Pos. 4   Prot. N. /278.01.11 



Oggetto: L.r. 35/76 - Art. 1 - Nomina degli organi ordinari delle II.PP.A.B.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento regionale
enti locali
P A L E R M O


1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, premesso che lo scrivente Ufficio si è già pronunziato in ordine all'applicabilità dell'art. 1 della l.r. 35/76 alle nomine o designazioni dei componenti degli organi ordinari delle II.PP.A.B. (nota n. 879/345.00.11 del 17.1.00), ritiene di dover interessare nuovamente questo Ufficio per un riesame della questione evidenziando che le sopracitate designazioni, promanando da "enti diversi, sulla base delle disposizioni degli statuti delle istituzioni", non sarebbero riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 1 l.r. 35/76 cit. e conseguentemente non richiederebbero il preventivo parere della commissione legislativa dell'ARS.

2. Sulla questione riproposta allo scrivente, seppure sotto altro aspetto, va preliminarmente rilevato che non sembra vi siano elementi per discostarsi dal precedente parere.
Circa il profilo non prospettato nella precedente richiesta e, in sintesi, circa l'eventuale natura non governativa della designazione degli organi ordinari delle istituzioni in argomento, la ipotizzata non necessarietà del preventivo parere della commissione legislativa nonché la prospettata natura vincolata delle conseguenti nomine va preventivamente ribadito che ai sensi dell'art. 1 della l.r. 35/76, sulle nomine o designazioni o proposte di nomine o proposte di designazioni riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, tra i quali pacificatamente rientrano le II.PP.A.B., debba essere sentito il preventivo parere della commissione legislativa dell'ARS.
Si precisa, altresì, che l'art. 23 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 nell'abrogare le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle commissioni legislative dell'ARS nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa, mantiene l'espressione dei predetti pareri oltre che in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche per le nomine e designazioni rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.
Dal chiaro tenore della disposizione richiamata non può che evincersi la volontà del legislatore regionale di continuare a considerare, per gli atti che qui interessano e senza alcuna distinzione circa gli effetti e la natura degli stessi, la funzione consultiva della Commissione come adempimento procedimentale necessario per il perfezionamento dell'atto di nomina da parte degli organi governativi e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale.
Ora, se è pur vero che la designazione è per sua natura atto strumentalmente preordinato allo scopo di consentire al soggetto designante di influire sulla composizione dell'Ufficio cui esso è in qualche modo interessato, di guisa che i poteri di scelta dell'autorità deliberante ne risultano sempre in qualche misura vincolati e l'atto finale del procedimento non può non essere, nel suo contenuto che conforme alla designazione (cfr. TAR Abruzzo sent. n. 272 del 2.6.1982) le disposizioni che ci occupano contenenti la mera elencazione degli atti da sottoporre al preventivo parere (art. 1 l.r. 35/76 e art. 23 l.r. 6/97) non possono che essere interpretate, tenendo conto del significato grammaticale delle parole usate e della loro connessione sintattica (art. 12. Co. 1 Disp. prel. Cod. civ.), in senso indifferenziato.
Conseguentemente, ove la designazione non dovesse essere, come nella specie, attribuita ad enti od organi regionali, la funzione consultiva della commissione verrà esercitata nei confronti della nomina.
E d'altra parte una considerazione ulteriore va fatta anche in relazione alla natura del parere e ai riflessi che quest'ultimo assume nel procedimento de quo.
L'esercizio del potere consultivo attribuito alla Commissione legislativa per atti che, seppure non liberi nel fine, sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire, attraverso la verifica dei criteri adottati per la scelta dei titolari dell'organo o di aspetti attinenti la fase conclusiva della nomina, il perseguimento del pubblico interesse sotto il profilo della imparzialità nella scelta e della legittimità e funzionalità degli organi degli enti.
Inoltre, trattandosi di un atto consultivo caratterizzato da un evidente contenuto politico, lo stesso può trovare eventuale sostituzione nel silenzio protratto per un certo periodo di tempo e comunque deve essere espresso nel termine di venti giorni dall'assegnazione, ove non sia richiesto dal Governo regionale un termine più breve (art. 70 bis Reg. int. ARS) per motivi di urgenza come potrebbe essere la ricostituzione degli organi amministrativi di un ente.
Va infine evidenziato che le nomine degli organi delle istituzioni in argomento non sembra che, in ogni caso, possano rientrare, come ventilato dalla richiedente amministrazione, tra quelle "vincolate per legge", escluse dalla procedura ex art. 1 l.r. 35/76, che, invero, hanno riguardo ai casi in cui è la stessa legge che individua il legittimato passivo alla nomina in ragione, ad esempio, dell'ufficio ricoperto e non al contenuto della designazione.
A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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