Pos. IV   Prot. N. /291.01.11 



Oggetto: Imposte, tasse e tributi - Concessioni governative - Funzioni di competenza comunale - Art. 12, l.r. n. 1/1979.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE Dipartimento finanze
e credito
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone all'Ufficio una problematica concernente l'applicazione della tassa sulle concessioni governative regionali.
Premesso che il quesito è stato sollevato dal Comune di XXXX, in particolare vien chiesto se per gli atti posti in essere dal Comune, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sussista "la pretesa tributaria della Regione o se questa sia venuta meno per effetto del trasferimento" delle relative competenze ai comuni così come disposto dalla norma regionale sopra citata.

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata è anzitutto opportuno chiarire che, in via generale, presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative regionali è, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 24 agosto 1993, n. 24, l'adozione di atti e provvedimenti "di competenza della Regione" elencati nelle tariffe richiamate dal predetto art. 6. In altri termini la tassa regionale de qua deve essere corrisposta qualora l'atto assoggettato alla medesima sia stato emanato dall'Amministrazione regionale nell'esercizio di funzioni alla stessa spettanti.
Ciò premesso va ora osservato che, nella fattispecie, trattasi pertanto di accertare se le competenze inerenti le attività elencate nell'art. 12 l.r. n. 1/1979, spettino o meno alla Regione; ciò al fine di trarre le conseguenti valutazioni circa la sussistenza o meno della titolarità regionale del rapporto tributario.
Al riguardo si rileva che il citato art. 12 l.r. n. 1/1979 "attribuisce" ai Comuni le competenze relative agli atti nella materia di attività industriali, commerciali ed artigianali. L'espressione usata dal legislatore nel citato art. 12 ("sono attribuite ai comuni le competenze relative a...") si distingue dall'altra pur utilizzata nella medesima legge regionale: "sono trasferite ai comuni le competenze relative a ..."; conseguentemente sembra che la disposizione in esame non abbia determinato il trasferimento della titolarità delle funzioni amministrative ai comuni, bensì solo la delega dell'esercizio delle funzioni stesse la cui titolarità rimane pur sempre della Regione siciliana.
Tuttavia tale considerazione non appare determinante ai fini in questione atteso che, qualunque sia il titolo giuridico di assegnazione delle funzioni (trasferimento, delega, attribuzione) ciò che rileva è che si tratti di funzioni attribuite o comunque conferite, ai comuni e quindi non più spettanti alla Regione.
Pertanto, pur senza entrare nel merito della questione concernente la titolarità delle funzioni "attribuite" ai comuni dall'art. 12 l.r. n. 1/1979, sul punto si è in sostanza dell'avviso che gli atti ivi elencati non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative regionali poiché rientrano nella sfera di competenza dei comuni.
Infine non appare superfluo rilevare altresì che gli atti de quibus non sono comunque assoggettabili alle tasse sulle concessioni comunali poiché queste sono state abolite dall'art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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