Gruppo   Prot. N. /272.01.11 



Oggetto: Azienda autonoma delle terme di XXXX - Conferimento di mansioni superiori.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
PALERMO




1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue.
A) Con deliberazione commissariale dell'Azienda in oggetto 18 giugno 2001, n.625 (poi ritirata) sono state affidate al dipendente di II livello U.R. le funzioni di I livello super di Capo sezione amministrativa.
B) Il provvedimento è stato respinto in sede di controllo per carenza dei requisiti prescritti dall'art.56 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'art.23 della l.r. 15 maggio 2000, n.10.
Osserva al riguardo codesto Assessorato che non vi è contiguità tra la qualifica del U.R. e quella corrispondente alle mansioni allo stesso affidate (cfr. nota 10.7.2001, n.1546/VII TUR); e che la copertura "normale" del posto di Capo sezione amministrativa risulta in atto preclusa dal divieto di nuove assunzioni sancito dall'art. 5 terzo comma della citata l.r. n.10/2000.
Ciò premesso vien chiesta conferma "circa l'impossibilità di attribuzione di funzioni nei confronti di soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla luce delle disposizioni normative attualmente vigenti", e viene all'uopo richiamato il parere dello Scrivente 26.4.2001, n.7237, ove è appunto affermata l'illegittimità dell'accesso, sia pure temporaneo, a mansioni superiori "per saltum".

2. La formulazione testuale del quesito, astrattamente presentato, implica in sé la soluzione negativa: essendo ovvio che l'applicazione di qualunque istituto risulta in concreto preclusa dall'assenza dei relativi requisiti legislativamente prescritti. Appare pertanto determinante che tale conclusione regga - come sembra evincersi dagli atti - alla luce dei fatti qui rassegnati. Fermo restando che il relativo accertamento esula dalla competenza di quest'Ufficio.
L'art.56 del D.lgs. n.29/1993, nel testo novellato dall'art.25 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.80 e dal D.lgs. 29 ottobre 1998, n.387 (ora trasfuso nell'art.52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che il prestatore di lavoro può essere, nei casi ivi esplicitati, "adibito a mansioni proprie dalla qualifica immediatamente superiore" (secondo comma); e che, ove ciò avvenga in caso di vacanza di posto in organico, siano avviate, nei termini pure ivi precisati, "le procedure per la copertura" del posto vacante (4° comma).
Nella fattispecie, che la qualifica dall'interessato (II livello) non sia immediatamente inferiore a quella attribuitagli ai sensi del citato art. 56 (I livello super) sembra trovare riscontro nello "Ordinamento degli uffici e del personale" dell'Ente de quo (cfr. tabella B allegata alla deliberazione commissariale 6.11.1990, n.120); ed è in sostanza ammesso dal Commissario straordinario dell'Ente stesso, le cui argomentazioni al riguardo si appalesano per lo più extra-giuridiche (cfr. nota 13.9.2001, n.6795).
Questa circostanza, a giudizio dello Scrivente, rende assorbita la questione dell'eventuale applicabilità all'Azienda in oggetto del divieto di nuove assunzioni posto dall'art.5 terzo comma della l.r. n.10/2000, e quella delle eventuali refluenze sul caso in esame.
Concludendo, sembrano sussistere elementi per condividere l'orientamento espresso nell'odierna richiesta di parere; nonché, nella sostanza, per la conferma del parere, sopra citato, già reso a codesto Assessorato in argomento.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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