostituire l'art. 2095 del codice civile, dispone la distinzione dei prestatori di lavoro subordinato in "dirigenti, quadri, impiegati e operai".
All'art. 2 precisa: "La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ..."; e il terzo comma del citato art. 2 dispone: "... ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati".
Le norme appena citate servono a dimostrare che al personale RESAIS appartenente ai "quadri non può essere attribuito alcun incarico dirigenziale poiché sono dei "direttivi" ai quali viene attribuita l'indennità quadro se coordinatori di servizi e/o uffici; in tal senso la loro posizione non può essere equiparabile alla dirigenza regionale iscritta in un ruolo unico suddiviso (in via transitoria) su tre fasce.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.


Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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