Gruppo IV   Prot. N. /283.01.11 



Oggetto: Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica nell'attività di redazione dei P.I.T.- Quesito.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento della programmazione
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se "possa costituire elemento di incompatibilità tale da invalidare o rendere non opportuna l'aggiudicazione" dell'appalto in oggetto indicato la circostanza rappresentata dall'essere, al contempo, la ditta XXXX s.p.a., aggiudicataria del servizio di accompagnamento tecnico alla stesura dei progetti definitivi dei P.I.T. per la provincia di YYYY e socio della "KKKK s.c.p.a." che è uno dei soggetti del partenariato socio-economico che concorrerà in maniera qualificata alla definizione ed alla attuazione del P.I.T. "Il Comprensorio di GGGG: dal modello della grande industria ad uno sviluppo multisettoriale, autopropulsivo e sostenibile" di cui la Provincia di YYYY è il soggetto rappresentante.
Si rappresenta nella nota che si riscontra che si è conclusa la fase preliminare di selezione dei P.I.T. che ha individuato per la provincia di YYYY due progetti di P.I.T. da ammettere alla fase di selezione definitiva e che per questi ultimi "non si configura una situazione di concorrenzialità per la fase di selezione definitiva in quanto le risorse disponibili sono superiori alla somma di tutti gli interventi in essi contenuti e ritenuti coerenti".

2. Può senz'altro escludersi che la superiore "incompatibilità" costituisca motivo di annullamento della aggiudicazione della gara de qua disposta in favore della ditta XXXX S.p.a., atteso che tanto la normativa (cfr. art. 10, comma 1 bis, della L. 109/1994 e succ. modif.) che la pedissequa disposizione del Capitolato d'oneri (art. 6, comma 2, lett. h) - che fa parte integrante del bando di gara per pubblico incanto del servizio di supporto tecnico e amministrativo necessario alla predisposizione dei P.I.T. - prendono si in considerazione l'incompatibilità derivante dall'intreccio societario tra concorrenti ma con riferimento alla medesima gara. Le superiori disposizioni vietano infatti la partecipazione "alla medesima gara" delle imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile in quanto queste ultime possono compromettere la par condicio fra i concorrenti e la segretezza delle offerte.
L'incompatibilità di cui si parla nella fattispecie può determinare invece la non opportunità dell'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa succitata e quindi la revoca della stessa.
Militano, tuttavia, a favore del mantenimento della disposta aggiudicazione, da un lato, la considerazione che soggetto rappresentante del P.I.T. "Il Comprensorio di GGGG" è la Provincia di YYYY e che la KKKK s.c.p.a. è solo uno dei soggetti del partenariato socio-economico che concorre alla definizione ed attuazione del P.I.T. medesimo, dall'altro, e, soprattutto, la circostanza, fatta presente nella nota che si riscontra, e, cioè, che per le due proposte di P.I.T. per la provincia di YYYY "non si configura una situazione di concorrenzialità per la fase di selezione definitiva ....".
Ora non v'è dubbio che soprattutto questa ultima circostanza si appalesa decisiva al fine di considerare legittima anche sotto il profilo dell'opportunità l'aggiudicazione in favore della ditta XXXX, atteso che proprio la par condicio fra i concorrenti, che è alla base del succitato divieto di intrecci societari, non viene compromessa in alcun modo nella fattispecie.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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