Pos. I   Prot. N. /286.01.11 



Oggetto: Piani di lottizzazione. Organo competente per l'approvazione. Quesito.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Regionale Urbanistica
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde vien chiesto di conoscere se "la competenza per l'approvazione dei piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali sia da attribuirsi alla giunta comunale... ovvero al consiglio comunale".
La problematica è sorta in seguito alla circolare n. 2 del 13 aprile 2001 dell'Assessorato regionale degli Enti Locali che ha precisato "che in materia di atti che comportino espressione di indirizzo quali, ad esempio, i piani attuativi che non implichino varianti agli strumenti generali la competenza sia da attribuirsi alle giunte comunali. Tale attribuzione risulta sostenuta dall'applicazione dell'interpretazione autentica dell'art. 12 della L.R. 17/94 che non riconosce la competenza in materia ai consigli"
Ad avviso di codesto Assessorato l'art. 12 della L.R. 17/94 omettendo, rispetto all'art. 2 della precedente legge regionale n. 4/94, l'inciso "generali e attuativi", riconosce la competenza dei consigli in materia di piani territoriali e urabnistici in quanto "la mancata precisazione dell'inciso "generali ed attuativi" non deve essere riguardata come esclusione di competenze, ma al contrario, dando una lettura espansiva della norma", come implicita attribuzione della competenza per l'adozione di tutti i piani e delle relative varianti, considerato che, tra l'altro, l'art. 12 in argomento non ha di fatto abrogato le precedenti disposizioni che affidavano tali competenze all'organo comunale.
Rappresenta inoltre codesta Amministrazione che il quadro normativo esplicitato nella circolare risulterebbe anche in contrasto con le procedure riguardanti gli interventi sostitutivi di propria competenza di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 66/84.

2. La legge 8 giugno 1990, n. 142 ha, fra l'altro, ridisegnato l'assetto delle competenze degli organi comunali, riservando ai consigli la competenza deliberativa limitatamente ad alcuni "atti fondamentali" analiticamente indicati nell'art. 32, e attribuendo alle giunte una competenza deliberativa generale e residuale su tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, di altri organi amministrativi e tecnici (art. 35).
La legge 142/1990 è stata recepita con la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 che all'art. 1, comma 1 prevede che "Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali... sono modificate ed integrate dalle norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .   

Occorre precisare che si tratta di un rinvio ricettizio e statico e non già formale e dinamico, sicchè l'ordinamento regionale non subisce automaticamente modifiche per l'intervento di nuove norme statali (C.G.A., sez. cons., n. 592/93 del 16/11/93).
Ne consegue che la normativa recepita rimane in vigore in ambito regionale seppure sia stata successivamente abrogata con l'art. 274 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Con particolare riguardo alla materia urbanistica, l'art. 32, 2° comma, lett. b), recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), della L.r. 48/91 (e riprodotto nell'art. 20 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, relativo ai consigli provinciali ) riserva alla competenza consiliare (qualificandoli pertanto "atti fondamentali") "i piani territoriali ed urbanistici".
Nell'articolo in esame il legislatore adotta un'espressione volutamente generica ed omnicomprensiva, che consente di sussumere nella competenza del consiglio non solo i piani regolatori generali, ma anche gli atti di pianificazione esecutiva che "pure costituiscono un momento non secondario di scelte discrezionali e programmatiche" (Cons. Stato,Ad. Gen. 21/11/1991 n. 142/91) e che sono comunque ascrivibili al concetto di "piano urbanistico" anche se talora caratterizzati da una dimensione territoriale meno consistente .
Tale interpretazione estensiva appare peraltro confermata dall'art. 2 della Legge regionale 15 marzo 1994, n. 4 secondo cui l'art. 32, comma 2, lettera b) è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani generali ed attuativi...", nonché dall'art. 12 della successiva Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 secondo cui l'art. 32, comma 2, lett b) è così interpretato " Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate all'adozione dei piani...".
Anche in tali norme infatti il legislatore ha adottato una dizione ("piani") che da un punto di vista squisitamente letterale e semantico può riferirsi indistintamente ai piani regolatori generali o ai piani attuativi.
Ciò, anche considerando che le normative in esame devono essere lette in combinato disposto con le norme che, in ambito regionale, regolamentano l'iter formativo dei piani attuativi, e in particolare, per i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione le norme di cui alla L.R. 71/78, che prescrivono l'approvazione con delibera consiliare (rispettivamente artt. 12 e 14).
Per quanto concerne i piani di lottizzazione, è ormai pacifica la loro natura di strumenti pariordinati e alternativi ai piani particolareggiati dei quali assolvono le medesime funzioni ed esprimono scelte programmatiche e discrezionali dello stesso livello, in ordine alle dimensioni e all'entità degli interessi urbanistici e generali coinvolti.
Si ritiene pertanto che l'approvazione dei piani di lottizzazione (ai sensi della normativa vigente) non possa essere sottratta alla valutazione dell'organo rappresentativo collegiale, dato che questi incidono sostanzialmente sull'assetto e l'utilizzo del territorio, ed esprimono determinazioni di notevole peso nell'ambito delle scelte politico-programmatiche di ordine urbanistico.
Esaminando infine la circolare n. 2 del 13 aprile 2001 dell'Assessorato Enti locali ove viene specificato che ricorre la competenza delle giunte per gli "altri atti sempre nella materia contrattuale che comportino espressione di indirizzo quali, ad esempio, i piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali", sembra allo scrivente che il riferimento, con riguardo alla lottizzazione, sia relativo alle convenzioni di lottizzazione, di cui all'art. 14, comma 4 della L. 71/78 (che rinvia all'art. 28 della L. 17/8/1942, n. 1150) che hanno ovviamente natura contrattuale e non al piano di lottizzazione.
E' appena il caso di ricordare, tuttavia, che la competenza in materia contrattuale è stata attribuita ai dirigenti ai sensi dell'art. 51, 3° comma della Legge 142/90, come recepita dall'art. 1, lett. h) della L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 6 della L. 127/1997, recepito dall'art. 2 della L. r. 23/98.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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