Gruppo III   Prot. N. /268.11.2001 



Oggetto: Consorzi di bonifica. Assunzione disabili ex legge n. 68/99.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dai Consorzi di bonifica di XXXX e YYYY e concernente la applicabilità della legge 12 marzo 1999, n. 62, circa l'assunzione dei disabili, tenendo conto che l'art. 32 della L.r. 25 maggio 1995 n. 45 pone, per i consorzi, il divieto di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale.

2. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie è stata interamente rivisitata dal legislatore statale con la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha abrogato (art. 22) la preesistente normativa e ha dettato una regolamentazione sostanzialmente unitaria per il lavoro alle dipendenze dei datori privati e pubblici, in coerenza con l'ormai irreversibile unificazione dei due settori.
L'art. 3 comma 1 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere soggetti appartenenti alle categorie protette nella misura indicata nell'articolo stesso.
Il principio dell'obbligo anche per le pubbliche amministrazioni di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, prescindendo dalla disponibilità di posti in organico, costituisce una delle novità di maggior rilievo; la precedente normativa, infatti, imponeva solo ai datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione anche in mancanza di effettive esigenze aziendali. L'equiparazione tra datori di lavoro pubblici e privati si evince con chiarezza raffrontando la vecchia normativa con quella contenuta nella nuova legge. Infatti, mentre l'art. 12 c. 1 della L. n. 482/1968 prevedeva espressamente che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni potessero avvenire "subordinatamente al verificarsi delle vacanze", l'art. 3 della legge n. 68 citata contiene, al primo comma, la regola di carattere generale per la quale "i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette" (v. F. Carinci e N. D'Antoni: Commentario T. II).
Le ipotesi di deroghe o di esonero da tale obbligo sono tutte dettagliatamente previste nei successivi commi dell'art. 3 e nell'art. 5 della legge citata e, di contro, la legge, all'art. 9 obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad inviare periodicamente agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1, adempimento palesemente finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di assunzione.
Il tenore della legge n. 68/99, l'obbligo di assunzione in essa previsto anche in assenza di disponibilità di posti in organico, fanno
ritenere, allo scrivente Ufficio, che il divieto di assunzioni previsto dalla L.r. 45/95, pur valido per le assunzioni in genere, non sia sufficiente ad esimere i Consorzi di bonifica dall'obbligo, peraltro sanzionato amministrativamente (art. 15) di assumere personale appartenente alle categorie protette.

Ciò premesso, considerata la natura statale della normativa esaminata che, dunque, necessita di un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di valutare l'opportunità di acquisire, sulla problematica in argomento, il parere del Ministero competente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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