Pos. II Prot. N. /271.2001.11

   


Oggetto: Riforma agraria - Pagamento indennità di esproprio.



Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
P A L E R M O






1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente il pagamento di indennità di esproprio per terreni assegnati ai sensi della legge regionale di riforma agraria. Sul punto, riferisce codesto Assessorato che ad una richiesta avanzata dall'XXXX e tendente ad ottenere le somme necessarie al pagamento dei terreni a due ditte espropriate, il Ministero per le politiche agricole ha risposto negativamente sostenendo di non avere mai inserito l'XXXX nella ripartizione annuale, avendo sempre provveduto la Regione Siciliana.
Il Ministero, inoltre, fa riferimento all'art. 32 della legge n. 488/1999 (attuativa del federalismo amministrativo in esecuzione al disposto della legge 15.3.1997, n. 59 e del D. Leg.vo 31.3.98 n. 112) per ribadire la competenza regionale degli oneri.
Chiede, pertanto, codesto Dipartimento, atteso il notevole impegno finanziario che la Regione dovrebbe sostenere, se effettivamente le richiamate leggi dello Stato abbiano inteso trasferire alla Regione gli oneri relativi al pagamento delle indennità spettanti alle ditte conferenti e si debba, quindi far fronte ai relativi impegni con fondi regionali, ovvero se nulla è cambiato nella applicazione dell'art. 9 della legge 386/76.

2. L'agricoltura fa parte delle materie su cui la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva, esercitabile, secondo quanto espressamente disposto dall'art.14 dello Statuto "senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano"; sulle materie in cui la Regione ha potestà normativa esclusiva ha anche potestà amministrativa ed esecutiva.
In materia, la Regione ha esercitato la propria competenza esclusiva con l'emanazione di numerosi leggi ed, in particolare per quel che concerne la riforma agraria, con la legge regionale 27.12.1950, n. 104, modificata e integrata da numerose leggi successive. L'art. 48 della legge regionale appena citata dispone che "Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno destinati alla Regione Siciliana in dipendenza della L. 10.8.1950 n. 646 (istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno) e degli stanziamenti comunque disposti dallo Stato per l'attuazione della riforma agraria, anche in riferimento alle leggi concernenti l'agricoltura che prevedono contributi, concorsi e sussidi".
Ma l'art. 4 della L.r. 11 gennaio 1963, n. 3 ("Norme finanziarie in materia di agricoltura") dispone: "Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica ed alla vigilanza per l'applicazione della L.r. 27 dicembre 1950 n. 104 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere entro i limiti che saranno fissati, per ciascun esercizio finanziario, con le legge di bilancio".
E' certo che lo Stato abbia contribuito con propri stanziamenti alla riforma agraria in Sicilia. Ma, nel tempo, lo Stato ha trasferito alla Regione, prima, le funzioni amministrative nonché di vigilanza e tutela degli Enti di sviluppo (L. 30.4.1976, n. 385) prevedendo (all'art. 9) per i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, delle gestioni speciali con bilancio separato annesso al bilancio dell'ente regionale; poi, trasferendo alle Regioni anche le funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 Legge 386/1976 acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati articolo e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi. (art. 24 legge 8 maggio 1998, n. 146). Compiti già esercitati dalla Regione Siciliana in forza della propria competenza esclusiva. Deve aggiungersi che in attuazione della legge 15.3.1997 n. 59 è stato emanato il D. Leg.vo 4 giugno 1997, n. 143 che ha trasferito alle regioni tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero delle risorse agricole e relativi alle materie di agricolture, foreste ecc., fatta eccezione per quei specifici compiti di coordinamento e di interessi nazionali che lo Stato ha riservato a se stesso.
L'art. 1, comma 3 del D. Leg.vo citato, per le regioni a statuto speciale prevede che il trasferimento delle funzioni dei compiti e dei connessi beni e risorse avverrà nel rispetto degli Statuti e attraverso apposite norme di attuazione. Tale previsione, tuttavia, può essere valida solo per quelle competenze, eventualmente mai o non ancora esercitate dalla Regione perché riservate allo Stato in virtù di un prevalente interesse nazionale, non sembra invece, che possano riguardare materie (come la riforma agraria) e compiti su cui la Regione ha, da sempre, esercitato le proprie potestà normative ed amministrative.
Per tali motivi, si ritiene che gli oneri relativi al pagamento delle indennità di cui è questione debbano gravare sul bilancio regionale.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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